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  1. #1
    Fiamma dell'Occidente
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    Exclamation Segnalazione ufficiale alla Capigruppo sulle leggi da rivedere

    Segnalo che i passi da rivedere (sia per le lacune di incompletezza che per le incostituzionalità esplicite che per i problemi di stile) sono questi che seguono. Si precisa che l'elenco non è esaustivo dei problemi. Ho evitato di far presenti problemi non evidenti o non riconoscibili immediatamente, ed anche di proporre vere e proprie scelte politiche diverse. Questa è una "versione minima" del miglioramento che sarebbe necessario.

    RIASSUNTO DEI PROBLEMI

    Legge Elettorale

    1. Non sono regolate le preferenze
    2. Non è chiarito affatto come funzionino in concreto gli articoli 1,2,3,4 della Costituzione, e non si saprebbe come usarli (non scherzo!), mentre una L. Elett dovrebbe regolarli.
    3. Ci sono vari problemi di stile

    Regolamento del Senato

    1. l'articolo 4 ha gravi bugs
    2. andrebbe riscritto quanto a stile, non sembra una legge

    Regolamento della Camera

    1. Gli articoli 1, 2, 4, 11, 12 sono incostituzionali
    2. Non è disciplinata una fattispecie costituzionalmente richiesta (cioè manca un articolo 14 dopo gli altri)
    3. Tutto l'articolo 5 e l'80% dell'articolo 10 possono essere soppressi perchè totalmente inutili
    4. ci sono piccoli bugs di stile

    _
    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
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  2. #2
    Fiamma dell'Occidente
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    Predefinito Rif: Segnalazione ufficiale alla Capigruppo sulle leggi da rivedere


    ANALISI DETTAGLIATA
    ARTICOLO PER ARTICOLO



    SI RICORDA CHE:


    NERO: TESTO DELLA PROPOSTA IN ESAME NON DISCUSSO


    Rosso: Aggiunte da farsi per evitare il BUG o chiarire il BUNKUM
    Verde: Paragrafi con BUNKUM
    Viola: Paragrafi con BUG
    Blu: interventi personali del debugger/debunker

    Ultima modifica di Ronnie; 23-11-09 alle 23:59
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    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
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  3. #3
    Fiamma dell'Occidente
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    Predefinito Rif: Segnalazione ufficiale alla Capigruppo sulle leggi da rivedere

    Legge Elettorale


    • Art. 1

    L' amministrazione del forum politicainrete.net, sentiti i rappresentanti politici, e le massime cariche dello Stato uscenti, proclama entro la fine della legislatura la data ufficiale delle elezioni.
    Stabilita la data entro 30 giorni si dovranno tenere le elezioni.

    Senza la dicitura in rosso l'articolo è difficile da usare bene, perchè la Costituzione prevede che
    "Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro 30 giorni dalla fine delle precedenti."
    Quindi non si può far pensare che la data possa essere fissata in modo comodo e rilassato, ma va chiarito che va fissata PRIMA DELLA FINE della legislatura, così da avere effettivamente i trenta giorni.


    • Art. 2

    Il periodo nel quale svolgere la campagna elettorale è di venti giorni e terminerà il giorno prima delle elezioni.

    Non si capisce perchè farlo terminare il giorno prima e non all'apertura delle urne.

    • Art. 3

    Sono ammesse alla competizione elettorale le liste ufficialmente riconosciute secondo la normativa vigente.
    Questo articolo è inutile, non ha un vero contenuto, è semplicemente una tautologia. Lo si può rendere più utile sfruttandolo come legge di applicazione degli articoli 1,2,3,4 della Cost, che ad oggi non si sa come funzionino "passo per passo".

