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VII Seduta Assemblea Costituente di PiR
Proposta 2) Supermario/Daniele + Proposta 1) LIBERAMENTE
"Emandata da LR e da PCF, Accolti cambiamenti PDL-Zulux, Integrata con bozza corte costituzionale LIBERAMENTE."
Parte seconda: Ordinamento del gioco.
TITOLO I
IL PARLAMENTO
Sezione I - Le Camere
Art. 1
Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato.
Art. 2
La Camera dei Deputati ed il Senato sono eletti a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati per ciascuna camera è variabile a seconda del numero dei votanti alle elezioni nel seguente modo:
13 eletti fino a 200 voti validi.
15 eletti da 201 fino a 400 voti validi.
17 eletti da 401 fino a 600 voti validi.
19 eletti da 601 fino a 800 voti validi.
21 eletti da 801 voti a 1000 voti validi.
25 eletti da 1001 voti in poi.
Sono eleggibili per la Camera dei Deputati tutti i forumisti con almeno 250 post, e con almeno 500 post per il Senato.
Art. 3 virgola insensata
la Camera dei Deputati e il Senato sono eletti per sei mesi, da conteggiarsi al netto delle pause istituzionali,così come disposte dalla legge ordinaria.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non nei casi previsti dalla legge.
Art. 4
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro 30
giorni dalla fine delle precedenti. la prima riunione ha luogo non oltre il 15 giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Art. 5 l'articolo nel prevedere tale fonte normativa non specifica l'obbligo che il regolamento sia assolutamente coerente con il superiore dettato costituzionale, taluni (fu una sentenza Corte Cost) avanzarono in passato l'interpretazione che senza tale dicitura il regolamento avesse forza di costituzione, per questo propongo aggiunta.
Ciascuna Camera modifica o adotta il proprio regolamento interno a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.
Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Camera deve conformarsi alle norme costituzionali.
La Corte Costituzionale può valutare preventivamente su richiesta o giudicare su ricorso la legittimità dei regolamenti.
E' garantito il diritto di parola ai forumisti non congressisti nelle forme stabilite dal regolamento interno di ciascuna Camera.
Le deliberazioni di ciascuna Camera del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del governo, anche se non fanno parte delle camere, hanno diritto, e se richiesti,obbligo di partecipare alle sedute.
Art. 6
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'ufficio di presidenza secondo le disposizioni del regolamento interno.
Art. 7
Sia il Presidente della Camera dei Deputati che il Presidente del Senato, sono eletti con una maggioranza speciale di due terzi dei presenti valida per le prime due sedute.
Dalla terza seduta in poi l'elezione del Presidente del Congresso e del Presidente del Senato richiederà la sola maggioranza semplice dei presenti.
Art. 8 c'è un "e" insensato
Il Presidente della Camera dei Deputati e il Presidente del Senato possono essere destituiti con una mozione motivata, approvata con una maggioranza di due terzi dei presenti, presentata e firmata da almeno cinque Deputati per quanto riguarda la destituzione del Presidente della Camera dei Deputati e da altrettanti Senatori per quanto riguarda la destituzione del Presidente del Senato.
la dicitura "da ritenersi destituiti automaticamente" suggerisce che la cosa sia discrezionale per qualcuno cioè chi li deve ritenere tali, è meglio eliminarla aggiungendo la parola "decadranno" che mantiene l'automatismo ma esclude che qualcuno debba ritenerli tali
I Deputati e i Senatori che mancheranno all' appello per quattro udienze consecutive, senza una valida giustificazione da presentare prima della quarta assenza, sono da ritenersi destituiti automaticamente decadranno.
Saranno sostituiti dai primi non eletti della propria lista elettorale, o nell' impossibilità di farlo dal primo avente diritto preso dai non eletti delle altre liste.
Art. 9 la destituzione e il verbo "possono" implicano che qualcuno debba decidere ma l'articolo non dice chi, dunque è doveroso sostituire con una decadenza automatica o con una individuazione di chi
Se l' operato del Presidente di una delle due Camere è sospetto di anti-costituzionalità, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato o di 10 utenti con almeno 500 post all' attivo, è passibile di giudizio presso la Corte Costituzionale.
La Corte Suprema se riscontrerà un comportamento anti-costituzionale nell' operato del Presidente della Camera dei Deputati o in quello del Presidente del Senato potrà ammonirli con una Censura Costituzionale, deliberata a maggioranza di tre quinti.
