Discussione aperta da stasera ore 21. Esamineremo un DDL alla volta partendo dalla proposta di falco. si discuterà fino a sabato alla stessa ora per poi votare fino a lunedì. Subito dopo discuteremo la proposta di Laico.
Modifica Art. 2, Titolo I
Affinché un partito politico possa essere considerato tale, e quindi iscritto nella prima sezione, è necessario che presenti entro 20 giorni dalla data dell’ elezioni quanto segue:
* Nome ufficiale del partito
* sigla ufficiale
* Simbolo ufficiale
* Carta dei valori
* Lista iscritti comprendente almeno 5 iscritti
* Thread istituzionale.
Inoltre vi è l'obbligo del rinnovo annuale delle iscrizioni, da effettuare entro il termine della legislatura in corso, nell’apposito thread del registro dei partiti.
Il mancato rispetto di uno o più di questi criteri, comporta automaticamente l' esclusione dalla competizione elettorale e l'iscrizione automatica nel registro delle libere associazioni.
La permanenza nel registro delle libere associazioni non comporta nessun obbligo e rinnovo annuale.
E' eliminato il comma: "Inoltre vi è l'obbligo del rinnovo annuale delle iscrizioni, da effettuare entro il termine della legislatura in corso, nell’apposito thread del registro dei partiti."
Spiegazione: esponenti di varie tendenze si sono lamentati di questo obbligo, sia per l'intrusione eccessiva delle regole nella vita die partiti sia per l'eccessivo fastidio che si potrebbe causare ai forumisti meno impegnati nel gioco, quindi ritengo sia il caso di porre rimedio alla questione.
Inoltre in questa maniera si rimetterebbe ai singoli partiti la disciplina sulla materia.
Firmatari:
Garat
Popolare
Manfr
Codino
Kekko
Occidentale
Seyen
laico
Amalie
Proposta di modifica della Costituzione
Art1.
I seguenti articoli della Costituzione sono così modificati :
Art.49
La Corte Costituzionale è composta da 3 giudici il cui mandato avrà durata di 6 mesi. Gli interessi generali dell’ordinamento sono difesi in giudizio dall'Avvocato Generale.
Art.51
La Camera e il Senato , separatamente, eleggono ciascuno un giudice della Corte Costituzionale secondo le regole dell'art.13 della Costituzione.
Il Presidente di PIR nomina con proprio decreto un giudice contestualmente all'elezione degli altri 2 giudici costituzionali. L'Avvocato Generale è nominato dal Governo in carica , secondo il suo regolamento interno. In caso di vacanza del Governo, l'Avvocato Generale è nominato dal Presidente di PIR.
Le procedure per la nomina dei Giudici e dell'Avvocato Generale hanno inizio 15 giorni prima della scadenza del mandato dei precedenti.
Art.52
I giudici della Corte e l'Avvocato Generale possono essere rimossi dallo stesso organo che li ha nominati in caso di parzialità nel giudizio. I giudici nominati dal Parlamento possono essere rimossi con la maggioranza dei 3/4 dei membri della camera stessa. Il giudice nominato dal Presidente è revocato con decreto presidenziale. Il regolamento del Governo stabilisce forme e modi della rimozione dell'Avvocato Generale.
Essi decadono immediatamente dall’incarico anche per dimissioni, sospensione superiore ai 30 giorni, mancata partecipazione alle attività della Corte per 30 giorni, o ban.
Il mandato dei magistrati della Corte già in carica viene automaticamente proporogato oltre il termine naturale fino all'elezione dei loro successori se alla scadenza del mandato la Camera e il Senato non riescono ad elggere in tempo i nuovi magistrati
L'art.51 della Costituzione stabilisce le forme e i modi di sostituzione del magistrato.
Art. 56
E' fatto divieto di essere nominati all’ufficio di Giudice della Corte Costituzionale e quello di Avvocato Generale a chi sia iscritto a movimenti politici o ricopra una qualsiasi carica istituzionale. E' fatto divieto ai Giudici e all'Avvocato Generale, pena l'immediata decadenza, di: partecipare a qualsiasi titolo a movimenti politici, ricoprire altre cariche istituzionali, nonchè candidarsi a elezioni politiche per il Parlamento o la Presidenza.
Art. 68
La Corte Costituzionale delibera con sentenza sui ricorsi presentati. La sentenza ha efficacia vincolante dal momento della sua delibera. Deve essere pubblicata ad opera del Ministro della Giustizia entro 5 giorni dalla sua deliberazione. L'efficacia della pubblicazione è meramente dichiarativa.
On.Laico
DDL Ordine al Merito del Forum di Politica in Rete
Art.1 È istituito l'Ordine «Al merito della Forum di Politica in Rete», destinato a dare una particolare attestazione a coloro che abbiano avuto meriti speciali verso il Forum.
Art.2 Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente del Forum di Politica in Rete. Capo dell'Ordine è il Presidente della Politica in Rete. L'Ordine è retto da un cancelliere, che lo gestisce. Il cancelliere dell'Ordine è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Primo Ministro, sentito il Governo.
Art.3 Ciascun Ministero invia al Governo le segnalazioni individuali per il conferimento di onorificenze. Il Governo trasmette le segnalazioni cui intende dar corso, all'approvazione del Presidente della Repubblica.
Art.4 I nominativi dei forumisti a cui è stato insignita l’onorificenza, sono inviati al cancelliere dell'Ordine, per la registrazione nell'albo dell'Ordine. Nel caso di rinuncia all'onorificenza, il cancelliere dell'Ordine non dà corso alla registrazione.
Art.5 Coloro che ricevono le onorificenze hanno il diritto di usare il titolo Cavaliere. Gli insigniti possono far uso del titolo soltanto dopo la registrazione del decreto di concessione nell'albo dell'Ordine.
Art.6 Incorre nella perdita della onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Governo. Del decreto del Presidente della Repubblica che dispone la revoca di una onorificenza è data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
Art.7 I Presidente del Forum di Politica in Rete, terminato il suo mandato, ha diritto a ricevere l’onorificenza. Essa sarà conferita dal nuovo Presidente. Nel caso egli conseguisse un secondo mandato consecutivo, l’onorificenza sarà conferita al termine di esso.
on daniele