    E' meglio quindi riscriverlo da capo così:
    Art. 3
    1. Entro tre giorni dal decreto che individua la data delle elezioni il Ministro degli Interni o chi ne fa le veci apre un thread intitolato "Presentazione delle Liste".
    2. Ogni partito iscritto nella prima sezione del registro dei partiti e delle associazioni può, per mezzo del suo rappresentante ufficiale, depositare una, ed una sola, lista di suoi candidati.
    3. La lista deve contenere indicati espressamente:

    1. il nome (e l'indicazione del nome del partito di riferimento che la presenta)
    2. il simbolo
    3. l'ordine delle candidature per la Camera e/o per il Senato, espresse con il nick del candidato ed a fianco ad esso il numero di post che ha al momento della presentazione
    4. l'indicazione degli eventuali apparentamenti con altre liste per l'elezione del Senato o della partecipazione ad una lista unica per il Senato, con l'indicazione dei propri candidati in essa
    5. un programma di massimo 25 righe a dimensione 2 del carattere e senza rientri
    4. Le liste che palesemente non corrispondano a partiti iscritti nel registro o siano in sovrannumero rispetto all'unica che ogni partito può presentare possono essere cancellate dai moderatori su ordinanza del Ministro degli Interni.
    5. Per tutti i motivi di nullità diversi da quelli indicati al comma 4, dalla data del post di presentazione di ogni lista la Commissione Elettorale ha il termine obbligatorio di 7 giorni per disporre la cancellazione ad opera dei moderatori.
    6. La Commissione Elettorale è organo d'appello diretto contro le ordinanze viziate da violazione di legge, eccesso di potere ed incompetenza del Ministero degli Interni in materia di liste.
    7. Al decimo giorno dal decreto di proclamazione della data delle elezioni il thread di presentazione viene chiuso e, esaurite per sentenza o per decorrenza del termine le pratiche pendenti in commissione, le liste in esso presenti sono le sole trasmesse all'Amministrazione per l'apertura delle operazioni elettorali.


    • Art 5

    Le operazioni di voto della Camera dei Deputati e del Senato si svolgeranno in due separati trhead/sondaggio con scelta singola, allestiti e controllati dalla amministrazione del forum.

    Ogni rispettivo trhead/sondaggio dovrà contenere:

    Thread non si scrive come è scritto sopra, correggerlo

    • Art. 6

    La durata del voto sarà di cinque giorni e sarà chiusa fissata dalla amministrazione tramite l'apposita opzione presente nei sondaggi.

    la dicitura è malfatta, occorre togliere il verde e aggiungere il rosso

    • Art. 7

    Il numero dei seggi verrà deciso secondo Costituzione e saranno distribuiti fra le liste seguendo un metodo proporzionale e utilizzando per il conteggio dei resti il quoziente "Hare". I seggi saranno assegnati prioritariamente ai candidati che avranno ricevuto più preferenze espresse, i rimanenti saranno attribuiti secondo l'ordine della lista.

    aggiungere il rosso

    • Art. 8

    Spetta alla amministrazione del forum divulgare tutti i dati ufficiali delle elezioni e verificare eventuali cloni o scorrettezze.
    L' amministrazione può richiedere l'aiuto della commissione elettorale per svolgere i compiti richiesti.

    aggiungere il rosso
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  4. #4
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    Regolamento del Senato

    Art. 4

    Una volta eletto il Presidente del Senato dovrà convocare i rappresentanti dei gruppi politici presenti in aula nel suo ufficio di presidenza e vagliare con loro se vi è la necessità di modificare parzialmente o completamente questo regolamento.

    ma con che criterio dovrà vagliare coi gruppi? proporzionale o paritario? un gruppo vale 1 voto o 1 gruppo vale tot. voti quanti deputati ha?

    Nel caso ve ne fosse la necessità, il Presidente del Senato e i rappresentanti politici andranno a formare una commissione che entro cinque giorni dovrà presentare il nuovo testo al Senato, per essere approvato con la maggioranza speciale richiesta dalla Costituzione.

    ma come? Non c'è scritto NIENTE, non si può fare un articolo in cui si dice che della gente non specificando chi è e quanti sono forma un testo senza dire COME LO FORMA, se a maggioranza, se all'unanimità etc.!
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  5. #5
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    Predefinito Rif: Segnalazione ufficiale alla Capigruppo sulle leggi da rivedere

    REGOLAMENTO DELLA CAMERA



    • Articolo 1 - I deputati


    I deputati entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto dell’insediamento, che avviene con accettazione esplicita del mandato nel corso della prima seduta assembleare.