Il Presidente della Camera dei Deputati e il Presidente del Senato possono essere destituiti automaticamente decadono dal loro incarico alla terza censura Costituzionale decretata da parte della Corte Costituzionale.
Art. 10
La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Sezione II - La formazione delle leggi
Art. 11
La funzione legislativa è esercitata, con competenze diverse, dalle due Camere.
Art. 12 il riferimento alla camera appare insensato visto che non si parla del senato nel medesimo articolo
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo per quanto riguarda la Camera dei Deputati, oltre che ad ciascun deputato della Camera dei Deputati stessa, nelle modalità indicate nel proprio regolamento interno.
Art. 13 - il governo non può avere competenza legislativa se non per decreto, il governo è il potere esecutivo, questo articolo invece gliela darebbe così scritto
- mettere insieme nel medesimo comma le competenze indicate in verde è insensato, non si capisce cosa sia e di chi, occorre comma indipendente, ne propongo uno
Sono di esclusiva competenza legislativa del Governo e della Camera dei Deputati tutti quei disegni di legge riguardanti le modifiche alla Costituzione, Progetti di legge ordinari che regolamentano il gioco, legge elettorale, Question-Time di attualità politica, organizzazione e attività del governo nei termini e nei modi indicati nel regolamento interno, e tutte quelle attività da proporre e da svolgere nell'ambito del forum di politicainrete.net.
E' di esclusiva competenza del Governo l'organizzazione della propria struttura interna e attività.
Art. 14 la dicitura "nel proprio" è brutta e non specifica chi lo decida
L' iniziativa delle leggi appartiene ai Senatori per quanto riguarda il Senato, nelle modalità indicate con nel proprio regolamento interno.
Art. 15
Sono di esclusiva competenza legislativa del Senato tutti quei disegni di legge riguardanti la politica reale in generale, la politica nazionale e internazionale, l' ordinamento della società, i temi etici, i diritti e i doveri civili.
Art. 16 del senato è più semplice ed elegante, la parafrasi non ha senso
Il Governo in carica potrà presentare al Senato, attraverso un suo membro, un progetto di legge articolato riguardanti le materie di competenza del senato di questa camera del Parlamento, nella misura e nei tempi indicati dal regolamento interno del Senato.
Art. 17 brevità suggerisce "o"
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi ordinarie, mediante la proposta, da parte di almeno 15 forumisti, con almeno 100 post all' attivo, di un progetto di legge redatto in articoli, da presentare alla Camera dei Deputati o piuttosto che al Senato a seconda della specifica competenza.
La legge ordinaria stabilisce le modalità di presentazione delle leggi ad iniziativa popolare.
Art. 18 la dicitura è poco precisa, è meglio mettere "stabilisce", così da chiarire che il tempo è l'immediato presente e non il futuro
Il regolamento interno di ciascun ramo del Parlamento stabilisce dovrà stabilire procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza da parte della camera di competenza tramite voto a maggioranza semplice.
Art. 19 conviene stabilire sempre cosa succede se le cose non funzionano, e qui non si sapeva cosa accadesse se il vice non lo faceva
Le leggi sono promulgate dal Presidente di PIR entro quindici giorni dall'approvazione.
Il Presidente di PIR, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se la Camera del Parlamento che ha approvato la legge, l'approva nuovamente, questa deve essere promulgata obbligatoriamente dal Presidente.
Nel caso in cui il Presidente non adempia entro la fine del terzo giorno dall'approvazione della Camera, provvede il vice Presidente o la corte costituzionale o un moderatore.
Art. 20 la discriminazione fra elettorato propositivo ed elettorato che vota è incomprensibile, converrebbe unificare il criterio per semplicità
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquanta cittadini che abbiano votato nelle precedenti elezioni di PIR.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere le due camere del Parlamento.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
TITOLO II
IL PRESIDENTE DI POLITICAINRETE.NET
Art. 21 la dicitura "garantisce"o "garante" stabilendo che il presidente ha dovere e quindi diritto a un fare efficace, cioè una garanzia, implica però il potere di decretazione d'emergenza, la dicitura "vigila" no, l'articolo 7 di due costituzioni fa su POL provocò diversi decreti presidenziali
Il Presidente di politicainrete.net garantisce il vigila sul rispetto della Costituzione.
Mediante il suo arbitrato, assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato. È garante simbolo della indipendenza nazionale, della integrità del territorio, del rispetto degli accordi della Comunità e dei trattati. È il primo rappresentante del gioco verso l'Amministrazione e l'esterno.
