User Tag List

Pagina 202 di 219 PrimaPrima ... 102152192201202203212 ... UltimaUltima
Risultati da 2,011 a 2,020 di 2183
  1. #2011
    email non funzionante
    Data Registrazione
    08 Apr 2005
    Località
    45,33 N , 9,18 E
    Messaggi
    17,825
     Likes dati
    0
     Like avuti
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Rif: Elettori centro-destra imbufaliti contro il PDL (La Zanzara, 9/03/2010)

    se lo dice LUI!

    Regionali: Berlusconi, "magistrati hanno violato legge elettorale"
    13 Marzo 2010 12:19 POLITICA

    ROMA - Il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, intervenuto al Tg 4, ha commentato la vicenda delle liste regionali dicendo: "Stiamo attendendo il responso del Consiglio di Stato per quanto riguarda Roma; per quanto riguarda Milano si e' chiarito che la nostra situazione era assolutamente legittima e regolare. C'e' un'altra cosa che e' stata chiarita definitivamente e cioe' che i nostri delegati non hanno avuto nessuna colpa che possa essere loro attribuita. Invece, i magistrati degli uffici circoscrizionali hanno violato la legge elettorale e si sono comportati in modo ostile e punitivo nei confronti dei nostri delegati, impedendo loro di presentare le liste. Spero che questo sia chiaro a tutti e lo sia soprattutto ai nostri elettori". (RCD)
    Ultima modifica di furbo; 13-03-10 alle 13:38
    Il problema non è Berlusconi , il problema sono gli italiani!

    DISSIDENTE POLITICO IN REGIME DA OPERETTA!
    OH CINCILLA' ... OH CINCILLA'!

  2. #2012
    email non funzionante
    Data Registrazione
    31 Mar 2009
    Messaggi
    66,771
     Likes dati
    5,537
     Like avuti
    9,645
    Mentioned
    314 Post(s)
    Tagged
    56 Thread(s)
    Inserzioni Blog
    6

    Predefinito Rif: Elettori centro-destra imbufaliti contro il PDL (La Zanzara, 9/03/2010)

    Citazione Originariamente Scritto da furbo Visualizza Messaggio
    se lo dice LUI!

    Regionali: Berlusconi, "magistrati hanno violato legge elettorale"
    13 Marzo 2010 12:19 POLITICA

    ROMA - Il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, intervenuto al Tg 4, ha commentato la vicenda delle liste regionali dicendo: "Stiamo attendendo il responso del Consiglio di Stato per quanto riguarda Roma; per quanto riguarda Milano si e' chiarito che la nostra situazione era assolutamente legittima e regolare. C'e' un'altra cosa che e' stata chiarita definitivamente e cioe' che i nostri delegati non hanno avuto nessuna colpa che possa essere loro attribuita. Invece, i magistrati degli uffici circoscrizionali hanno violato la legge elettorale e si sono comportati in modo ostile e punitivo nei confronti dei nostri delegati, impedendo loro di presentare le liste. Spero che questo sia chiaro a tutti e lo sia soprattutto ai nostri elettori". (RCD)
    Qualche allocco che ci crede lo trova.. .a colpi di 100k voti..
    "Quante persone ci sono in questa strada, un centinaio? Quante sono le persone intelligenti, sette, otto? Bene, io lavoro per le altre novantadue" Phineas Taylor Barnum

    UE, mondo, futuro Michio Kaku:
    https://www.youtube.com/watch?v=7NPC47qMJVg

  3. #2013
    email non funzionante
    Data Registrazione
    10 Oct 2009
    Messaggi
    329
     Likes dati
    0
     Like avuti
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Rif: Regionali: Caos per l'ammissione delle liste. [3d riuniti]

    Ricorso alla piazza o ricorso al decreto? Finisca la guerra della carta bollata
    Inserito il 09 marzo 2010
    Ricorso alla piazza o ricorso al decreto? Finisca la guerra della carta bollata|Libertiamo.it
    Ricorso alla piazza o ricorso al decreto? Finisca la guerra della carta bollata

    - Siamo da tempo un paese di 60 milioni di ct della nazionale di calcio e tra la serata di giovedì e di venerdì, siamo diventati un paese di qualche milione di presidenti della Repubblica – quorum ego – ciascuno con la sua idea dei doveri costituzionali del Capo dello Stato rispetto alle diverse versioni del decreto “salva-liste”, giunte da Palazzo Chigi sul tavolo del Quirinale.