    (così se a uno gli si rompe il pc per 5 giorni alla prima seduta perde l'incarico perchè non ha accettato mentre magari un'altro che gli si rompe alla seconda seduta non lo perde, cosa assurda)

    L’assenza, non motivata con almeno 24 ore di anticipo
    , a n°2 udienze consecutive o a n° 3 udienze

    (Non si chiamano udienze ma sedute.)

    complessive non consecutive nel corso dell’intera legislatura
    comporta l’automatica decadenza del congressista e l’obbligo per il Presidente del Congresso di provvedere alla sostituzione del congressista decaduto con il primo dei non eletti della medesima lista

    (in questo modo non si agevola la partecipazione e si rende impossibile partire per due viaggi di 10 giorni nel corso di un anno anche a deputati iperattivi, un limite di tre sedute di assenza è folle, darebbe luogo a un "parlamento rotativo"... Ancora più assurdo è il fatto che la norma sia contraddittoria perchè dice che c'è un limite di assenze ma dice che col preavviso di 24 l'assenza non c'è.. in questo modo un ASSENTEISTA VOLONTARIO CRONICO che lo dichiari rimarrebbe in parlamento, mentre uno che va due volte in vacanza e non lo dichiari uscirebbe... FOLLIA!... e poi non si capisce perchè la dichiarazione annulli l'assenza...!),

    che dovrà accettare o rifiutare il mandato nei successivi 5 giorni. La mancata accettazione entro i predetti termini equivarrà a rifiuto.

    (questa previsione delinea una sostituzione lenta, perchè se c'è un assente è seguito da riempilista assenteisti la procedura può proseguire fino a decine di giorni, semplicemente per la scelta di chiamare UNO PER VOLTA anzichè tutti insieme... molto meglio sarebbe chiamare tutti insieme ed "il primo che si presenta subentra, a meno che uno più alto nelle preferenze non lo dica anche lui entro la seduta di sostituzione")

    OLTRE A QUESTI PROBLEMI L'ARTICOLO E' INCOSTITUZIONALE PER QUANTO SEGUE:
    Art 14 cost [...]

    I Deputati e i Senatori che mancheranno all' appello per quattro udienze consecutive, senza una valida giustificazione da presentare prima della quarta assenza, decadranno.
    Saranno sostituiti dai primi non eletti della propria lista elettorale, o nell' impossibilità di farlo dal primo avente diritto preso dai non eletti delle altre liste.

    Propongo quindi di sostituire integralmente l'articolo con questo (che è più breve per 578 vs 551 spazi esclusi)Art. 1 - i Deputati

    La Camera è costituita per l’intera legislatura dai Deputati eletti secondo la legge che non dichiarino di rifiutare (modello invertito, vedi sopra) il loro incarico nella prima seduta o che si dimettano e dai sostituti.
    Il Presidente constatata l’assenza per quattro sedute consecutive di un Deputato, all’inizio della quinta seduta chiama tutti gli aventi diritto a sostituirlo.
    Se entro la fine della seduta anche solo uno di essi si presenta, egli subentra con Decreto del Presidente se se ne presentano più di uno subentra il primo dei non eletti tra essi (modello invertito, vedi sopra).
    I subentranti possono votare già nella seduta in cui assumono l’incarico. Se nessuno si presenta la procedura si ripete nella seduta successiva.



    • Articolo 2 – Il Presidente del Congresso


    L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Congresso. L’elezione ha luogo per scrutinio palese a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto. dei presenti. Dopo il terzo Dal terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti.

    (Bugs di incostituzionalità, la costituzione prevede altro:
    Art. 13 cost
    Sia il Presidente della Camera che il Presidente del Senato, sono eletti con una maggioranza speciale di due terzi dei presenti valida per le prime due sedute.
    Dal terzo scrutinio in poi l' elezione del Presidente della Camera e del Presidente del Senato richiederà la sola maggioranza semplice dei presenti.
    L'inserimento delle parti in rosso e l'eliminazione delle viola è sufficiente a emendare.



    • Articolo 4 – Il Presidente del Congresso


    Il Presidente rappresenta il Congresso. Assicura il buon andamento dei suoi lavori, facendo osservare il Regolamento, e dell'amministrazione interna.