Può inviare messaggi alle Camere.
Promulga le leggi nei modi indicati dalla Costituzione e dalla legge ordinaria ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Conferisce le onorificenze del forum, che sono istituite per con legge ordinaria.
Art. 22
II Presidente di politicainrete.net è eletto per sei mesi a suffragio universale diretto, a maggioranza assoluta dei voti espressi.
Se tale maggioranza non viene conseguita al primo turno,si procede a ballottaggio tra i due candidati Presidenti più votati al primo turno, nel quattordicesimo giorno seguente.
Art. 23 la dicitura è ridicola, conviene cambiarla
Non possono ricandidarsi a Presidente di politicainrete.net, i forumisti già eletti consecutivamente due volte nelle precedenti elezioni presidenziali allo stesso incarico presidenziale. Il soggetto tornerà Essi ritornano nuovamente candidabilei dopo una legislatura completa (6 mesi)
Art. 24
Il Presidente di politicainrete.net, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla nazione e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.Il testo del giuramento è stabilito con legge ordinaria dalla Camera dei Deputati.
Art. 25
Il Presidente di politicainrete.net nomina il Primo Ministro dopo consultazioni separate con i Presidenti delle due camere e con i rappresentanti dei partiti pirriani.
Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche in un apposito thread sul Forum.
Art. 26
Il Presidente di politicainrete.net accetta le dimissioni del Governo presentategli dal Primo Ministro.
Su proposta del Primo Ministro nomina e revoca gli altri membri del Governo.
Art. 27
La nomina del Primo Ministro deve perseguire scrupolosamente, nei limiti del possibile, la necessità che esso abbia una maggioranza parlamentare che lo sostenga e che gli conceda la fiducia in entrambi le camere.
Se l'operato del Presidente di Politicainrete non è confeorme a questa linea, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato, è passibile di giudizio presso la Corte Suprema.
E che succede se lo giudicano? Cosa possono decidere? Lo costringono a nominare? E come? Non c'è scritto.
Art. 28 non si capisce se debba essere sempre la stessa persona o debba accadere semplicemente tre volte un rinvio anche su tre diverse, nè se la cosa debba accadere consecutivamente
Se per tre volte un Primo Ministro nominato dal Presidente di Politicainrete.net non ottiene la fiducia sia al Congresso che al Senato, il Presidente di Politicainrete.net assume lui stesso il ruolo di Capo del Governo e nomina un esecutivo di comune accordo con i partiti politici eletti in Parlamento cercando di riunire intorno a se la più ampia maggioranza trasversale possibile per garantire la continuità di governo fino alla conclusione della legislatura.
Art. 29 la dicitura è inutile
Se una maggioranza politica in entrambe le Camere si costituisce intorno a un Primo Ministro mentre il Presidente di Politicainrete.net ha assunto in base al Art. 28 il ruolo di Capo del Governo, quest'ultimo è tenuto a dimettersi dall' incarico una volta che il il candidato primo ministro e il suo governo abbiano ottenuto la fiducia dei due rami del Parlamento.
Art. 30
Il voto di fiducia dovrà essere autorizzato dal Presidente di Politicainrete.net dietro richiesta pubblica del candidato primo Ministro.
Il Presidente di Politicainrete.net prima di concederlo dovrà, consultando prima il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, stabilire se la richiesta ha un riscontro reale nelle camere oppure no, e agire di conseguenza.
Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche.
Il Presidente che non ottempera a quanto stabilito dal presente articolo è passibile di censura costituzionale alla Corte Costituzionale.
Art. 31 l'articolo è incompleto, di ogni nomina va data la durata
Il Presidente di politicainrete.net nomina inoltre il Governatore della Banca Centrale, sentito il parere vincolante dei presidenti delle due camere.
La legge ordinaria stabilisce i poterie il mandato del Governatore.
Art. 32 non si capisce se il parere dei due sia anche esso vincolante
Il Presidente di politicainrete.net nomina uno o più Cancellieri di Stato / Guardasigilli, sentito il parere vincolante della amministrazione di politicainrete.net. e dei presidenti delle due camere.
Art. 33
Il Cancelliere di Stato sarà nominato, dalla amministrazione di politicainrete.net moderatore dei thread Camera e Senato e garantirà secondo il regolamento il normale svolgersi dei lavori, prenderà disposizioni dai Presidenti delle camere su come gestire i thread ufficiali della Camera dei Deputati e del Senato.
