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  1. #11
    Seguace di Eraclito
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    Predefinito Rif: Gazzetta Ufficiale I legislatura di PIR

    Legge n.4 della Camera - DDL Ronnie sulla regolazione delle pause istituzionali

    Articolo unico
    1. Ogni termine temporale previsto da fonti del diritto pubblico polliano sospende di diritto il suo decorso alle date del 20 dicembre e del 1 luglio per riprenderlo rispettivamente alle date del 10 gennaio e del 1 settembre.
    2. Se un atto giuridico viene compiuto in un periodo di pausa istituzionale, i termini relativi allo stesso iniziano a decorrere al termine della pausa, ed esso acquista priorità d'efficacia rispetto ad altri secondo la data di presentazione nel periodo di pausa che lo veda precederli.
    3. Non sono mai sospesi quei termini che riguardino la maturazione dell'anzianità forumistica minima per l'esercizio di un diritto individuale previsto dall'ordinamento o che siano previsti da accordi di carattere privato quali ad esempio gli statuti di partiti, associazioni o aziende virtuali.

    Il Presidente promulga.
    Cabraizinho
    "Ma questo lungo termine è una guida fallace per gli affari correnti: nel lungo termine siamo tutti morti" (J.M. Keynes)
    "Qualcuno vivo che se lo prende nel culo però c'è sempre!" (Cabra)

  2. #12
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    Legge n.6 del Senato - Riforma della Giustizia

    Introduzione
    La situazione della giustizia italiana è pessima secondo tutti gli indicatori e soprattutto nel confronto con altri paesi europei. La durata dei processi, la non certezza della pena, i costi, l’eccessivo protagonismo di certi magistrati sono problemi non più rinviabili ma da affrontare immediatamente anche perché il livello di fiducia dei cittadini nella giustizia è crollato a livelli bassissimi. La riforma della giustizia non può più essere un tabù e nonostante istinti di conservazione di una certa “casta” è il momento di intervenire drasticamente.
    Il senato propone una riforma complessiva che vada a cambiare l’impianto stesso del sistema giudiziario prendendo in considerazione modifiche degli organi, dei processi, delle pene e ovviamente delle leggi.

    Proposte
    1) Completamento delle riforme del processo civile e penale puntando principalmente sulla riduzione dei tempi e dei riti, il piano straordinario di smaltimento degli arretrati e il ricorso alla mediazione civile.
    2) Razionalizzazione degli uffici giudiziari con accorpamento delle procure più piccole e forte digitalizzazione degli stessi con uso massiccio delle notifiche via mail
    3) Separazione degli ordini, carriere e funzioni di pm e giudici e parità tra difesa e accusa
    4) Modifica dei regolamenti in senso restrittivo per gli scatti di carriera e le sanzioni disciplinari. Introduzione di criteri meritocratici nella valutazione dei magistrati. Proposta di sanzioni pecuniarie per giudici colpevoli di colpevoli ritardi. I giudici che in piu di tre processi hanno impiegato piu di 4 anni perdono il diritto all'aumento dello stipendio per almeno 5 anni.
    5) Riforma del Csm con modifica della composizione e dell’elezione dei giudici del consiglio e contestuale limitazione dell’istituto del parere preventivo sugli atti parlamentari
    6) Introduzione responsabilità civile (come da referendum non rispettato) e penale dei giudici
    7) Abbandono delle norme sull’obbligatorietà dell’azione penale
    8) Riduzione sostanziale del ricorso alla prescrizione nella materia penale ed ad un suo forte rafforzamento nelle materie civile e fiscale.
    9) Divieto dell’appello all’accusa dopo un’assoluzione in primo grado nei processi penali, salvo rilevanti nuove prove.
    10) Modifiche del diritto processuale: sospensione dei processi in caso di imputato irreperibile, incentivazione dei tentativi di conciliazione, motivazione della sentenza contestuale alla decisione, divieto del Ricorso in Cassazione in caso di patteggiamento, impugnazione del difensore entro 30 giorni, incentivazione uso Giurì per reati diffamazione o perseguibili a querela, riduzione dei tempi per valutare l’incompatibilità
    11) Norme stringenti per la certezza della pena con limitazione delle attenuanti e riduzioni della pena e valutazione di modifiche alla Legge Gozzini. Allo stesso tempo più attenzione al ricorso a misure cautelari che deve essere deciso da un organo collegiale soprattutto in mancanza di prove certe
    12) Limitazione della divulgazione pubblica delle intercettazioni e sanzioni per chi non rispetta la riservatezza degli atti.
    13) Maggiori investimenti nei mezzi e nel personale per assicuare tempi della giustizia compatibili con quelli delle altre democrazie occidentali, snellimento e informatizzazione delle procedure

    Il Presidente promulga.
    Cabraizinho
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  3. #13
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    Predefinito Rif: Gazzetta Ufficiale I legislatura di PIR

