Legge n.4 della Camera - DDL Ronnie sulla regolazione delle pause istituzionali
Articolo unico
1. Ogni termine temporale previsto da fonti del diritto pubblico polliano sospende di diritto il suo decorso alle date del 20 dicembre e del 1 luglio per riprenderlo rispettivamente alle date del 10 gennaio e del 1 settembre.
2. Se un atto giuridico viene compiuto in un periodo di pausa istituzionale, i termini relativi allo stesso iniziano a decorrere al termine della pausa, ed esso acquista priorità d'efficacia rispetto ad altri secondo la data di presentazione nel periodo di pausa che lo veda precederli.
3. Non sono mai sospesi quei termini che riguardino la maturazione dell'anzianità forumistica minima per l'esercizio di un diritto individuale previsto dall'ordinamento o che siano previsti da accordi di carattere privato quali ad esempio gli statuti di partiti, associazioni o aziende virtuali.
Il Presidente promulga.
Cabraizinho