Art. 34 il presidente così può violare la cost e farsi cacciare e poi dire al suo fido vice di dimettersi dopo che lo ha nominato proprio vice e tornare
Le funzioni del Presidente di Politica In Rete, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal vice Presidente.
In caso di impedimento permanente ( Ban definitivo o superiore al termine della fine della legislatura ) destituzione o di dimissioni del Presidente di Politica In Rete, il Vice Presidente diventa Presidente al posto del precedente fino al termine del mandato presidenziale e come primo atto nomina un nuovo vice Presidente.
Art. 35 la destituzione e il verbo "può" implicano che qualcuno debba decidere ma l'articolo non dice chi, dunque è doveroso sostituire con una decadenza automatica o con una individuazione di chi
Se l' operato dei Presidente di Politicainrete.net è sospetto di anti-costituzionalità, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato o di 10 utenti con almeno 500 post all' attivo, è passibile di giudizio presso la Corte Costituzionale.
La Corte Suprema se riscontrerà un comportamento anti-costituzionale, potrà ammonirlo con una Censura Costituzionale, deliberata a maggioranza della stessa.
Il Presidente di Politicainrete.net può essere destituito automaticamente dal proprio incarico alla terza censura Costituzionale da parte della Corte Costituzionale.
Art. 36
Il Presidente di Politicainrete.net può essere destituito anche per mezzo di una mozione motivata di Censura Parlamentare avanzata da almeno dieci fra Senatori e Deputati e approvata in entrambe le camere con una maggioranza speciale di 3/5 dei presenti.
Fra una Censura Parlamentare e un altra debbano trascorrere almeno trenta giorni.
TITOLO III
IL GOVERNO
Art. 37
Il potere esecutivo spetta esclusivamente al Consiglio dei Ministri.
Il consiglio dei Ministri è retto dal Primo Ministro che una volta insediato assume le funzioni di Capo del Governo.
Il Primo Ministro viene nominato dal Presidente di PIR nei modi e nelle forme stabilite dalla Costituzione.
Il Primo Ministro e i vari Ministri, prima di assumere le rispettive funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente di politicainrete.net.
Art. 38
Il Primo Ministro potrà istituire i dicasteri che ritiene più opportuno per svolgere al meglio il suo programma di governo.
Art. 39
In entrambi i rami del Parlamento può essere proposta una mozione di sfiducia al Governo in carica o ad un singolo Ministro. La mozione di sfiducia per essere messa al voto deve recare la firma di almeno 5 membri di ciascuna Camera.
Entro 5 giorni dalla presentazione della mozione devono essere convocate entrambe le Camere per deliberare sulla fiducia al Governo o al Ministro.
Un Ministro, che per un qualsiasi motivo si è dimesso o ha subito una sfiducia, per essere rinominato Ministro durante la stessa legislatura deve comunque in ogni caso passare obbligatoriamente da un voto di fiducia delle due camere del Parlamento.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta di legge del Governo non implica obbligo di dimissioni.
Art. 40
In caso di dimissioni del Governo, il Presidente di Politicainrete.net dovrà procedere secondo gli articoli 26 - 27 e 28, quindi a seconda dei casi nominare un nuovo Primo Ministro o in alternativa guidare lui stesso un esecutivo tecnico fino a che non ci saranno le premesse per un nuovo governo politico.
Art. 41 la dicitura può essere incerta, è meglio prevedere una distinzione più chiara
Sono di competenza ministeriale i regolamenti di attuazione delle leggi ordinarie dove se ne fa esplicita richiesta.
Il regolamento emanato con decreto del Ministero competente deve conformarsi alle finalità della legge guida e alle norme costituzionali.
La Corte Costituzionale può valutare preventivamente su richiesta o giudicare su ricorso la legittimità dei regolamenti.
Art. 42
Il Capo del Governo in carica dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.
Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
Art. 43 Il regolamento non viene vincolato al rispetto della costituzione, mentre sarebbe opportuno farlo.
Il Governo dovrà riunirsi in Consiglio pubblico, almeno una volta ogni trenta giorni, per esercitare le sue funzioni, nei modi e nei tempi stabiliti dal suo regolamento interno, che dovrà essere redatto e approvato alla prima seduta utile.
Il regolamento emanato dal Capo del Governo deve conformarsi alle norme costituzionali.
La Corte Costituzionale può valutare preventivamente su richiesta o giudicare su ricorso la legittimità del regolamento.