    Legge n.7 del Senato - Edilizia Popolare


    Presentazione
    Quello di una Casa è un bene primario a cui ogni Cittadino in quanto Uomo o Donna ha diritto al fine di poter vivere una vita felice e realizzata.
    Compito dello Stato deve essere quello di abbattere ogni ostacolo di natura materiale e finanziaria affinchè ogni Cittadino possa avere un'abitazione di sua proprietà dove poter vivere.
    In Italia le giovani coppie rinviano l'aquisto della casa in cui andare a vivere (e spesso rinviano per questo la formazione della coppia continuando invece a vivere come "bamboccioni" con i loro genitori) perchè scoraggiate dai tassi di interesse praticati dalle banche con un conseguente danno per la società in cui per motivi sociali si rallenta troppo la formazione di nuove famiglie con i ben noti effetti sull’invecchiamento della popolazione. Certo esistono le case popolari che vengono date in affitto a prezzi scontati a chi viene inserito in graduatoria ma la soluzione è assolutamente insufficiente: da una parte si è creato un sistema “strozzato” dove alle graduatorie finiscono per accedere solo in pochi e dall’altra si è creato un terrificante sistema di abusi in certe realtà del mezzogiorno e del centro nord in cui le case popolari vengono occupate da abusivi senza titolo.
    La soluzione che ritengo invece piu adatta è quella di permettere alle giovani coppie non l’affitto quanto l’acquisto di una casa di proprietà ma senza regali grazie ad un prestito (il mutuo sociale che mi riservo di spiegare piu dettagliatamente in seguito) che verrà poi restituito a rate (si punta ad una responsabilizzazione insomma) ma senza gli interessi terrificanti praticati dalle banche che attualmente di fatto rendono altrimenti impossibile praticare questa strada .
    Allo stesso modo si deve riscoprire un Umanesimo urbano, far tornare le Città ad essere luoghi dove al centro vi è l'Uomo.
    Per questo motivo si propongono le seguenti misure atte a realizzare questi ntendimenti.


    Proposte
    1) Piano-Casa che fornisca unità abitative a costo popolare a chi lo necessità, favorendo una virtuosa collaborazione fra pubblico (Stato, Regioni, Province, Comuni) e privato (puoi costruire le tue case costose a patto che mi aiuti nella costruzione delle case popolari).
    2) Riqualificazione dell'attuale patrimonio immobiliare popolare che passi attraverso:
    I) Lotta agli abusivi, in modo da ristabilire un ordine ed una giustizia nell'assegnazione degli alloggi
    II) Ristrutturazione degli edifici e loro riqualificazione, in modo che le case popolari non siano casermoni coacervo di sporcizia e degrado ma modelli abitativi positivi
    3) Intervenire con una misura di mutuo sociale così articolata:

    Articolo 1
    Possono accedere al MUTUO SOCIALE solo famiglie in cui nessun componente del nucleo risulti proprietario di altro immobile. Il mutuo potrà essere utilizzato esclusivamente per acquistare la prima casa

    Articolo 2
    Visto il carattere permanente della formula del MUTUO SOCIALE possono accedere solo famiglie con cittadinanza italiana e residenti da almeno 5 anni nella regione. Per le altre rimangono le altre forme di assistenza abitativa.

    Articolo 3
    La famiglia restituisce il MUTUO SOCIALE con una rata che non può superare 1/5 delle entrate economiche familiari. Ossia se la famiglia ha entrate per 1000 euro la rata del MUTUO SOCIALE è di 200 euro mensili.

    Articolo 4
    Se tutti i membri maggiorenni della famiglia risultano disoccupati la famiglia può dichiarare lo stato di TOTALE DISOCCUPAZIONE e il pagamento del mutuo viene interrotto senza che si perda il diritto di proprietà. La famiglia riprenderà il pagamento del mutuo quando tornerà ad avere introiti economici.

    Articolo 5
    La famiglia che dichiara lo stato di TOTALE DISOCCUPAZIONE viene seguita costantemente da un'assistente sociale inviato dall' Istituto Regionale per il MUTUO SOCIALE. Le funzioni dell'assistente sociale sono di aiuto sociale mirate all'ottenimento di un nuovo lavoro ma anche di controllo. Qualora l'assistente sociale scopra che una componente della famiglia che dichiara TOTALE DISOCCUPAZIONE in realtà lavora e dichiara il falso per non pagare il mutuo la famiglia in questione perderà il titolo di proprietà e la casa sarà assegnata ad un'altra famiglia.

    Articolo 6
    La proprietà della casa acquisita con MUTUO SOCIALE è vincolata: la casa non può essere rivenduta, affittata, messa a garanzia di un prestito o ipotecata. La casa ottenuta con mutuo sociale è quindi economicamente inerte e deve essere utilizzata esclusivamente come abitazione per la famiglia che ne è proprietaria.
    Non può essere quindi né pignorata né confiscata


    Finanziamento del mutuo

    La L. 431/98, all'art. 11, dispone l'istituzione, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, di un fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione; il suo ammontare viene stabilito, di anno in anno, con la legge finanziaria. Giusto per fornire una idea dell'ammontare di queste cifre diciamo che la legge modificativa di quella appena citata - L. 21/01, art. 3 comma 2 - nella parte riguardante il programma sperimentale per la riduzione del disagio abitativo, autorizza l'assunzione di impegni di spesa quindicennali per 70 miliardi a partire dal 2000 e per 81 miliardi a partire dall'esercizio successivo.

