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Risultati da 1 a 6 di 6
  1. #1
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    Predefinito "Proposte di Legge della Camera - I Legislatura"

    Ecco il 3d dove depositare le proposte di legge
    Antifascista, cattolico-democratico, contrario al principio "destro" di "limite e conservazione" e sostenitore del principio di "non appagamento", dunque, di centrosinistra!

  2. #2
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    Predefinito Rif: "Proposte di Legge della Camera - I Legislatura"

    Proposta di legge costituzionale - Introduzione del principio di copertura finanziaria

    L'articolo 20 della Costituzione è così modificato:
    L'iniziativa delle leggi appartiene ai Senatori per quanto riguarda il Senato, e al Governo nelle modalità indicate nel regolamento interno del Senato. Ogni proposta di legge che preveda nuove spese o minori entrate dovrà contenere una stima trasparente e verosimile della loro entità e dei mezzi per farvi fronte.

    In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 70 della Costituzione hanno firmato i deputati: Popolare, -Duca, Garat, Laico, Manfr, Massimo Piacere.
    Al ballottaggio vota: MANFR-BRUNIK 5:

  3. #3
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    Predefinito Rif: "Proposte di Legge della Camera - I Legislatura"

    Riforma Titolo II – Correzioni ortografiche e modifiche


    Art.1:

    Nel Titolo II della Costituzione vengono apportate le seguenti modifiche:

    - All’Art.8 il secondo comma è trasferito all’Art.7 della Legge Elettorale come ultimo comma del medesimo Articolo.
    - All’Art.8 al primo comma è aggiunta la frase: “La legge elettorale disciplina il numero di composizione della Camera dei Deputati e del Senato.”
    - All’Art.9 la parola “parlamentare” è sostituita da “parlamentari”.
    - All’Art.13 la parola “prome” è sostituita da “prime”.
    - All’Art.14 la parola “approvata” è sostituita da “approvate”.
    - All’Art.16 dopo la parola “legge” è aggiunta la parola “ordinaria”.
    - Gli Art. 18 e 20 sono integrati e sostituiti dal seguente nuovo Art.18 : ”L’iniziativa delle leggi appartiene ai Deputati, ai Senatori e al Governo, nelle modalità indicate dai Regolamenti delle rispettive Camere. L’iniziativa di leggi può altresì appartenere ai cittadini come da Art.23”.
    - All’Art.25 comma terzo il seguente periodo “entro la fine del terzo giorno” è sostituito dal seguente: “ al termine del decimo giorno”.



    Riforma Titolo III e IV – Correzioni ortografiche e modifiche


    Art.2

    Nel Titolo III della Costituzione vengono apportate le seguenti modifiche:

    - All’Art.28 al secondo comma la parola “Presidenti” è sostituita da “Presidente”.
    - All’Art.31 al primo comma la parola “separate” è eliminata.
    - All’Art.31 al termine del secondo comma è aggiunto un terzo comma: “Il Regolamento delle Consultazioni disciplina le modalità in cui esse sono svolte. Il Regolamento è stabilito con legge ordinaria dalla Camera dei Deputati.
    - L’Art.32 è abrogato e accorpato all’Art.33 .
    - L’Art.33 è sostituito dal seguente: “ La nomina del Primo Ministro deve perseguire, nei limiti del possibile, la necessità che esso abbia una maggioranza parlamentare alla Camera dei Deputati. Il forumista nominato Primo Ministro ha 7 giorni di tempo per formare la squadra di governo. Il Presidente di Politica in Rete accetta le dimissioni del Primo Ministro e del Governo. In tal caso si procederà a nuove consultazioni ed alla nomina di un nuovo Primo Ministro.”
    - L’Art.34 è abrogato
    - L’Art.35 è abrogato
    - L’Art.36 è sostituito dal seguente: “Il voto di fiducia dovrà essere autorizzato dal Presidente di Politica in Rete dietro richiesta pubblica del candidato Primo Ministro.
    La richiesta deve essere allegata dell’elenco della squadra di Governo e dal programma di Governo, e presentata al Presidente di Politica in Rete e al Presidente della Camera. Nel caso che il candidato Primo Ministro non ottenga la fiducia della Camera si procederà a nuove consultazioni.”
    - All’Art.38 è aggiunto il seguente comma: “In caso di Ban, dimissioni o cancellazione del Vice Presidente, Il Presidente nomina un nuovo Vice proposto dalla coalizione che ha sostenuto il Presidente in carica.”
    - All’Art.39 al secondo comma la parola “suprema” è sostituita dalla parola “Costituzionale”.
    - All’Art.41 il terzo comma è così riformulato: “Il Primo Ministro e la squadra di Governo prestano giuramento davanti al Presidente in un apposito thread.”
    - L’Art.42 è sostituito e unito all’Art. 46 nel seguente nuovo articolo 42: “Il Primo Ministro dirige l’attività politica del Governo e ne è responsabile. Istituisce i dicasteri che ritiene più opportuni per svolgere al meglio il suo programma e nomina i Ministri. Coordina e promuove l’attività dei ministri. I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e, individualmente degli atti dei loro dicasteri.”.
    - L’Art.43 è sostituito dal seguente: “Il Governo o i singoli Ministri posso essere sfiduciati dalla Camera dei Deputati tramite mozione di sfiducia firmata da almeno 5 Deputati. Nel caso di sfiducia del Governo, la mozione dovrà indicare la nuova maggioranza parlamentare costituitasi e il forumista da nominare Primo Ministro della nuova maggioranza altrimenti la mozione è considerata nulla. Un Ministro nel caso sia sfiduciato o si dimetta, è sostituito dal Primo Ministro pro tempore fino alla nomina di un nuovo Ministro da parte dello stesso. Il voto contrario della Camera dei Deputati su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni.
    - L’Art.44 è abrogato.



    Attuazione della Legge


    Art.3

    La numerazione di tutti gli articoli della Costituzione sarà adeguata in basse alle modifiche degli Art.1 e 2 del presente disegno di legge.

    Firme raccolte:

    - Garat
    - Monsieur
    - Daniele
    - Occidentale
    - Codino
    - Spycam
    - Albiy
    - Popolare
    - Morfeo
    - Maria Vittoria
    - John Galt
    - Tuxar
    - Cavaliere Nero
    - Ada Desantis
    - Frankie D.
    - Cabraizinho
    Non chiedete cosa possa fare il paese per voi: chiedete cosa potete fare voi per il paese

  4. #4
    bronsa querta
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    Predefinito Rif: "Proposte di Legge della Camera - I Legislatura"

    http://forum.politicainrete.net/1202959-post138.html

    Proposta di legge costituzionale: "Testo unico di attuazione del decentramento"

    Art.1
    L'art. 17 della Costituzone è così modificato: "La funzione legislativa è esercitata, con competenze diverse, dalle due Camere e dai Consigli Regionali."
    Art.2
    All'art. 19 della Costituzione viene aggiunto il comma: "E' di esclusiva competenza dei Consigli e delle Giunte regionali l'organizzazione della propria struttura interna e attività."
    Art.3
    L'art. 18 della Costituzione è così modificato: "L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, oltre che a ciascun deputato della Camera stessa e ai Consigli regionali, nelle modalità indicate dal proprio regolamento interno."
    Art.4
    L'art. 20 della Costituzione è così modificato: "L'iniziativa delle leggi, per quanto riguarda il Senato, appartiene ai senatori, al Governo e ai Consigli regionali nelle modalità indicate nel regolamento interno del Senato".
    Art.5
    L'art. 21 della Costituzione è così modificato: "Sono di esclusiva competenza legislativa del Senato tutti quei disegni di legge riguardanti la politica reale in materia di: SEGUE ELENCO DA DISCUTERE QUI; sono di competenza legislativa concorrente tra Senato e Regioni tutti quei disegni di legge riguardanti la politica reale in materia di: SEGUE ELENCO DA DISCUTERE QUI; si intendono di esclusiva competenza legislativa delle Regioni tutti quei disegni di legge riguardanti la politica reale in materia di: SEGUE ELENCO DA DISCUTERE QUI."
    Art.6
    Il Parlamento istituisce le Regioni mediante un'apposita legge ordinaria denominata: "Legge di istituzione delle Regioni".