    (non si capisce cosa sia quest'amministrazione interna fantomatica e in cosa si distingua dai lavori, la dicitura è inutile)

    Il Presidente della Camera convoca le sedute dell’Assemblea e ne fissa l'ordine del giorno. In applicazione delle norme del Regolamento, il Presidente dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine ed un linguaggio consono nell’aula rivolgendo richieste ai moderatori, da e toglie la parola ai Deputati e a rappresentanti di spicco della società civile e del mondo politico che la richiedano, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.

    (Se l'elenco dei poteri non copre tutti i casi che possono presentarsi allora esso consegna alla prassi la decisione di cosa vogliano dire le parole "dirige e modera la discussione", suggerisco quindi le aggiunte in rosso, per meglio chiarire come il presidente fa quel che c'è scritto)

    C'è un bug di INCOSTITUZIONALITA' per l'assenza di una previsione che attui quanto la Costituzione impone
    Art 11 cost
    [...]
    E' garantito il diritto di parola ai forumisti non congressisti nelle forme stabilite dal regolamento interno di ciascuna Camera.
    La parte in rosso è sufficiente a emendare se aggiunta.

    Ogni atto o comportamento del Presidente del Congresso che si presuma contrario a norme costituzionali o di legge sospetto di illegalità può essere sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale.

    (che linguaggio lungo e inutile, meglio il rosso)

    Le determinazioni della Corte Costituzionale sono vincolanti per il Presidente del Congresso e comportano l’annullamento degli atti oggetto di censura.


    Articolo 5 – La Conferenza dei Capigruppo


    La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente del Congresso ogniqualvolta lo ritenga utile o su richiesta di un quarto dei congressisti, per esaminare lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Alla Conferenza potranno partecipare anche i singoli membri del Gruppo Misto.

    (con che poteri? per fare cosa? Solo a valore consultivo? Non c'è scritto niente, tanto vale SOPPRIMERE L'ARTICOLO, il Presidente può già di suo convocare una riunione di amici x bersi una birra, se solo questo è il senso dell'articolo!)



    • Articolo 10 - Il voto di fiducia e la mozione di sfiducia


    Il Congresso è convocato per la votazione della fiducia al Governo entro cinque giorni dalla nomina di esso da parte del Presidente di POL.
    10.1 Il Congresso è altresì convocato per la votazione della fiducia al Governo o a un singolo Ministro su richiesta di cinque deputati e cinque senatori.

    10.2 La seduta segue le regole delle ordinarie sedute congressuali.
    10.3 Entro 5 giorni dalla presentazione della mozione di sfiducia il Presidente del Congresso dovrà convocare l'Assemblea ai fini della deliberazione sulla mozione stessa.
    10.4 Qualora un Ministro si sia dimesso o sia stato rimosso mediante mozione di sfiducia, lo stesso non potrà essere nominato nuovamente Ministro durante la medesima legislatura se non in caso di un nuovo voto di fiducia sulla sua persona da parte di entrambe le camere del Parlamento.

    10.4 Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta di legge del Governo non implica obbligo di dimissioni.


    (TUTTE le cose in verde sono già scritte in Costituzione all'art 45 Non si capisce che senso abbia RIPETERLE. Si possono sopprimere.)



    • Art. 11 – Impeachment di uno o più Magistrati


    La procedura di impeachment di uno o più magistrati viene attivata dal Presidente della Camera su richiesta di almeno la metà dei congressisti a condizione che ricorrano le seguenti condizioni:

    1. l'esposto pubblico alla Camera di una parte processuale che dichiari di essere stata danneggiata da una decisione adottata in violazione di leggi formali o con grave travisamento del significato del dettato costituzionale, la gravità dell'accaduto deve essere comprovata da almeno 50 firme di cittadini con diritto di voto o dalla firma dell'Avvocato Generale o del Sostituto Avvocato Generale e di 25 cittadini con diritto di voto o di un Giudice
    2. l'esposto pubblico alla Camera di un organo colpito da Censura Costituzionale che dichiari di essere stato danneggiato da una decisione adottata in violazione di leggi formali o con grave travisamento del significato del dettato costituzionale o dei fatti, la gravità dell'accaduto deve essere comprovata da almeno 50 firme di cittadini con diritto di voto o dalla firma dell'Avvocato Generale o del Sostituto Avvocato Generale e di 25 cittadini con diritto di voto o di un Giudice
    3. una richiesta pubblica dell'Amministrazione di Politicainrete.net