    La copertura di tale cifre avverrà grazie ad una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo "fondo speciale". Tali risorse, unitamente a quelle messe a disposizione da IACP - in qualunque modo denominati - e Regioni - più province autonome di Trento e Bolzano - costituiranno contributi alle cooperative di costruzione ed ai comuni interessati.

    Verranno inoltre utilizzati i fondi per l'edilizia residenziale pubblica e gli specifici finanziamenti europei. Dopo la costruzione del primo lotto si instaurerà un circolo economico chiuso, in cui i soldi incassati dalle rate pagate da chi usufruisce del Mutuo Sociale e i soldi incassati dall'affitto dei locali commerciali saranno destinati alla costruzione dei nuovi quartieri da destinare a Mutuo Sociale.

    4) Riqualificazione dei quartieri periferici delle Città creando nuovi centri di aggregazione sociale e ristrutturando gli stessi quartieri in maniera esteticamente bella e funzionale ponendo al centro l'Uomo
    5) Esenzione di tutti oneri fiscali previsti della legge "Bucalossi"per le case sotto i 120 mq.
    6) Esenzione del IVA sulle opere di restruttuazione per le case sotto i 120 mq.
    7) Esenzione di tutte le spese comunali per le case sotto i 120 mq.
    8) Esenzione per il proprietario di un immobile di ICI, IVA, IRPEF, IRPEG sulle case date in affitto agli iscritti alle graduatorie per un alloggio redatte dal Comune di residenza.
    In questo caso il Comune di residenza stabilirà anche una rata d' affitto equa e vantaggiosa per gli affittuari.
    9) Case e immobli sequestrati alla criminalità organizzata verranno suddivise e ridistribuite ai cittadini che vivono attualmente in case pericolanti e inagibili.

    Il Presidente promulga.
    Cabraizinho
    Ultima modifica di Cabraizinho; 06-05-10 alle 13:11
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  4. #14
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    Legge n.8 del Senato - Riforma del Diritto di Famiglia


    Presentazione
    Con l'incremento del numero dei divorzi sempre più famiglie (o ex-famiglie) si trovano in situazioni difficili e a volte drammatiche.
    Genitori che portano i propri figli all'estero lontano dall'altro genitore naturale, persone che a causa degli alimenti sono costrette a dichiarare bancarotta e a finire in carcere, figli usati come strumenti di vendetta verso l'ex-partner sono solo alcuni esempi di questa crisi di valori.
    Per evitare questo la Repubblica deve rivedere alcune norme del Diritto di Famiglia che quantomeno tentino di risolvere parte di queste situazioni.
    Si propongono pertanto le seguenti modifiche:

    Proposte
    a) Incentivazione e valorizzazione dell'affidamento congiunto dei figli
    b) Maggiori controlli sull'espatrio dei figli minorenni affidati ad un solo coniuge, creazione di un sistema che impedisca l'espatrio (anche in area UE) dei minori senza l'autorizzazione anche del consorte non-affidatario (ovviamente escludendo quei casi di genitori allontanati dai figli perchè violenti, etc)
    c) Verifica annuale su chi sia la "parte forte" e la "parte debole" in una coppia divorziata, in modo da ricalibrare annualmente l'importo degli alimenti
    c1) Qualora si tratti di lavoratori dipendenti, basandosi sulle sue buste paga
    c2) Qualora si tratti di lavoratori autonomi con una certificazione apposita verificata dall'agenzia delle entrate
    d) Chi non riesce a pagare più gli alimenti ne è esentato
    e) Chiunque contravvenga al punto c) dichiarando apposta meno reddito per non pagare gli alimenti incorre nelle sanzioni per chi evade le tasse con una aggravante (ulteriore aggravante se si hanno figli).

    Il Presidente promulga.
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    Ultima modifica di Cabraizinho; 06-05-10 alle 13:11
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  5. #15
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    Legge n.9 del Senato - Divorzio breve

    Presentazione
    L´obiettivo è quello di abolire il termine triennale che deve oggi intercorrere dalla separazione legale al divorzio, in modo da rendere più celere, rapido e snello il passaggio giudiziario per giungere alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. E per condurre l’Italia più vicina al contesto giuridico europeo, nel quale la definizione dei procedimenti giudiziari è molto più rapida e nel quale, in molti casi, non è prevista la separazione personale come istituto giuridico.
    Al 2006 ci vogliono 670 giorni, in media, per concludere un divorzio giudiziale e 130 per un divorzio congiunto, che non dovrebbe avere eccessive discussioni.
    La parcella per gli avvocati: un giro d'affari che è stato stimato dalla stampa, tra i 500 milioni e il miliardo di euro l'anno. Nel resto d'Europa, a parte Irlanda e Polonia, si sono adottate legislazioni che tendono a ridurre al massimo i tempi per ottenere lo scioglimento del matrimonio e i costi per ottenerlo. Ci vogliono 670 giorni, in media, per concludere un divorzio giudiziale e ben 130 per un divorzio congiunto, che non dovrebbe avere eccessive discussioni. Ma poi ci sono picchi: si raggiungono tranquillamente i 10 anni.