    Proposta di legge ordinaria: "Istituzione delle Regioni"

    Art.1
    L'Archivista nazionale crea e mantiene l’Albo delle Regioni, nel quale sono indicate le Regioni istituite e i forumisti registrati come loro cittadini.
    Art.2
    Per istituire una regione deve essere fatta richiesta pubblica da almeno 30 forumisti. E' possibile presentare richieste congiunte per istituire un'unione di più regioni confinanti. La Camera può disporre con legge l'unione di regioni confinanti.
    Art.3
    Tutti i forumisti che richiedono l'istituzione della Regione vengono registrati per costituirne il corpo elettorale.
    Art.4
    Ogni forumista può sempre richiedere di cambiare Regione di registrazione. Acquista il diritto di voto nella Regione del trasferimento trascorsi nove mesi dalla richiesta, durante i quali mantiene il diritto di voto nella Regione di provenienza.
    Art.5
    Ciascuna regione avrà il proprio Governatore, il proprio Consiglio regionale ed eventualmente la propria Giunta regionale.
    Art.6
    Con un numero di residenti compreso tra 30 e 40, i consiglieri regionali sono fissati in numero di 3; con un numero di residenti compreso tra 41 e 60 in numero di 5; con un numero di residenti compreso tra 61 e 100 in numero di 7; con un numero di residenti superiore a 101 in numero di 9; la Giunta, comprensiva del Presidente, può includere un numero di componenti pari a un terzo dei consiglieri regionali.
    Art.7
    Possono votare alle elezioni regionali tutti i forumisti con 50 post, 5 settimane di iscrizione al forum e presenti nel corpo elettorale di una Regione almeno quindici giorni prima della data in cui si tengono. Ogni Regione terrà le sue prime elezioni regionali in coincidenza con quelle politiche e presidenziali successive alla sua istituzione.
    Art.8
    Tutti i forumisti che non ricoprono cariche istituzionali con 100 post e 10 settimane di iscrizione possono candidarsi a Governatore regionale.
    Art.9
    Tutti i forumisti che non ricoprono cariche istituzionali con 50 post e 5 settimane di iscrizione possono candidarsi come consiglieri regionali.
    Art.10
    Il Governatore nomina e revoca la Giunta.
    Art.11
    Il Governatore presiederà le sedute del Consiglio regionale.
    Art.12
    In caso di assenza del Governatore la presidenza delle sedute toccherà a un membro della giunta da lui indicato o dal membro del Consiglio regionale con più messaggi.
    Art.13
    Il Governatore e i membri della Giunta hanno iniziativa legislativa presso i propri Consigli regionali.
    Art.14
    I consiglieri regionali hanno iniziativa legislativa presso i propri Consigli regionali, e votano le proposte di legge presentate nelle rispettive assemblee. Il Parlamento attribuisce, con legge costituzionale denominata 'Testo unico di attuazione del decentramento', i modi in cui i Consigli Regionali possano esercitare l'iniziativa legislativa in Parlamento.
    Art.15
    Il Parlamento attua la ripartizione delle competenze tra Senato e Regioni mediante un'apposita legge costituzionale denominata 'Testo unico di attuazione del decentramento'.

    Le firme le si trovano sul 3d, speo che il Presidente della Camera si ricordi che questa proposta è stata già depositata, ma che il blackout l'ha fatta sparire.
    C. De Gaulle: "l'Italia non è un paese povero. E' un povero paese".

  5. #5
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    Predefinito Rif: "Proposte di Legge della Camera - I Legislatura"

    Emendamento C@scista alla legge su Pir city rimandata alla discussione della Camera

    La carica di senatore e di deputato è incompatibile con quella di sindaco e di consigliere comunale di Pir Ciy e chi si candida al Consiglio comunale o alla carica di sindaco non puo' candidarsi anche allla carica di Senatore o di deputato
    Antifascista, cattolico-democratico, contrario al principio "destro" di "limite e conservazione" e sostenitore del principio di "non appagamento", dunque, di centrosinistra!