    Durata e svolgimento della seduta seguono le ordinarie regole di funzionamento del Congresso. La rimozione del magistrato o dei magistrati coinvolti nella procedura di impeachment è disposta obbligatoriamente dal Presidente di Pol dal presidente della Camera qualora a suo favore si esprimano almeno i 3/5 dei congressisti 3/4 dei votanti.

    L'articolo ha gravi bugs di costituzionalità.
    la costituzione prevede questo:
    Art. 54 cost
    I membri della Corte e l’Avvocato Generale possono essere rimossi dalla Camera per gravissimi motivi a maggioranza dei 3/4 dei votanti . Essi decadono dall’incarico anche per dimissioni, sospensione superiore ai 30 giorni, mancata partecipazione alle attività della Corte per 30 giorni, o banno operato dall’Amministrazione. In sostituzione del magistrato decaduto viene cooptato il primo tra i candidati non eletti.
    • La rimozione non è disposta dal Presidente di POL ma da quello della Camera, perchè l'organo che rimuove è la Camera e non il Presidente di POL
    • laddove si dice che serve la metà dei congressisti non si specificano però i gravissimi motivi, i quali invece DEVONO sussistere dunque DEVONO essere individuati da una legge perchè si possa rimuovere un giudice, si propongono in rosso alcune idee su questi gravissimi motivi
    • La rimozione non è disposta da 3/5 dei congressisti in assoluto ma da 3/4 dei congressisti votanti.

    Le modifiche in rosso sono sufficienti ad emendare.



    • Art. 12 – Impeachment del Presidente del Congresso

    (non è un impeachment, è una destituzione)

    La procedura di impeachment del Presidente del Congresso viene attivata su richiesta di almeno 1/3 dei congressisti. Durata e svolgimento della seduta seguono le ordinarie regole di funzionamento del Congresso. La rimozione del Presidente del Congresso è ordinata dal Presidente di Pol obbligatoriamente qualora a suo favore si esprimano almeno i 3/5 dei congressisti.


    L'articolo è in toto un bug incostituzionale. Contrasta con la costituzione, la quale prevede questo:
    Art. 14 COST
    Il Presidente della Camera, il Presidente del Senato e i loro rispettivi uffici di Presidenza, possono essere destituiti con una mozione motivata, approvata con una maggioranza di due terzi dei presenti, presentata firmata da almeno cinque Deputati per quanto riguarda la destituzione del Presidente della Camera e da altrettanti Senatori per quanto riguarda la destituzione del Presidente del Senato.
    [...]

    A fronte di ciò almeno 3 problemi nell'articolo

    • chi e come scrive la motivazione
    • i due terzi anzichè i 3/5
    • i cinque deputati anzichè l'1/3

    PROPONGO DI SOSTITUIRLO CON

    Art. 12 – Destituzione del Presidente del Congresso

    Il Presidente del Congresso può essere destituito in qualsiasi seduta ordinaria con l'approvazione a maggioranza di 2/3 dei presenti nella fase di voto di una motivazione di destituzione scritta, articolata in fatto, diritto e conclusioni presentata nella fase di discussione con la firma di almeno 5 Deputati.

    attivata su richiesta di almeno 1/3 dei congressisti. Durata e svolgimento della seduta seguono le ordinarie regole di funzionamento del Congresso. La rimozione del Presidente del Congresso è ordinata dal Presidente di Pol obbligatoriamente qualora a suo favore si esprimano almeno i 3/5 dei congressisti.


    • ARTICOLO 14 (MANCA E VA INTRODOTTO!)


    ALTRO ERRORE DELLA BOZZA LIBERAMENTE: MANCANO I PROCEDIMENTI ABBREVIATI PREVISTI DALLA COSTITUZIONE
    Art. 24 cost
    Il regolamento interno di ciascun ramo del Parlamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza da parte della camera di competenza tramite voto a maggioranza semplice.