    Proposte
    Valorizzare la volontà e la responsabilità dei singoli attraverso l'eliminazione della procedura della separazione, inserendo al suo posto un passaggio di mediazione familiare, al termine del quale si può accedere direttamente al divorzio. Eliminare comunque la procedura della separazione in caso di accordo tra coniugi sulle condizioni che li riguardano.
    Riduzione dei tempi massimi per una procedura di divorzio a 1 anno per coppie con figli e 6 mesi per coppie senza figli.

    Il Presidente promulga
    Cabraizinho
    Ultima modifica di Cabraizinho; 06-05-10 alle 13:12
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  6. #16
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    Legge n.10 del Senato - Testamento Biologico

    Presentazione
    Un qualunque cittadino, in grado di intendere e volere, può decidere di rifiutare le cure che giudica troppo invasive. Il Testamento Biologico nasce con il fine di permettere ad una persona cosciente di poter esprimere la propria volontà sulle cure a cui verrà sottoposta quando si troverà in una situazione di non coscienza. Il Testamento Biologico è un documento attraverso cui ogni persona cosciente può esprimere la propria volontà circa le cure a cui potrebbe essere sottoposta quando non sarà cosciente, attuando così il dettato costituzionale sulla libertà di cura e uniformandoci alla legislazione vigente in gran parte del mondo occidentale.
    In considerazione di ciò è presentata la seguente proposta di legge:

    Disposizioni in materia di accertamento della volontà del malato in relazione all'obbligo di cura:

    Art.1:

    E' facoltà di ogni persona, nel pieno delle sue facoltà mentali e a partire dal compimento della maggiore età, decidere liberamente sull'opportunità di essere sottoposto a cure mediche, tramite la redazione di un Testamento Biologico.

    Art.2:
    Il Testamento Biologico viene compilato dal diretto interessato e consegnato presso l'ufficio appositamente creato presso l'ASL locale.
    Il Testamento Biologico verrà inserito in una banca-dati digitale gestita dal SSN a cui tutti gli ospedali potranno accedere per consultare le volontà dei pazienti in cura presso di loro.
    La custodia della copia cartacea del Testamento sarà cura della locale ASL.
    La redazione, custodia ed esecuzione del Testamento Biologico è assolutamente gratuita. Il cittadino potrà avvalersi della consulenza del suo medico di fiducia per la redazione dello stesso.

    Art.3
    Il Testamento Biologico avrà validità fino ad indicazione di modifica o di cessata validità da parte del richiedente.

    Art.4
    In caso di incoscienza del firmatario,il Testamento Biologico farà fede per l'accertamento della sua volontà sulla continuazione o interruzione della terapia. E' fatto obbligo ai medici e agli operatori sanitari di rispettare la volontà espressa della persona.

    Art.5

    La forma di un contratto di Testamento Biologico è la seguente:

    DICHIARAZIONE DI VOLONTA' ANTICIPATA PER I TRATTAMENTI SANITARI

    Io sottoscritto/a __________________________
    nato/a il ___________ a ___________________ prov |__|
    residente a ______________ prov |__|
    indirizzo __________________________________________________

    nel pieno delle mie facoltà mentali, in totale libertà di scelta, dispongo quanto segue in merito alle decisioni da assumere nel caso io necessiti di cure mediche.

    CONSENSO INFORMATO

    1. |_| Voglio essere informato sul mio stato di salute e sulle mie aspettative di vita, anche se fossi affetto da malattia grave e non guaribile.
    2. |_| Nel caso in cui fossi affetto da malattia grave e non guaribile, delego a essere informato e a decidere in mia vece il signor/ la signora
    ___________________________________________
    nato/a il ____________ a __________________ prov. |__|
    residente a _____________________ prov. |__|
    indirizzo _________________________________________
    3. |_| Voglio essere informato sui vantaggi e sui rischi degli esami diagnostici e le terapie.
    4. |_| Autorizzo i medici curanti ad informare le seguenti persone:
    _________________________________________
    _________________________________________
    _________________________________________
    _________________________________________

    DISPOSIZIONI GENERALI

    In caso di perdita della capacità di decidere o nel caso di impossibilità di comunicare le mie decisioni ai medici, formulo le seguenti disposizioni riguardo i trattamenti sanitari.
    Disposizioni che perderanno di validità se, ripresa la piena coscienza, decidessi di annullarle o sostituirle.
    Dispongo che i trattamenti:
    1. |_| Siano iniziati e continuati anche se il loro risultato fosse il mantenimento in uno stato di incoscienza permanente non suscettibile di recupero.
    |_| Non siano continati se il loro risultato fosse il mantenimento in uno stato di incoscienza permanente non suscettibile di recupero.
    2. |_| Siano iniziati e continuati anche se il loro risultato fosse il manteninmento in uno stato di demenza avanzata non suscettibile di recupero.
    |_| Non siano continuati se il loro risultato fosse il manteninmento in uno stato di demenza avanzata non suscettibile di recupero.
    3- |_| Siano iniziati e continuati continuati anche se il loro risultato fosse il manteninmento in uno stato di paralisi con incapacità totale i comunicare verbalmente, per iscritto o grazie all'ausilio di mezzi tecnologici.
    |_| Non siano continuati se il loro risultato fosse il manteninmento in uno stato di paralisi con incapacità totale i comunicare verbalmente, per iscritto o grazie all'ausilio di mezzi tecnologici.