  6. #6
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    Predefinito Rif: "Proposte di Legge della Camera - I Legislatura"

    Come ultimo atto ufficiale prima della pausa estiva, presento una proposta di riforma del Regolamento della Camera, alla luce delle difficoltà di interpretazione riscontrate e di vuoti pericolosi per l'attività legislativa. Questa proposta è commentata qui:
    http://forum.politicainrete.net/came...la-camera.html
    anche se ho apportato qualche minima modifica (l'atto ufficiale è ovviamente questo).
    Sono peraltro più che disponibile a modifiche, integrazioni, ecc. con tutti i gruppi. A settembre spero di poter discutere con gli onorevoli deputati per una buona riforma complessiva.
    Grazie.



    ***



    RIFORMA DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA



    ARTICOLO 1

    L'art. 1 del Regolamento, tenendo conto della Sentenza del Collegio dei Probiviri emanata il 9/04/09, è così modificato:

    I deputati entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto dell’insediamento nel corso della prima seduta assembleare. L'assenza non motivata a quattro sedute consecutive, senza una valida giustificazione da presentare prima della quarta assenza comporta l’automatica decadenza del deputato e l’obbligo per il Presidente della camera di provvedere alla sostituzione del deputato decaduto con il primo dei non eletti della medesima lista.
    Prima che il primo dei non eletti accetti può comunque accettare provvisoriamente il successivo non eletto, che entra in carica titolare di un diritto provvisorio e cedevole al seggio che può esercitare come proprio, fino all’accettazione eventuale del precedente chiamato, compiendo atti pienamente validi e non successivamente modificabili dal sopravvenuto precedente chiamato.
    Le dimissioni del deputato dalla Camera sono annunziate in Assemblea o con comunicato ufficiale postato sul Forum Camera, e sono irrevocabili.

    [NOTA: Questa proposta di modifica tiene conto in modo integrale della sentenza dei Probiviri, ma a parere del sottoscritto la Costituzione deve essere modificata per consentire anche alla Camera di dotarsi, sul punto, di una disposizione più chiara e comprensibile.]


    ARTICOLO 2

    L'art. 2 del Regolamento è così modificato:

    L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Camera. Nella prima seduta dopo le elezioni la Camera è presieduta provvisoriamente dal deputato più anziano d'età forumistica, e in caso di più deputati con pari data di iscrizione al Forum da colui che vanta il maggior numero di messaggi.
    L'ordine del giorno della prima seduta prevede in modo esclusivo l'elezione del Presidente della Camera, che avviene per scrutinio palese a maggioranza dei 2/3 dei presenti. Dal terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza semplice dei presenti. Al fine di abbreviare le operazioni, il Presidente Provvisorio ha la facoltà di diminuire a 48 ore la fase di discussione delle sedute dedicate all'elezione del Presidente.


    ARTICOLO 3

    All'art. 6 del Regolamento è aggiunto il comma:

    Le dimissioni del deputato da un Gruppo, la costituzioni di nuovi Gruppi, le modifiche dei nomi dei Gruppi e delle cariche interne devono essere sempre comunicate all'Assemblea in modo ufficiale durante le sedute. Il Presidente della Camera prende atto delle avvenute modificazioni, inserendo nel Gruppo Misto il deputato che dimettendosi da un Gruppo non annuncia contestualmente l'ingresso in un altro Gruppo.


    ARTICOLO 4

    Dopo il primo comma dell'art. 7 del Regolamento è aggiunto il comma:

    Le leggi popolari ordinarie e le leggi di revisione costituzionale devono essere accompagnate dalle firme necessarie per la presentazione previste dalla Costituzione, con link apposito al thread di raccolta delle firme. Nel thread delle proposte di legge vanno presentate anche le proposte di modifica del presente Regolamento.
    Le mozioni di sfiducia verso i magistrati, il Presidente della Camera ed il Governo, nonché la mozione di Censura parlamentare verso il Presidente di PIR, vanno presentate sul Forum Camera con apposito messaggio pubblico, corredato dalle firme necessarie.
    I proponenti hanno sempre la facoltà di ritirare le proprie proposte con messaggio ufficiale.


