TITOLO III
IL PRESIDENTE DI POLITICAINRETE.NET
Art. 23
Il Presidente di politicainrete.net vigila sul rispetto della Costituzione.
Mediante il suo arbitrato assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato.
È simbolo dell’indipendenza nazionale, della integrità del territorio, del rispetto degli accordi della Comunità e dei trattati.
È il primo rappresentante del gioco verso l'Amministrazione e l'esterno.
Può inviare messaggi al Senato.
Promulga le leggi nei modi indicati dalla Costituzione e dalla legge ordinaria ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Conferisce le onorificenze del forum, che sono istituite con legge ordinaria.
Art. 24
II Presidente di politicainrete.net è eletto per sei mesi a suffragio universale diretto, a maggioranza assoluta dei voti espressi.
Se tale maggioranza non viene conseguita al primo turno,si procede a ballottaggio tra i due candidati Presidenti più votati, nel quattordicesimo giorno seguente.
Contestualmente alla propria candidatura, coloro che concorrono alla Presidenza dichiarano i propri candidati vicepresidente.
Art. 25
Non possono ricandidarsi a Presidente di politicainrete.net, i forumisti già eletti consecutivamente due volte nelle precedenti elezioni presidenziali allo stesso incarico presidenziale. Essi torneranno nuovamente candidabili dopo una legislatura.
Art. 26
Il Presidente di politicainrete.net, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla nazione e di osservanza della Costituzione dinanzi alla Corte Costituzionale. Il testo del giuramento è stabilito con legge ordinaria dal Senato.
Art. 27
Il Presidente di politicainrete.net nomina il Primo Ministro dopo consultazioni con il Presidenti del Senato e con i rappresentanti dei partiti pirriani.
Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche e consultabili in un apposito thread sul Forum.
Art. 28
Il Presidente di politicainrete.net accetta le dimissioni del Governo presentategli dal Primo Ministro.
Su proposta del Primo Ministro nomina e revoca gli altri membri del Governo.
Art. 29
La nomina del Primo Ministro deve perseguire scrupolosamente, nei limiti del possibile la necessità che esso abbia una maggioranza parlamentare che lo sostenga e che gli conceda la fiducia.
Il Presidente che non ottempera a quanto stabilito dal presente articolo è passibile di censura costituzionale da parte della Corte Costituzionale.
Art. 30
Nel caso in cui, per due volte complessivamente, un Governo non riesca a ottenere la fiducia iniziale prevista dall'art.35 cost e/o sia soggetto alla mozione di sfiducia prevista dall'art. 42 e/o in seguito a dimissioni volontarie, il Presidente di PIR forma il Governo assumendo il ruolo di Primo Ministro.Il governo del Presidente non necessita di fiducia da parte del Senato.
I ministri da lui nominati non possono essere sfiduciati e la loro nomina è in carico solo al Presidente .
Art. 31
Il Governo del Presidente di PIR entra in carica contestualmente all'assunzione del ruolo di Primo Ministro da parte dello stesso. Entro 5 giorni , a pena di censura costituzionale, il Presidente di PIR pubblica la lista dei Ministri che immediatamente assumono l'incarico.
Art. 32
Il voto di fiducia dovrà essere autorizzato dal Presidente di Politicainrete.net dietro richiesta pubblica del candidato primo Ministro.
Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche.
Il Presidente che non ottempera a quanto stabilito dal presente articolo è passibile di censura costituzionale da parte della Corte Costituzionale.
Art. 33
Il Presidente di Politicainrete, sentito il parere vincolante del presidente del Senato e del Ministro dell'economia, nomina inoltre il Governatore della Banca Centrale.
La legge ordinaria stabilisce i compiti, i poteri e il mandato del Governatore della Banca Centrale.
Art. 34
Le funzioni del Presidente di Politica In Rete, in caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal vice Presidente.
In caso di impedimento permanente ( Ban definitivo o superiore al termine della fine della legislatura ) destituzione o dimissioni del Presidente di Politica In Rete, il Vice Presidente assumerà la carica di Presidente fino al termine del mandato presidenziale e come primo atto nominerà un nuovo vice Presidente.
Art. 35
Se l' operato dei Presidente di Politicainrete.net è sospetto di incostituzionalità, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o di 10 utenti con almeno 500 post all' attivo, è passibile di giudizio presso la Corte Costituzionale.
La Corte Costituzionale se riscontrerà un comportamento incostituzionale, potrà ammonirlo con una Censura Costituzionale deliberata a maggioranza della stessa.
Il Presidente di Politicainrete.net decade dal proprio incarico alla terza censura Costituzionale attribuitagli dalla Corte costituzionale.
In caso di grave incostituzionalità, tale da delineare un vero e proprio attentato alla Costituzione, la Corte Costituzionale può comunque dichiararne l'immediata decadenza. In tal caso il giudizio deve essere espresso all'unanimità dai 3 giudici.
Il presidente di Politicainrete.net, una volta decaduto a seguito di una pronuncia della Corte, non può più assumere incarichi pubblici per tutta la durata della legislatura.
Art. 36
Il Presidente di Politicainrete.net può essere destituito anche per mezzo di una mozione motivata di Censura Parlamentare avanzata da almeno 11 senatori e approvata con una maggioranza speciale dei 3/5 dei presenti.
Fra una Censura Parlamentare e un’altra debbono trascorrere almeno 30 giorni.