    Io, al posto di Napolitano avrei usato come schema il decreto di giovedì – con la riapertura generalizzata dei termini di presentazione delle liste – e avrei imposto al governo un intervento “al futuro”, che risolvesse in maniera radicale il baco normativo della disciplina elettorale, obbligando i partiti a depositare le liste dei candidati e i collegamenti di coalizione alcune settimane prima del deposito delle firme e comunque prima del termine per la raccolta.

    Visto che si trattava di risolvere un caso che non ha avuto origine dal panino di Milioni o dalla distrazione di Formigoni, ma dal casino in cui il PdL è precipitato quando ha dovuto chiudere le liste, penso che un intervento obbligato sull’effetto imponesse anche un intervento doveroso sulla causa. Per la serie, scusando la metafora: non basta drenare il pus, occorre asportare il bubbone.

    Non sono un fine costituzionalista come Calderoli, ma penso che questa soluzione sarebbe stata preferibile a quel capolavoro di ipocrisia che alla mezzonotte di venerdì ha visto la luce: un decreto interpretativo che non interpreta alcunché ma che cambia, in particolare per il Lazio, le norme sul deposito delle liste elettorali, slabbrando i termini in modo arbitrario e consentendo ai “non presentatori” delle liste “non presentate” di dimostrare con ogni mezzo che sì, eccome, all’ultima ora dell’ultimo giorno utile erano dalle parti dell’ufficio elettorale, però “…c’avevamo fame, e semo annati a facce un panino”.

    Col senno di poi, la scelta “interpretativa” e non innovativa, oltre a essere ipocrita, si è rivelata imprudente, come si è capito bene ieri sera, dopo che il Tar del Lazio ha nuovamente bocciato la lista del PdL. Se la motivazione della scelta era politica, non era logico e non si è neppure rivelato opportuno che ad attuarla fosse chiamato il giudice amministrativo.

    Ora la situazione è destinata a complicarsi ulteriormente e la campagna elettorale ad essere strangolata da un viluppo inestricabile di ricorsi, di cui si è perso il capo e non si vede la coda. E io sinceramente penso che sarebbe necessario che una qualche istituzione *– non so chi, non so come – fischiasse la fine della partita della carta bollata e l’inizio della “vera” campagna elettorale. Il Governo e il Quirinale hanno convenuto, come il Capo dello Stato ha scritto esplicitamente , che tra il valore della “legalità” del processo elettorale e quello del diritto e della libertà di voto degli italiani andasse privilegiato il secondo, e che quindi fosse preferibile: un provvedimento legislativo che intervenisse tempestivamente per consentire lo svolgimento delle elezioni regionali con la piena partecipazione dei principali contendenti.

    Si tratta di una scelta discutibile, politicamente grave, non “illegale” e neppure eversiva o golpista. Ma doveva essere fatta valere in termini politici, e non discussa davanti ai giudici amministrativi.

    Adesso occorre aspettare la decisione dell’Ufficio elettorale circoscrizionale di Roma, che, a prescindere dalla decisione del Tar, potrebbe ammettere la lista del PdL depositata nuovamente nella giornata di ieri. Ma questa decisione comporterebbe un prevedibile ricorso del PD, nuovamente davanti al Tar. Avanti e indietro, faldoni e avvocati. Se la Corte Suprema degli Stati Uniti, nel 2000, ha avuto la forza di fermare il pallottoliere dei riconteggi del voto in Florida, decretando di fatto la vittoria di Bush contro Gore, forse qualcuno* – non so chi, non so come – anche in Italia dovrebbe porsi il problema di risolvere con una decisione altrettanto netta e grave la commedia politico-giudiziaria iniziata domenica 29 febbraio e destinata a proseguire anche oltre il 28 marzo.

