- Articolo 4 – Il Presidente del Congresso
Il Presidente rappresenta il Congresso. Assicura il buon andamento dei suoi lavori, facendo osservare il Regolamento
, e dell'amministrazione interna.
(non si capisce cosa sia quest'amministrazione interna fantomatica e in cosa si distingua dai lavori, la dicitura è inutile)
Il Presidente della Camera convoca le sedute dell’Assemblea e ne fissa l'ordine del giorno. In applicazione delle norme del Regolamento, il Presidente dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine
ed un linguaggio consono nell’aula rivolgendo richieste ai moderatori, da e toglie la parola ai Deputati e a rappresentanti di spicco della società civile e del mondo politico che la richiedano, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.
(Se l'elenco dei poteri non copre tutti i casi che possono presentarsi allora esso consegna alla prassi la decisione di cosa vogliano dire le parole "dirige e modera la discussione", suggerisco quindi le aggiunte in rosso, per meglio chiarire come il presidente fa quel che c'è scritto)
C'è un bug di INCOSTITUZIONALITA' per l'assenza di una previsione che attui quanto la Costituzione impone Art 11 cost
[...]
E' garantito il diritto di parola ai forumisti non congressisti nelle forme stabilite dal regolamento interno di ciascuna Camera.
La parte in rosso è sufficiente a emendare se aggiunta.
Ogni atto o comportamento del Presidente del Congresso
che si presuma contrario a norme costituzionali o di legge sospetto di illegalità può essere sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale.
(che linguaggio lungo e inutile, meglio il rosso)
Le determinazioni della Corte Costituzionale sono vincolanti per il Presidente del Congresso e comportano l’annullamento degli atti oggetto di censura.
Articolo 5 – La Conferenza dei Capigruppo
La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente del Congresso ogniqualvolta lo ritenga utile o su richiesta di un quarto dei congressisti, per esaminare lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Alla Conferenza potranno partecipare anche i singoli membri del Gruppo Misto.
(con che poteri? per fare cosa? Solo a valore consultivo? Non c'è scritto niente, tanto vale SOPPRIMERE L'ARTICOLO, il Presidente può già di suo convocare una riunione di amici x bersi una birra, se solo questo è il senso dell'articolo!)
- Articolo 10 - Il voto di fiducia e la mozione di sfiducia
Il Congresso è convocato per la votazione della fiducia al Governo entro cinque giorni dalla nomina di esso da parte del Presidente di POL.
10.1 Il Congresso è altresì convocato per la votazione della fiducia al Governo o a un singolo Ministro su richiesta di cinque deputati e cinque senatori.
10.2 La seduta segue le regole delle ordinarie sedute congressuali.
10.3 Entro 5 giorni dalla presentazione della mozione di sfiducia il Presidente del Congresso dovrà convocare l'Assemblea ai fini della deliberazione sulla mozione stessa.
10.4 Qualora un Ministro si sia dimesso o sia stato rimosso mediante mozione di sfiducia, lo stesso non potrà essere nominato nuovamente Ministro durante la medesima legislatura se non in caso di un nuovo voto di fiducia sulla sua persona da parte di entrambe le camere del Parlamento.
10.4 Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta di legge del Governo non implica obbligo di dimissioni.
(TUTTE le cose in verde sono già scritte in Costituzione all'art 45 Non si capisce che senso abbia RIPETERLE. Si possono sopprimere.)
- Art. 11 – Impeachment di uno o più Magistrati
La procedura di impeachment di uno o più magistrati viene attivata
dal Presidente della Camera su richiesta di almeno la metà dei congressisti a condizione che ricorrano le seguenti condizioni:
- l'esposto pubblico alla Camera di una parte processuale che dichiari di essere stata danneggiata da una decisione adottata in violazione di leggi formali o con grave travisamento del significato del dettato costituzionale, la gravità dell'accaduto deve essere comprovata da almeno 50 firme di cittadini con diritto di voto o dalla firma dell'Avvocato Generale o del Sostituto Avvocato Generale e di 25 cittadini con diritto di voto o di un Giudice
- l'esposto pubblico alla Camera di un organo colpito da Censura Costituzionale che dichiari di essere stato danneggiato da una decisione adottata in violazione di leggi formali o con grave travisamento del significato del dettato costituzionale o dei fatti, la gravità dell'accaduto deve essere comprovata da almeno 50 firme di cittadini con diritto di voto o dalla firma dell'Avvocato Generale o del Sostituto Avvocato Generale e di 25 cittadini con diritto di voto o di un Giudice
- una richiesta pubblica dell'Amministrazione di Politicainrete.net
Durata e svolgimento della seduta seguono le ordinarie regole di funzionamento del Congresso.