    DISPOSIZIONI PARTICOLARI

    Qualora io avessi una malattia allo stadio terminale, o una lesione cerebrale invalidante e irreversibile, o una malattia che necessiti l'utilizzo permanente di macchine o se fossi in uno stato di permanente incoscienza (coma o persistente stato vegetativo) considerata irreversibile dai medici dispongo che:

    1. |_| Siano |_| Non siano intrapresi tutti i provvedimenti volti ad alleviare le mie sofferenze (come l'uso di farmaci oppiacei) anche se il ricorso ad essi rischiasse di anticipare la fine della mia vita.
    Nelle situazioni sopra descritte:
    2. In caso di arresto cardiorespiratorio |_| sia |_| non sia praticata su di me la rianimazione cardiopolmoare.
    3. |_| Voglio |_| Non voglio che mi siano praticate forme di respirazione meccanica.
    4. |_| Voglio |_| Non voglio essere idratato o nutrito artificialmente.
    5. |_| Voglio |_| Non voglio essere dializzato.
    6. |_| Voglio |_| Non voglio che mi siano praticati interventi di chirurgia d'urgenza.
    7. |_| Voglio |_| Non voglio che mi siano praticate trasfusioni di sangue.
    8. |_| Altre disposizioni personali:
    __________________________________________________ _______
    __________________________________________________ _______
    __________________________________________________ _______

    NOMINA FIDUCIARIO

    Qualora io perdessi la capacità di decidere o di comunicare le mie decisioni, nomino mio rappresentante fiduciario che si impegna a garantire lo scrupoloso rispetto delle mie volontà espresse nella presente carta, il signor/ la signora
    __________________________________________________ _____________
    nato/a a ________________________il ____________________prov. |__|
    residente a ___________________________________________ prov. |__|
    indirizzo_________________________________________
    n° tel. _____________________

    Nel caso in cui il mio rappresentante fiduciario sia nell'impossibilità di esercitare la sua funzione delego a sostituirlo in questo compito il signor/ la signora
    __________________________________________________ _____________
    nato/a il _______________a_____________________prov. |__|
    residente a ___________________________________prov |__|
    indirizzo _________________________________________
    n° tel_____________________

    MODALITà DEL DECESSO
    1. |_| voglio che il medico nei casi in cui io abbia scelto l'interruzione delle cure e nel caso in cui il mio corpo fosse diretto alla morte per disidratazione compiesse un'iniziezioni che provochi in me una morte meno dolorosa rispetto a quella per disidratazione
    2. |_| non voglio che il medico nei casi in cui io abbia scelto l'interruzione delle cure e nel caso in cui il mio corpo fosse diretto alla morte per disidratazione compiesse un'iniziezioni che provochi in me una morte meno dolorosa rispetto a quella per disidratazione

    ASSISTENZA RELIGIOSA

    1. |_| Desidero l'assistenza religiosa della seguente confessione: _____________________
    2. |_| Non desidero l'assistenza religiosa.
    3. |_| Desidero |_| Non desidero un funerale.
    4. |_| Desidero un funerale religioso secondo la confessione da me professata.
    5. |_| Desidero un funerale non religioso.

    DISPOSIZIONI DOPO LA MORTE

    1. |_| Autorizzo |_| Non autorizzo la donazione dei miei organi per trapianti.
    2. |_| Autorizzo |_| Non autorizzo la donazione del mio corpo per scopi scientifici o didattici.
    3. |_| Dispongo che il mio corpo sia inumato.
    4. |_| Dispongo che il mio corpo sia cremato.

    DATA _____________________ In fede,


    Si autorizza il tratttamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003 a solo fine dell'iniziativa pubblica "sottoscrivi il tuo Testamento biologico".

    DATA_____________________ In fede.

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    Legge Costituzionale - Regolamentazione delle candidature doppie

    L'Art. 16 della Costituzione è così modificato:
    La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
    Nessuno può candidarsi contemporaneamente alle due Camere.

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    Predefinito Rif: Gazzetta Ufficiale I legislatura di PIR

    Legge n.11 del Senato - Politiche Familiari

    Art. 1
    Viene introdotto il quoziente familiare
    Il quoziente familiare consente di dividere il reddito per il numero dei componenti del nucleo cui viene attribuito.
    Attualmente, in Italia, l'imposta sul reddito viene applicata all'insieme degli utili e redditi dei membri della famiglia fiscale.
    Composta dal contribuente stesso, dal coniuge, dai figli minorenni e da eventuali persone invalide conviventi.
    Con il quoziente, le quote vengono rideterminate in relazione al proprio ruolo e ai carichi di famiglia.
    Esempio esplicativo: in una famiglia con un reddito complessivo di 30 mila euro l'anno dove lavorano due persone, si pagheranno tasse come se ci fossero due redditi di 15 mila euro ciascuno.