    E’ chiaro però che una scelta del genere comporterebbe un’assunzione di responsabilità che male si concilia con lo stracciarsi le vesti di quegli esponenti della maggioranza (tanti, troppi), che da dieci giorni neppure ammettono che i pasticci e i magheggi, da cui ha preso origine questa storiaccia, sono interamente made in PdL.

    Chi andrà sabato in piazza, nel pieno della campagna elettorale, andrà a fare campagna elettorale per il centro-sinistra. Io quindi non ci andrò, perché spero che vinca la Polverini e adesso lo spero persino di più, visto che sarà lei, prima di tutto lei – che è la più innocente di tutti – *a pagare per il dispetto che questo casino gestito con malcelata ipocrisia potrebbe suscitare anche tra gli elettori del PdL.

    Share
    Inserito da:

    Carmelo Palma

  4. #2014
    email non funzionante
    Data Registrazione
    10 Oct 2009
    Messaggi
    329
     Likes dati
    0
     Like avuti
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Rif: Regionali: Caos per l'ammissione delle liste. [3d riuniti]

    Sulla lista del PdL in Lazio il Consiglio di Stato dirà che…
    Inserito il 12 marzo 2010
    Sulla lista del PdL in Lazio il Consiglio di Stato dirà che?|Libertiamo.it
    Sulla lista del PdL in Lazio il Consiglio di Stato dirà che…

    - Qualche giorno fa, su questo webmagazine si è giustamente evidenziato come, in un Paese che conta 60 milioni di commissari tecnici della nazionale, molti prevedibilmente avrebbero detto la propria sulla vicenda della mancata ammissione delle liste di maggioranza alle elezioni regionali in Lombardia e Lazio e sugli interventi normativi del Governo.

    Per asseverare tale autorevole opinione, non mi sottrarrò al mio compito di bravo italiano medio, circoscrivendo però la mia analisi al solo “caso Lazio”, e più in dettaglio al contenzioso già in atto avanti la Magistratura amministrativa.
    Come noto, l’Ufficio Elettorale presso la Corte di Appello di Roma, ha escluso la lista del PdL per la Provincia di Roma in quanto la lista non è stata presentata, poiché i rappresentanti di lista non sono stati considerati presenti nei locali alle ore 12 del 27 febbraio 2010.

    Prima della decisione cautelare del TAR, il Governo ha approvato, ed il Presidente della Repubblica emanato, il DL 5.3.2010, n° 29, che contiene norme autoqualificate come “interpretative” di alcuni articoli della legge statale 17.2.1968, n° 108.

    Il primo problema che il TAR Lazio ha scelto di affrontare è quello afferente la “cedevolezza” della materia elettorale: ritenendo – sulla scorta della giurisprudenza costituzionale – che la materia elettorale sia di competenza regionale, il tribunale regionale ha successivamente qualificato il rinvio, contenuto nell’art. 1 della l.r. 2/05, alla l. 108/68 come “meramente materiale-ricettizio” e da ciò ha inferito l’inapplicabilità del decreto legge alla Regione Lazio.

    Deve qui farsi un necessario riferimento alle tipologie di rinvio, che si verifica quando una norma (nel caso di specie, regionale) fa riferimento ad altra norma (precisamente statale).
    Le tipologie del rinvio sono due, rinvio “fisso” ( o, come definito dal TAR, materiale ricettizio), e “mobile”: solo se si tratta di rinvio mobile, il contenuto della norma “richiamante” resta esposto alle vicende modificative ed estintive della norma richiamata; in mancanza, ove il rinvio sia da ritenersi fisso, il contenuto della norma viene definitivamente recepito, divenendone elemento stabile e immutabile, insensibile alle vicende della norma richiamata sopravvenute.

    Deve qui dissentirsi dal TAR, non tanto (o meglio, non solo) sula natura del rinvio (il rinvio da norma a norma è prevalentemente considerato “mobile”, mentre solo il rinvio operato da previsioni contrattuali a norme di legge viene prevalentemente considerato di tipo fisso), ma, soprattutto, sulla mancata analisi delle effettiva natura delle norme contenute nel DL n° 29/10.

    Secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, l’autoqualificazione delle norme come interpretative non vincola l’interprete. Per contro:

    “Una disposizione legislativa può essere considerata interpretativa non solo qualora, esistendo una oggettiva incertezza del dato normativo ed un obiettivo dubbio ermeneutico, sia diretta a chiarire il contenuto di preesistenti norme, ovvero ad escludere o ad enucleare uno dei significati tra quelli plausibilmente ascrivibili a queste, ma anche quando precisi il significato di preesistenti disposizioni anche se non siano insorti contrasti giurisprudenziali, ma sussista comunque una situazione di incertezza nella loro applicazione, essendo sufficiente che la scelta imposta rientri tra le possibili varianti di senso del testo interpretato e sia compatibile con la sua formulazione” (ex plurimis, Corte cost. 23-05-2008, n. 170).

    Nel caso in cui la norma possa legittimamente qualificarsi come interpretativa, la portata retroattiva della stessa può farsi risalire, addirittura, al momento del “rinvio”: pertanto, solo ove il TAR avesse espressamente escluso la natura interpretativa del DL, avrebbe (forse) potuto conseguentemente escluderne l’applicabilità alla Regione Lazio.
    La prima operazione che dovrà quindi compiere il Consiglio di Stato, sarà, a mio avviso, proprio questa: proviamo, quindi, a “prevedere”, cosa potrebbe dire sul punto il massimo Organo della Giustizia Amministrativa.

    Il primo comma dell’art. 9 della l. 108/68 (rilevante nel caso delle elezioni laziali, in quanto non espressamente derogata dalla normativa regionale) prevede che le liste debbano essere presentate entro le ore 12: la norma non sembra presentare alcun problema interpretativo, né sussistevano difficoltà applicative.
    Lo stesso Consiglio di Stato, nell’interpretare pur estensivamente tale norma, aveva chiarito che:

    “Non può configurarsi quale causa oggettiva del tutto estranea al comportamento del soggetto ovvero evento esulante dalla sfera soggettiva del soggetto interessato, la tardiva presentazione dei documenti necessari per la presentazione delle liste di candidati alle lezioni, avvenuta oltre il prescritto termine di cui all’art. 9 L. n. 108/1968, qualora si adduca, come motivazione, un lieve malore di chi doveva depositare i documenti, oltretutto non supportato da idonea documentazione, trattandosi di un aleatorio fattore soggettivo non conciliabile con le esigenze di certezza e rigore perseguite dalla normativa sui termini suddetta”( Cons. Stato, sez. V 14-10-2009, n. 6308).

    L’art. 1, c.1, del DL 29/10, nella parte in cui autodichiara di interpretare tale norma, pare fuoriuscire dallo schema tracciato dalla Consulta, e sopra riportato: non enuclea alcun significato già possibile, e non chiarisce alcun dubbio interpretativo, ma valuta come “presentata” la lista ove alle ore 12 i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale, e quindi anche ove la mancata consegna non dipenda da alcun oggettivo impedimento, ma solo (ad esempio) dalla volontà o dalla pigrizia dei presentatori.

    Per paradosso, questa “interpretazione” consegna al libero arbitrio dei delegati il momento della consegna, e cioè della presentazione vera e propria: infatti, una volta entrati nel Tribunale, i delegati potrebbero permanervi sine die, costringendo l’ufficio elettorale ad attendere il momento in cui essi sceglieranno di consegnare materialmente la lista!!!

    Pertanto, il problema non pare essere la natura del rinvio, ma la natura della norma, che interpretativa non è.
    Ma, a questo punto, deve evidenziarsi come il c. 4 del medesimo art. 1 del DL 29/10 preveda espressamente che “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle operazioni e ad ogni altra attività relative alle elezioni regionali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

    Pare quindi difficile continuare a sostenere che tale norma non si applichi al giudizio in corso: pertanto, il Consiglio di Stato dovrebbe valutarne la costituzionalità, questione sulla quale esporrò tra breve qualche sintetica riflessione.
    Ho utilizzato il condizionale (“dovrebbe”) perché, in realtà, la seconda ratio decidendi del TAR, contenuta nella medesima ordinanza, non solo non è incisa dalla norma interpretativa, ma, ove non espressamente ribaltata in punto di fatto (ed a tal fine, mi sia consentito, non saranno sufficienti le “indagini” che il Presidente del Consiglio assicura di aver svolto personalmente…), troverebbe addirittura sostegno nella norma medesima.