    ARTICOLO 5

    Dopo l'art. 7 del Regolamento è inserito l'art. 7-bis "Della fissazione dell'Ordine del Giorno e della convocazione delle sedute”

    L'Ordine del Giorno della Camera per le sedute dedicate all'elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti, e alla discussione delle mozioni di fiducia, rimozione o censura riguardanti il Governo, i magistrati, il Presidente di PIR ed il Presidente della Camera è unico.
    Per le sedute ordinarie il Presidente inserisce all'Ordine del Giorno la discussione di un massimo di 2 disegni di legge, a seconda delle richieste dei Capigruppo e della necessità ed urgenza dei DDL. La discussione di un disegno di legge non può comunque avvenire oltre i 45 giorni dalla presentazione. Nell'ultimo mese di legislatura o in casi eccezionali, allo scopo di esaurire i punti suscettibili di discussione ed i DDL da esaminare, il Presidente può superare la soglia prevista.
    Non possono passare più di 10 giorni dalla chiusura di una seduta alla convocazione della successiva, a meno che non vi sia nulla da dibattere, o sia iniziata la pausa istituzionale individuata dalla legge. Una seduta non può mai essere interrotta se non per cause di forza maggiore (interruzione tecnica del sito) o per esaurimento anticipato del punto all' Ordine del Giorno.


    ARTICOLO 6

    Dopo il terzo comma dell'art. 8 del Regolamento è inserito il seguente:

    Eccezioni alla presente disposizione sono previste all'ultimo comma dell'art. 2, all'ultimo comma dell'art. 8-bis* e dall'art. 8-ter* qualora sia necessario raddoppiare la durata della fase di votazione per consentire il voto degli emendamenti al disegno di legge ed il voto al testo del disegno di legge nella sua versione emendata.


    ARTICOLO 7

    Dopo l'art. 8 del Regolamento è inserito l'art. 8-bis “Della presentazione e discussione degli emendamenti”:

    Durante la seduta, ciascun deputato può presentare in Assemblea al massimo 5 emendamenti per articolo del disegno di legge. Il Presidente, apprezzate le circostanze, può aumentare fino a 10 gli emendamenti. Il presentatore del disegno di legge, ovvero il primo firmatario, entro il termine delle 72 ore previste per la fase di discussione ha facoltà di accogliere gli emendamenti e di integrarli nel testo originario del DDL, che sarà posto ai voti così come modificato. Gli emendamenti o le parti di emendamento non accolti dal presentatore vengono in ogni caso poste ai voti, a meno che il presentatore non le ritiri ufficialmente entro la fase di discussione.
    Allo scopo di favorire eventuali accordi fra deputati e la chiarezza della discussione, il Presidente in via eccezionale può prorogare la fase di discussione di altre 24 ore, oltre le quali si procede in ogni caso alle operazioni di voto. Non sono ammesse proroghe nei casi previsti dal primo comma dell'art. 7-bis.


    ARTICOLO 8

    Dopo l'art. 8-bis del Regolamento è inserito l'art. 8-ter “Della fase di votazione del disegno di legge”:

    Il Presidente, terminata la fase di discussione, pone ai voti gli eventuali emendamenti non assorbiti dal presentatore del disegno di legge o non ritirati dal proponente. Nel caso in cui non ci siano emendamenti, il Presidente pone ai voti il solo testo del disegno di legge o della mozione.
    Il Presidente indica sempre con chiarezza il testo integrale del disegno di legge, dell'emendamento o della mozione posto ai voti, accompagnandolo con la relativa scheda di voto, nella quale saranno presenti le opzioni “sì”, “no”, “astenuto”.
    La fase di votazione degli emendamenti, del solo testo del disegno di legge o della mozione dura 48 ore.
    Una volta terminate le operazioni di voto, il Presidente proclama il risultato con le formule “La Camera approva”, “La Camera respinge” o “La Camera non è in numero legale per deliberare”.
    A seguito della votazione degli emendamenti, il Presidente sottopone al voto immediato dell'Assemblea il testo del disegno di legge così come modificato dagli eventuali emendamenti approvati. Dopo altre 48 ore, il Presidente proclama il risultato finale.


    ARTICOLO 9

    Ovunque si trovino, le parole “congressisti” e “impeachment” sono sostituite rispettivamente da “deputati” e “rimozione”.


    ARTICOLO 10

    La numerazione degli articoli del Regolamento della Camera è rivista in seguito all'approvazione della presente proposta di modifica.
    Ultima modifica di FalcoConservatore; 29-06-10 alle 12:27

 

 

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