    Art. 2
    Sono previsti incentivi statali sia sotto forma di fondi che di defiscalizzazione alle aziende che mettono a disposizione per i figli dei e delle dipendenti asili aziendali.

    Art. 3
    Sono previste ulteriori defiscalizzazioni specifiche sui salari, sugli straordinari e sulle tredicesime per le famiglie il cui reddito rientri nelle fasce basse o mediobasse con uno o più figli a carico.

    Art 4
    Sono previsti buoni regionali che coprano l'intero costo di tutti i testi scolastici per le scuole elementari, medie e superiori per le famiglie il cui redito rientri nelle fasce basse o mediobasse a carico delle regioni.

    Art. 5
    Sono instituiti fondi statali a disposizione dei comuni per l'apertura di nuovi asili e per la restaurazione ed il miglioramento degli ambienti scolastici.

    Art. 6
    E' prevista l'instituzione di "carta convenzioni" a sostegno del consumo familiare, da assegnare a tutte le famiglie con neonati da consumarsi specificatamente in beni necessari al neonato stesso (pannolini, medicinali, cibo). La carta avrà valore fino al 5 anno d'età del bambino.

    Art. 7
    Sono previsti ulteriori sgravi fiscali per quelle famiglie che mantengano anche anziani a carico in casa ed è fortemente raccomandata la creazione da parte dei comuni di appositi enti il cui scopo sia l'assistenza o l'aiuto all'assistenza degli anziani a carico

    Art.8
    Vengono abolite le tasse di successione e donazione

    Il Presidente promulga
    Cabraizinho
    Ultima modifica di Cabraizinho; 01-06-10 alle 11:37
    "Ma questo lungo termine è una guida fallace per gli affari correnti: nel lungo termine siamo tutti morti" (J.M. Keynes)
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  9. #19
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    Predefinito Rif: Gazzetta Ufficiale I legislatura di PIR

    Legge n.12 del Senato - Criteri di assegnazione della cittadinanza italiana

    Preambolo
    La cittadinanza italiana viene concessa agli stranieri residenti.
    Tale atto non si configura in alcun modo come un diritto automatico, ma come una concessione e non è determinata dalla valutazione dell’interesse dello straniero, bensì dalla valutazione dell’interesse dello Stato e della comunità nazionale ad accogliere come cittadino il richiedente.
    L’amministrazione, a tutti i livelli, ha potere discrezionale assoluto ed insindacabile nella concessione della cittadinanza.

    Proposta di Legge

    Articolo Primo
    Casi di acquisto della cittadinanza per naturalizzazione:
    Lo straniero può acquistare la cittadinanza italiana nei seguenti modi:

    I
    Per acquisto volontario.
    Se discendenti da cittadino italiano per nascita, fino al secondo grado, che abbia perso la cittadinanza, dopo aver soddisfatto determinati requisiti (svolgendo servizio militare nelle forze armate e dichiarando preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; oppure assumendo pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiarando di voler acquistare la cittadinanza italiana; oppure risiedendo legalmente in Italia due anni al raggiungimento della maggiore età e dichiarando, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana)



    II
    Per matrimonio.
    Dopo cinque anni di convivenza e residenza legale in Italia successivi al matrimonio.

    III
    Per naturalizzazione (residenza).
    Se si risiede legalmente in Italia da 12 anni, consecutivamente.
    Se il richiedente proviene da un paese membro dell'Unione Europea, è possibile presentare la domanda dopo soli 6 anni di residenza continua in Italia, nel rispetto della legalità.

    Lo straniero dovrà presentare richiesta all’Ufficio Naturalizzazione nel luogo di residenza.
    L’autorizzazione all’inizio della procedura di naturalizzazione verrà avviato solo nel caso in cui lo straniero soddisfi i seguenti requisiti:
    1
    Residenza continuata come da articolo secondo comma III.
    2
    Certificato penale che attesti che non siano state commesse violazioni delle normative vigenti.
    3
    Nessun collegamento rilevato con associazioni o enti che minaccino o attentino alla sicurezza dello Stato Italiano.
    4
    Possesso di documentazione che attesti lo svolgimento di attività lavorativa o imprenditoriale sul territorio italiano che sia in regola con le normative sul lavoro e con gli obblighi contributivi e fiscali.
    5
    Aver superato l’Esame per la Cittadinanza, istituito allo scopo di valutare l’integrazione dello straniero nella comunità nazionale italiana.