    Il TAR infatti, ha rilevato che, anche ove il DL fosse stato applicabile,

    “dagli atti risulta che il plico, che asseritamente conteneva la prescritta documentazione ai sensi della citata norma, alle ore 17 veniva prelevato da un delegato di parte ricorrente, che poi si allontanava, e solo alle ore 19.30 la documentazione relativa alla presentazione della lista veniva consegnata da parte ricorrente agli uffici del predetto Reparto dei Carabinieri, che provvedeva ad acquisirla per il solo ‘mantenimento’, e che pertanto, non vi è alcuna certezza, né alcun principio di prova riguardo alle circostanze che il delegato di parte ricorrente, che risulta aver fatto ingresso al Tribunale alle ore 11.35 della mattina, fosse “munito della prescritta documentazione” (così come stabilito dal citato art.1, comma 1) e che il plico, rinvenuto nei pressi dell’Ufficio dopo le ore 12.30, contenesse la documentazione poi consegnata al predetto Ufficio dei Carabinieri alle ore 19.30”.

    Ecco il vero nocciolo del problema: come confermato anche dalla norma interpretativa, il delegato doveva avere con certezza già tutta la documentazione con sé: ove non vi sia piena prova di ciò, la lista non può essere ammessa, e quindi le problematiche in ordine alla natura della norma, ed alla sua conformità a Costituzione, perdono di qualunque rilevanza nel giudizio a quo.
    Giusto per completezza, esporrò alcuni possibili profili di incostituzionalità della norma adottata con DL più volte richiamato: innanzi tutto, pare violare l’art. 72, c.4, della Costituzione, per non essere ammessa la decretazione d’urgenza in materia elettorale; ancora, non avendo natura interpretativa, viola l’art. 122 della medesima Carta, per aver invaso la competenza regionale in materia.

    Tra breve si conoscerà l’esito – almeno, in sede cautelare – del giudizio: resta, comunque, la sgradevole sensazione che per coprire qualche errore, si sia rischiato un gravissimo conflitto istituzionale.

    Share
    Inserito da:

    Giuseppe Naimo

  5. #2015
    email non funzionante
    Data Registrazione
    10 Oct 2009
    Messaggi
    329
     Likes dati
    0
     Like avuti
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Rif: Regionali: Caos per l'ammissione delle liste. [3d riuniti]

    Alcuni dubbi sull’ordinanza del Tar Lazio in tema di elezioni regionali nel Lazio
    Inserito il 10 marzo 2010
    Share thisSegnala<questo articolo>Stampa articolo Stampa articolo

    Tags: elezioni, Guzzetta, Lazio, Tar
    Alcuni dubbi sull’ordinanza del Tar Lazio in tema di elezioni regionali nel Lazio

    - pubblicato sul Forum dei Quaderni Costituzionali – 1. L’ordinanza del Tar Lazio (n. 1119/2010) che decide, in sede cautelare, il ricorso presentato dalla lista del Popolo della Libertà individua, tra le ragioni della propria decisione, l’inapplicabilità del decreto legge 5 marzo 2010 n. 29, recante “Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione” al procedimento elettorale in corso nella Regione Lazio. Assume, infatti, il giudice amministrativo che la normativa statale, adottata al fine di stabilire un’interpretazione autentica dell’art. 9 della legge 108 del 1968 e successive modificazioni, non potrebbe dispiegare efficacia nell’ambito della suddetta Regione in quanto quest’ultima, in attuazione del disposto dell’art. 122 Cost, novellato con l’art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, avrebbe ormai esercitato la competenza ad emanare una propria disciplina (nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica). E’ infatti pacifico, anche sulla base della giurisprudenza costituzionale, che la previgente disciplina statale possa continuare ad applicarsi integralmente solo alle regioni che non abbiano ancora esercitato la propria potestà normativa. In caso contrario, invece, le norme della legge statale dovrebbero “cedere” il posto alle nuove norme regionali che le sostituiscono, salvo che per quanto riguarda i suddetti principi fondamentali, che ovviamente continuano a prevalere. Insomma, una volta esercitata la competenza regionale, la disciplina di dettaglio del proprio sistema di elezione e delle relative procedure spetterebbe alla Regione.