    SUGGERISCO UNA BOZZA IPOTETICA

    Art. 14 - Corsie Preferenziali

    Con voto a maggioranza semplice su ordine del giorno presentato da qualsiasi deputato nella fase di discussione di una seduta ordinaria può essere disposta la priorità di calendarizzazione di un progetto di legge pendente.
    Il Presidente della Camera calendarizza nella seduta immediatamente successiva il provvedimento, indipendentemente dalla presenza di provvedimenti di precedente presentazione.

    Vale la pena notare che in ogni caso in presenza di eventuali limiti al numero di o.d.g. da trattare in seduta (un limite ad 11 è esistito per 6 anni di storia del vecchio gioco, per dire, quindi l'ipotesi è possibile e sarebbe comunque ragionevole ce ne fosse uno per evitare sedute colossali in cui si parla di tutto e non si approfondisce su niente) l'applicazione di questo articolo costituzionale può condurre a un bug (tanto per cambiare) poichè si rischia che con la presentazione di progetti civetta la maggioranza possa impedire la discussione di qualsiasi progetto dell'opposizione.
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    Predefinito Rif: Segnalazione ufficiale alla Capigruppo sulle leggi da rivedere

    Proposta al Presidente Daniele: FAR APPROVARE ALLA CAPIGRUPPO UN VINCOLO ESPRESSO COME SEGUE

    "si precisa che sono ammessi emendamenti unicamente entro questi vincoli di finalità

    1) correzione di bug di incostituzionalità per previsione esplicitamente contrastante con la costituzione in leggi subordinate o così incerte che possano dare adito a dubbi
    2) correzione di bug di incostituzionalità per assenza di previsioni dovute, cioè per norme costituzionali non applicate o così incerte che possano dare adito a dubbi
    3) correzione di bug di incostituzionalità per norme costituzionali che richiedano norme ulteriori di dettaglio mancanti o incomplete
    o così incerte che possano dare adito a dubbi
    4) correzione di bug dovuti a malfunzionamento interno delle norme (i.e. norma inapplicabile per vizio logico interno dovuto a previsioni o mancate previsioni)
    5) eliminazione di articoli inutili che ripetono normativa già presente in altre leggi
    6) correzioni stilistiche minori

    7) introduzione del meccanismo delle preferenze nella legge elettorale
    8) individuazione esplicita, vincolante e dettagliata delle modalità per il riconoscimento o l'esclusione delle liste

    OGNI ALTRA MODIFICA E' VIETATA"



    p.s. si precisa che propongo questo solo perchè molti costituenti non vogliono cogliere l'opportunità di procedere a un lavoro di miglioria più profondo, e per la loro paura di cambiamenti veri o sono rassicurati da vincoli stretti o non accettano di fare la revisione


    Ultima modifica di Ronnie; 24-11-09 alle 00:04
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  7. #7
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    Predefinito Rif: Segnalazione ufficiale alla Capigruppo sulle leggi da rivedere

    Le mie proposte qui si esauriscono, chiedo a chi spetti di farle presenti alla Capigruppo, in primis al Presidente Daniele

    F.to

    LAW CONTROL WONK
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  8. #8
    Giolittiano
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    Predefinito Rif: Segnalazione ufficiale alla Capigruppo sulle leggi da rivedere

    in ogni caso fai bene a proporre ....

    più siamo meno bugs ci ritroveremo ... forse

  9. #9
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    Predefinito Rif: Segnalazione ufficiale alla Capigruppo sulle leggi da rivedere

    Citazione Originariamente Scritto da Laico Visualizza Messaggio
    in ogni caso fai bene a proporre ....

    più siamo meno bugs ci ritroveremo ... forse

    Meno male che qualcuno la pensa così.
    _
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    Predefinito Rif: Segnalazione ufficiale alla Capigruppo sulle leggi da rivedere

    Citazione Originariamente Scritto da Ronnie Visualizza Messaggio

    Meno male che qualcuno la pensa così.
    mah guarda credo che, facendo un discorso ludico, senza di te POL sarebbe impoverita sinceramente di un player " osso duro" , competente e che gioca fino in fondo


    detto questo , mi sei mancatoiango:

 

 
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