    Articolo Terzo
    Norme sull’Esame per la Cittadinanza
    Tale esame consisterà in una serie di prove scritte ed orali tese ad accertare il livello di conoscenza della lingua, delle leggi e delle norme costituzionali italiane conseguito dal candidato.
    Il mancato superamento di tale esame costituirà elemento ostativo fondamentale per l’avvio della pratica di naturalizzazione.
    Lo straniero respinto potrà ritentare l’esame non prima di due anni dopo il primo tentativo.
    Il richiedente respinto proveniente da paesi facenti parte dell'Unione Europea potrà ritentare dopo un anno.

    Il Presidente promulga.
    Cabraizinho
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  10. #20
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    Predefinito Rif: Gazzetta Ufficiale I legislatura di PIR

    Regolamento della Corte Costituazione

    Titolo I - Organizzazione Generale della Corte

    Articolo 1
    La Corte Costituzionale di PIR si riunisce ogni qual volta viene convocata, nei termini definiti dalla legge e dal presente regolamento, dal suo Presidente o dal Presidente di PIR.

    Articolo 2
    La Corte Costituzionale, al fine di svolgere al meglio le sue funzioni, si dota di thread Specifici aperti dal Presidente della Corte e sui quali vige il Regolamento specificato negli articoli successivi.
    La Corte possiede un thread in rilievo denominato “Ricorsi alla Corte” che è aperto a tutti i forumisti, e qui devono essere postate le richieste e i ricorsi alla Corte, già comprensive delle firme necessarie per legge al loro accoglimento.
    La Corte crea inoltre un thread specifico per ogni ricorso, nel quale si svolge il dibattimento. In questo thread possono intervenire solo i Giudici e le parti in causa.
    Ogni sentenza della Corte, con le relative motivazioni, è pubblicata su di un thread specifico per ogni ricorso. In questi thread non è consentito il dibattito dei semplici forumisti sulle sentenze, che deve essere spostato in altre sedi.
    La Corte possiede un thread tenuto dall'Archivista nazionale dove vengono archiviate le Sentenze e i dibattimenti.


    Titolo II - Il Presidente della Corte Costituzionale

    Articolo 3
    Il Presidente della Corte Costituzionale viene eletto durante la prima seduta della stessa convocata dal Giudice eletto con più messaggi.
    Il Presidente della Corte viene eletto a maggioranza.

    Articolo 4
    In caso di assenza temporanea o di decadimento del Presidente della Corte assume provvisoriamente le sue funzioni il Giudice con maggior numero di messaggi.
    I Giudici possono procedere all'elezione di un nuovo Presidente della Corte.

    Articolo 5
    Il Presidente della Corte Costituzionale coordina i lavori della Corte.
    Decide l’Ordine del Giorno dei Lavori di ogni seduta.
    Convoca le Sedute della Corte.
    Pubblica le sentenze e le motivazioni sul thread specificato all’articolo 2.


    Titolo III - I Giudici della Corte Costituzionale

    Articolo 6
    I Giudici della Corte Costituzionale di PIR devono rispettare i requisiti di Legge previsti dalla Costituzione, pena il decadimento dall’Incarico.

    Articolo 7
    I Giudici della Corte Costituzionale non sono responsabili di dichiarazioni effettuate nei Forum esterni al Forum Transatlantico.
    Essi non possono essere rimossi per opinioni espresse in dibattiti politici che sono la normalità nel Forum di PoliticaInRete.
    Ai giudici è fatto divieto di preannunciare anche ufficiosamente la loro opinione sui casi presentati alla Corte.
    Data la pubblicità del voto alle elezioni, essi possono votare alle elezioni ma non possono essere giudicati per il voto che hanno liberamente espresso.


    Titolo IV - Della deliberazione intorno ai ricorsi e dello svolgimento delle sedute

    Articolo 8: dell' udienza preliminare di ammissibilità

    Ogni ricorso presentato nel Thread “Ricorsi alla Corte”, che rispetti i requisiti di legge, deve essere sottoposto a controllo preliminare di ammissibilità entro giorni 7 dalla presentazione.
    Il Presidente della Corte (o il vicepresidente), presentato il ricorso, entro le successive quarantottore, convoca, in camera di consiglio, la Corte e nomina contestualmente il relatore.
    L'udienza è validamente aperta se vi partecipano almeno tre Giudici della Corte, ivi incluso il Presidente o, in sua sostituzione, il vicepresidente.
    All'udienza, la Corte, dopo la sommaria esposizione del relatore, decide sull'ammissibilità del ricorso presentato, considerando la formale correttezza della loro presentazione a norma di legge e la loro pertinenza con le competenze della Corte stessa, così come espresse nella Costituzione.
    La Corte decide, a maggioranza assoluta, in camera di consiglio e con ordinanza, redatta dal relatore e firmata dal Presidente, in merito all'ammissibilità del ricorso.
    Si applica l'art. 53 della Costituzione.
    Se la Corte allorchè dichiara inammissibile il ricorso, indica le ragioni di inammissibilità. Il ricorrente, in tal caso, potrà ripresentare un nuovo ricorso sanando i vizi che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità.
    Il nuovo ricorso è nuovamente sottoposto al vaglio preliminare della Corte.
    Se la Corte dichiara ammissibile il ricorso, nell'ordinanza è fissata l'udienza di merito e la calendarizzazione della discussione. Nell'ordinanza si nomina il nuovo relatore che non può essere lo stesso del giudizio di ammissibilità.
    La prima udienza di merito deve avvenire entro dieci giorni dall'emissione dell'ordinanza.