    2. La questione è, com’è noto, complicata dalle modalità con le quali la Regione Lazio ha esercitato la propria competenza. Essa infatti non ha disciplinato integralmente e direttamente la materia, ma ha impiegato una triplice tecnica, definita attraverso i tre commi dell’art. 1 della legge n. 2 del 2005 del Lazio.
    Il primo comma del citato articolo stabilisce che “all’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni della presente legge”. Il secondo aggiunge che “per quanto non espressamente previsto, sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), e successive modifiche e integrazioni”.
    Il terzo comma, infine, pone una norma di chiusura, in base alla quale: “si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti nell’ordinamento in materia”.

    3. L’ordinanza del Tar si è soprattutto soffermata sul significato della disposizione di “recepimento” della legislazione statale, assumendo che si tratti di un rinvio “meramente materiale e recettizio”. La legge regionale cioè, anziché porre direttamente le proprie norme, si sarebbe avvalsa di una formulazione per relationem alla legge statale. Così inquadrata la questione, ci troveremmo di fronte ad una mera tecnica redazionale. La Regione si appropria di disposizioni normative dello Stato, nella loro formulazione (e significato letterale) “cristallizzato” al momento in cui il rinvio viene operato. In quanto espressione di una mera tecnica redazionale, da imputare però ormai ad una fonte regionale (e dunque diversa da quella originaria), le norme regionali così prodotte vivrebbero ormai di vita propria, completamente indifferenti alle vicende della legge statale. In altri termini, anche se la legge statale venisse successivamente abrogata (o modificata) le norme regionali permarrebbero perfettamente in vigore, perché riconducibili (ormai) ad una diversa fonte (nel nostro caso la legge n. 2 del 2005 della Regione Lazio).
    Com’è facile comprendere, la tecnica adottata dalla regione Lazio non è delle più riuscite. Anche perché la stessa legge regionale, in alcuni articoli successivi, reinterviene sulla materia modificando le norme che ha contestualmente recepito all’art. 1.
    Non a caso, la Corte costituzionale (sent. 196/2003), pronunziandosi su di un’analoga (ma non identica) disciplina elettorale adottata dalla Regione Abruzzo ha avuto modo di manifestare alcune perplessità, affermando che “non si può omettere di notare la improprietà di una tecnica legislativa che, operando il “recepimento” e poi la parziale sostituzione delle disposizioni della legge statale (…), dà vita ad una singolare legge regionale, dal testo corrispondente a quello della legge statale, i cui contenuti, peraltro, non risultano sempre legittimamente assumibili dalla legge regionale, in quanto estranei alla sua competenza” (circostanza che deve ritenersi valevole anche per la legge laziale).
    Comunque sia, sulla base di questa premessa, il Tar Lazio ritiene che il decreto-legge n. 29 del 2010 non potrebbe spiegare effetti sulla Regione, perché, espressione di una potestà normativa statale manifestatasi successivamente al recepimento operato dalla disciplina regionale e dunque non applicabile.