La rimozione del magistrato o dei magistrati coinvolti nella procedura di impeachment è disposta obbligatoriamente dal Presidente di Pol dal presidente della Camera qualora a suo favore si esprimano almeno i 3/5 dei congressisti 3/4 dei votanti.
L'articolo ha gravi bugs di costituzionalità. la costituzione prevede questo: Art. 54 cost
I membri della Corte e l’Avvocato Generale possono essere rimossi dalla Camera per gravissimi motivi a maggioranza dei 3/4 dei votanti . Essi decadono dall’incarico anche per dimissioni, sospensione superiore ai 30 giorni, mancata partecipazione alle attività della Corte per 30 giorni, o banno operato dall’Amministrazione. In sostituzione del magistrato decaduto viene cooptato il primo tra i candidati non eletti.
- La rimozione non è disposta dal Presidente di POL ma da quello della Camera, perchè l'organo che rimuove è la Camera e non il Presidente di POL
- laddove si dice che serve la metà dei congressisti non si specificano però i gravissimi motivi, i quali invece DEVONO sussistere dunque DEVONO essere individuati da una legge perchè si possa rimuovere un giudice, si propongono in rosso alcune idee su questi gravissimi motivi
- La rimozione non è disposta da 3/5 dei congressisti in assoluto ma da 3/4 dei congressisti votanti.
Le modifiche in rosso sono sufficienti ad emendare.
- Art. 12 – Impeachment del Presidente del Congresso
(non è un impeachment, è una destituzione)
La procedura di impeachment del Presidente del Congresso viene attivata su richiesta di almeno 1/3 dei congressisti. Durata e svolgimento della seduta seguono le ordinarie regole di funzionamento del Congresso. La rimozione del Presidente del Congresso è ordinata dal Presidente di Pol obbligatoriamente qualora a suo favore si esprimano almeno i 3/5 dei congressisti.
L'articolo è in toto un bug incostituzionale. Contrasta con la costituzione, la quale prevede questo:
Art. 14 COST
Il Presidente della Camera, il Presidente del Senato e i loro rispettivi uffici di Presidenza, possono essere destituiti con una mozione motivata, approvata con una maggioranza di due terzi dei presenti, presentata firmata da almeno cinque Deputati per quanto riguarda la destituzione del Presidente della Camera e da altrettanti Senatori per quanto riguarda la destituzione del Presidente del Senato.
[...]
A fronte di ciò almeno 3 problemi nell'articolo
- chi e come scrive la motivazione
- i due terzi anzichè i 3/5
- i cinque deputati anzichè l'1/3
PROPONGO DI SOSTITUIRLO CON
Art. 12 – Destituzione del Presidente del Congresso
Il Presidente del Congresso può essere destituito in qualsiasi seduta ordinaria con l'approvazione a maggioranza di 2/3 dei presenti nella fase di voto di una motivazione di destituzione scritta, articolata in fatto, diritto e conclusioni presentata nella fase di discussione con la firma di almeno 5 Deputati.
attivata su richiesta di almeno 1/3 dei congressisti. Durata e svolgimento della seduta seguono le ordinarie regole di funzionamento del Congresso. La rimozione del Presidente del Congresso è ordinata dal Presidente di Pol obbligatoriamente qualora a suo favore si esprimano almeno i 3/5 dei congressisti.
- ARTICOLO 14 (MANCA E VA INTRODOTTO!)
ALTRO ERRORE DELLA BOZZA LIBERAMENTE: MANCANO I PROCEDIMENTI ABBREVIATI PREVISTI DALLA COSTITUZIONE Art. 24 cost
Il regolamento interno di ciascun ramo del Parlamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza da parte della camera di competenza tramite voto a maggioranza semplice.
SUGGERISCO UNA BOZZA IPOTETICA
Art. 14 - Corsie Preferenziali
Con voto a maggioranza semplice su ordine del giorno presentato da qualsiasi deputato nella fase di discussione di una seduta ordinaria può essere disposta la priorità di calendarizzazione di un progetto di legge pendente.
Il Presidente della Camera calendarizza nella seduta immediatamente successiva il provvedimento, indipendentemente dalla presenza di provvedimenti di precedente presentazione.
Vale la pena notare che in ogni caso in presenza di eventuali limiti al numero di o.d.g. da trattare in seduta (un limite ad 11 è esistito per 6 anni di storia del vecchio gioco, per dire, quindi l'ipotesi è possibile e sarebbe comunque ragionevole ce ne fosse uno per evitare sedute colossali in cui si parla di tutto e non si approfondisce su niente) l'applicazione di questo articolo costituzionale può condurre a un bug (tanto per cambiare) poichè si rischia che con la presentazione di progetti civetta la maggioranza possa impedire la discussione di qualsiasi progetto dell'opposizione.