    Articolo 9: dell'udienza di merito

    All'udienza fissata, partecipa di diritto l'Avvocato Generale.
    Alla stessa udienza partecipano altresì il ricorrente nonchè eventuali controinteressati.
    Entro ventriquattrore prima dell'udienza fissata, le parti si costituiscono in giudizio, depositando, nell'apposito thread di discussione aperto dal Presidente almeno quarantotto ore prima della stessa udienza, una propria memoria di costituzione nella quale sono esposte in maniera esaustiva le rispettve ragioni ed indicati, a pena di decadenza, i testimoni ed i capitoli di prova, per articoli separati, sui quali questi debbano essere escussi.
    All'udienza di merito, il relatore illustra sinteticamente la questione in fatto e le ragioni delle parti intervenute.
    L'udienza è validamente aperta se vi partecipano almeno tre Giudici della Corte, ivi incluso il Presidente o, in sua sostituzione, il vicepresidente.
    Il Presidente (o il vicepresidente), quindi, dichiara aperta la discussione, dando a ciascuna parte il diritto di replicare alle avverse eccezioni e deduzioni, nonchè a quelle dell'Avvocato Generale.
    Nell'ordine di replica spetta la parola al ricorrente, ai controinteressati ed, infine, all'Avvocato Generale.
    Durante la discussione, se necessario, potranno essere sentiti testimoni.
    Ciascun testimone, prima di essere escusso, dovrà indicare le proprie generalità formunistiche e dovrà prestare dichiarazione di rito secondo la seguente formula: "consapevole della mia responsabilità formunistica, dichiaro di rispondere fedelmente alle domande che mi sono poste e di non nascondere nulla, onde far conoscere ai giudici la verità".
    Il teste che dichiara il falso o rifiuta di rispondere sarà deferito dall'Avvocato Generale all'admin onde assuma i necessari provvedimenti.

    Articolo 10: della conclusione del procedimento

    Terminata la discussione, il Presidente (o il vicepresidente) invita le parti a precisare le proprie conclusioni.
    Nella precisazione si segue l'ordine della discussione.
    Il Presidente (o il vicepresidente) riunisce la Corte in camera di consiglio.
    In camera di consiglio a nessuna parte è consentito intervenire.
    Il relatore esporrà alla Corte sinteticamente le nuove ragioni indicate dalle parti che hanno partecipato. Segue immediatamente la deliberazione assunta a maggioranza assoluta.
    Si applica l'art. 53 della Costituzione.
    Il Presidente della Corte (o il vicepresidente), quindi, dà lettura immediata del dispostivo della sentenza.
    Entro le successive novantasei ore, il relatore redige il testo della sentenza, esponendo compiutamente le ragioni in fatto ed in diritto della decisione. La sentenza è firmata dal relatore e dal Presidente (o dal vicepresidente).
    Il dispositivo e le motivazioni della sentenza vengono pubblicate integralmente sulla Gazzetta Ufficiale dall'archivista di Stato entro 48 ore dall'emissione della sentenza.


    Titolo V - Del mantenimento dell’Ordine e delle sanzioni

    Articolo 13
    L’Ordine nelle sedute viene mantenuto dai Moderatori del Forum Transatlantico, che ricoprono l’incarico di Cancellieri della Corte.

    Articolo 14
    Nel qual caso un giudice della Corte Costituzionale sia anche un Moderatore del Forum Transatlantico, le funzioni di Cancelliere e di mantenimento dell’Ordine nelle sedute viene mantenuto da egli stesso.


    Titolo VI - Del Presente Regolamento e della Modifica dello Stesso

    Articolo 15
    Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione interna alla Corte Costituzionale di PIR.
    Il presente Regolamento deve essere conforme ai principi e alle norme espresse dalla Costituzione di PIR.

    Articolo 16
    Qualsiasi modifica al presente Regolamento necessita dei voti della maggioranza dei giudici della Corte Costituzionale.
    Ogni giudice può presentare modifiche al regolamento inserendo la propria proposta nel thread denominato “Ricorsi alla Corte”.
    Il Presidente della Corte è tenuto a convocare una seduta per votare la suddetta proposta entro una settimana dalla presentazione della stessa.
    Le sedute che prevedono l’elezione del Presidente o le modifiche al Regolamento non possono prevedere ulteriori dibattimenti riguardanti cause pendenti presso la Corte.

    Articolo 17
    Le modifiche al presente statuto devono essere promulgate dal Presidente di PIR sulla Gazzetta Ufficiale, entro e non oltre dieci giorni dalla loro approvazione.

    Il Presidente promulga
    Cabraizinho
    Ultima modifica di Cabraizinho; 07-06-10 alle 17:26
    "Ma questo lungo termine è una guida fallace per gli affari correnti: nel lungo termine siamo tutti morti" (J.M. Keynes)
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