    4. Pur nella complessità della questione e nella linearità del ragionamento del Giudice Amministrativo, non possono sottacersi alcune perplessità sulle conclusioni raggiunte.
    Una prima perplessità sembra potersi avanzare con riferimento alla conclusione dell’inefficacia del decreto interpretativo, anche qualora si volesse accogliere la premessa che siamo in presenza di un rinvio meramente recettizio. Il giudice amministrativo, infatti, non sembra aver valutato a sufficienza la circostanza che il decreto-legge in questione si sia qualificato di “interpretazione autentica”. Circostanza della quale si può anche dubitare (non essendo sufficiente l’autoqualificazione dell’atto per determinare la natura delle sue norme), ma dalla quale non si può prescindere. Infatti, se si dovesse concludere che di un decreto effettivamente interpretativo si tratti, la conclusione dell’inapplicabilità, almeno sul piano sostanziale dovrebbe risolversi in senso opposto a quanto ritenuto dall’organo giudicante. Com’è noto, infatti, una consolidata giurisprudenza costituzionale qualifica la categoria delle leggi di interpretazione autentica per il fatto che esse si limitano “ad assegnare alla disposizione interpretata un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (si veda anche la sentenza n. 274 del 2006), senza, peraltro, che siffatta operazione debba essere necessariamente volta a comporre contrasti giurisprudenziali, ben potendo il legislatore precisare il significato di norme in presenza di indirizzi omogenei (sentenze n. 374 del 2002, n. 29 del 2002 e n. 525 del 2000)” (sent n. 74 del 2008, ma vedi anche, tra le tante, sent. 234/2007).
    In altri termini, per la Corte costituzionale la legge di interpretazione autentica è tale se “seleziona” un “contenuto plausibilmente già espresso” dalla disposizione “interpretata” (234/2007, 274/2006).
    Se così è, il problema cui avrebbe dovuto dare soluzione il Tar, non è solo e tanto quello dell’applicabilità “diretta” del decreto-legge alla Regione, quanto se l’interpretazione fornita dal decreto fosse effettivamente tale, e se cioè le previsioni in esso contenute rientrassero tra quelle “plausibilmente” riconducibili alle disposizioni originarie, recepite dalla legge regionale. E, conseguentemente, se, ammessa una tale interpretazione, non si dovesse procedere alla sua applicazione al caso concreto.
    La questione, dunque, se il decreto-legge recasse o meno norme interpretative avrebbe dovuto essere dunque necessariamente risolta, anche a prescindere dalla natura recettizia o meno della legge elettorale regionale del Lazio.

    5. Ma v’è di più. Vi è, infatti, un altro esame che avrebbe dovuto essere compiuto in vista della pronunzia. Come detto in precedenza, infatti, la materia elettorale è disciplinata, dall’art. 1 della citata legge n. 2 del 2005 della Regione Lazio, utilizzando tre tecniche. Oltre alla disciplina direttamente posta da tale legge ed al rinvio alla legislazione nazionale, vi è anche la previsione, al terzo comma dell’art. 1, dell’applicazione (obbligata) delle “altre disposizioni vigenti nell’ordinamento in materia”, “in quanto compatibili con la presente legge”.

    Ora non può non esservi dubbio che, innovativo o meno, il decreto-legge n. 29 ponga delle disposizioni “in materia” e che esso “sia vigente”. Ciò anche nell’ipotesi di una sua incostituzionalità, che, fino a quando non sia dichiarata, com’è noto, non consente a nessun giudice di inibire l’efficacia dell’atto normativo primario.
    Il giudice amministrativo dunque, avrebbe dovuto quantomeno escludere l’applicabilità del terzo comma dell’art. 1 della legge regionale del Lazio. E avrebbe potuto farlo o argomentandone la “incompatibilità” con altre disposizioni normative regionali prodotte direttamente o mediante rinvio, ovvero rilevando l’incostituzionalità. Con la conseguenza però, di assumere una decisione di rigetto della sospensiva, ma contestualmente sollevare la questione di legittimità costituzionale, secondo la nota giurisprudenza che riconosce tale potere al giudice anche in sede cautelare.
    Vi è infine da aggiungere che, qualora si ritenesse fondata la natura interpretativa (e non innovativa del decreto) sarebbe difficile sostenere che tale interpretazione sia “incompatibile” con la disciplina vigente nella regione. Proprio perché, infatti, la norma interpretativa era da ritenersi già ricompresa nei significati originari delle disposizioni della legge “recepita” essa dovrebbe ritenersi “per definizione” compatibile con essa. Anzi, tale interpretazione sarebbe, a questo punto, forse addirittura da privilegiare proprio perché nell’ordinamento, oggi, si trova una norma di interpretazione autentica che, seppure non valga direttamente per la Regione ai fini del recepimento, vale come norma (non incompatibile) da applicare in forza del terzo comma dell’art. 1 della legge regionale del Lazio.

    Argomentando in questa prospettiva, allora, si dovrebbe ritenere che anche la previsione del nuovo termine di (ri-presentazione) della lista sia semplicemente una norma servente e strumentale a far valere l’interpretazione autentica fornita dal legislatore con il decreto-legge.
    Insomma, comunque la si metta, un giudizio sulla natura (interpretativa o meno) delle norme del decreto avrebbe dovuto essere, a parere di chi scrive, pregiudiziale rispetto a qualsiasi successiva considerazione e decisione.

    Share
    Inserito da:

    Giovanni Guzzetta

  6. #2016
    email non funzionante
    Data Registrazione
    03 Sep 2006
    Messaggi
    20,359
     Likes dati
    1,697
     Like avuti
    1,614
    Mentioned
    62 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Rif: Regionali: Caos per l'ammissione delle liste. [3d riuniti]


  7. #2017
    veterolegalitario
    Data Registrazione
    06 Apr 2009
    Messaggi
    18,847
     Likes dati
    906
     Like avuti
    879
    Mentioned
    18 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Rif: Regionali: Caos per l'ammissione delle liste. [3d riuniti]

    mi dispiace molto ....per libertando ....

  8. #2018
    email non funzionante
    Data Registrazione
    03 Sep 2006
    Messaggi
    20,359
     Likes dati
    1,697
     Like avuti
    1,614
    Mentioned
    62 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Rif: Regionali: Caos per l'ammissione delle liste. [3d riuniti]

    Affaritaliani.it - Regionali/ Il consiglio di Stato: "No alla lista Pdl nel Lazio"

    Regionali/ Il consiglio di Stato: "No alla lista Pdl nel Lazio"
    Sabato, 13 Marzo 2010 - 19:40

    Il consiglio di Stato: "No alla lista Pdl nel Lazio"

  9. #2019
    Sospeso/a
    Data Registrazione
    14 Jun 2009
    Località
    Genova, Italy
    Messaggi
    46,085
     Likes dati
    7,980
     Like avuti
    10,701
    Mentioned
    986 Post(s)
    Tagged
    4 Thread(s)

    Predefinito Rif: Regionali: Caos per l'ammissione delle liste. [3d riuniti]

    Citazione Originariamente Scritto da Saviano Visualizza Messaggio
    mi dispiace molto ....per libertando ....

    Meno male che avrà fatto copia e incolla...altrimenti tanto tempo sprecato

  10. #2020
    A volte ritornano......
    Data Registrazione
    16 Apr 2009
    Messaggi
    232
     Likes dati
    9
     Like avuti
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Rif: Regionali: Caos per l'ammissione delle liste. [3d riuniti]

    Il pdl ha già annunciato un nuovo ricorso al TAR (per la seconda presentazione delle liste,quella effettuata dopo il decreto "interpretativo")
    Rimane aperta la possibilità di presentare ricorso al tribunale di San Marcos......

 

 
Pagina 202 di 219 PrimaPrima ... 102152192201202203212 ... UltimaUltima

Discussioni Simili

  1. Le liste delle regionali in Lazio
    Di famedoro nel forum Lista Bonino
    Risposte: 0
    Ultimo Messaggio: 27-11-10, 23:54
  2. Risposte: 4
    Ultimo Messaggio: 24-11-10, 12:45
  3. Caos liste, varato il decreto
    Di ConteMax nel forum Politica Nazionale
    Risposte: 171
    Ultimo Messaggio: 06-03-10, 13:15
  4. referendum riapertura delle liste e ammissione di nuove
    Di italianuova2 nel forum Prima Repubblica di POL
    Risposte: 29
    Ultimo Messaggio: 30-04-04, 18:31

Tag per Questa Discussione

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
[Rilevato AdBlock]

Per accedere ai contenuti di questo Forum con AdBlock attivato
devi registrarti gratuitamente ed eseguire il login al Forum.

Per registrarti, disattiva temporaneamente l'AdBlock e dopo aver
fatto il login potrai riattivarlo senza problemi.

Se non ti interessa registrarti, puoi sempre accedere ai contenuti disattivando AdBlock per questo sito