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Risultati da 1 a 10 di 10
  1. #1
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    Predefinito Ufficio Proposte di Legge della Camera dei Deputati

    In questo thread è possibile postare le proposte di legge
    Non chiedete cosa possa fare il paese per voi: chiedete cosa potete fare voi per il paese

  2. #2
    Francpolitik
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    Predefinito Rif: Ufficio Proposte di Legge della Camera dei Deputati

    Al fine di velocizzare i tempi e di abbattere la burocrazia che attanaglia la Repubblica, e con l'obiettivo di rimuovere le incomprensioni che ne derivano, propongo la seguente:

    RIFORMA DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA

    ARTICOLO 1
    L’articolo 1 del Regolamento della Camera dei deputati è così riscritto:

    “I deputati eletti entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto dell’insediamento nel corso della prima seduta assembleare, senza necessità di accettare ufficialmente il seggio. Coloro che invece avranno intenzione di rinunciarvi dovranno presentare la loro decisione in forma scritta all’Ufficio di Presidenza.

    L'assenza non motivata a quattro sedute consecutive, senza una valida giustificazione da presentare prima della quarta assenza comporta l’automatica decadenza del deputato e l’obbligo per il Presidente della camera di provvedere alla sostituzione del deputato decaduto con il primo dei non eletti della medesima lista o, in mancanza di questo, con il primo dei non eletti della lista con i maggiori resti alle elezioni.

    Prima che il primo dei non eletti accetti può comunque accettare provvisoriamente il successivo non eletto, che entra in carica titolare di un diritto provvisorio e cedevole al seggio che può esercitare come proprio, fino all’accettazione eventuale del precedente chiamato, compiendo atti pienamente validi e non successivamente modificabili dal sopravvenuto precedente chiamato.

    Le dimissioni del deputato dalla Camera sono annunziate in Assemblea o con comunicato ufficiale postato sul Forum Camera, e sono irrevocabili.”



    ARTICOLO 2
    È aggiunto al Regolamento della Camera il seguente articolo, che prenderà il nome di “Articolo 2 – La prima seduta”:

    “La prima seduta della Camera dei Deputati deve tenersi entro i termini previsti dall’articolo 10 della Costituzione. Essa sarà presieduta dal deputato che vanti il maggior numero di messaggi all’attivo e viene convocata con tre esclusivi punti all’ordine del giorno:
    • Elezione del Presidente della Camera
    • Elezione dei Vicepresidenti della Camera
    • Adesione ai gruppi parlamentari

    In deroga a quanto previsto dal Regolamento per le normali sedute, la prima prevederà esclusivamente 48 ore di fase dibattimentale, inseguito alle quali il Presidente dovrà aprire la fase di votazione dalla durata di 48 ore. L’elezione del Presidente della Camera e dei Vicepresidenti dovrà essere accorpata e i deputati dovranno votare in un’unica scheda.
    Qualora i termini previsti dall’articolo 13 della Costituzione non dovessero essere raggiunti, si procederà senza ripetere la fase dibattimentale 24 ore dopo la chiusura della prima fase di votazione e così via sino all’elezione dell’interno ufficio di Presidenza.”


    ARTICOLO 3
    Gli articoli 2 e 3 sono interamente abrogati.


    ARTICOLO 4
    L’articolo 4 – Il Presidente della Camera muta la denominazione in "Articolo 3 – Il Presidente della Camera".


    ARTICOLO 5
    È aggiunto al Regolamento della Camera il seguente articolo, che prenderà il nome di Articolo 4 – I Vicepresidenti”:

    “I Vicepresidenti collaborano con il Presidente; a tal fine possono essere da lui convocati ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento.”


    ARTICOLO 6
    L’articolo 6 – I gruppi Parlamentari, è così riformulato:

    “Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di due deputati. I deputati che non dichiarano l’adesione a nessun gruppo parlamentare o che ne costituiscano uno senza i requisiti richiesti dal Regolamento e delle leggi, costituiscono un unico Gruppo Misto. I deputati di ciascun Gruppo parlamentare nominano al loro interno un Capogruppo.

    Le dimissioni del deputato da un Gruppo, la costituzioni di nuovi Gruppi, le modifiche dei nomi dei Gruppi e delle cariche interne devono essere sempre comunicate all'Assemblea in modo ufficiale durante le sedute. Il Presidente della Camera prende atto delle avvenute modificazioni, inserendo nel Gruppo Misto il deputato che dimettendosi da un Gruppo non annuncia contestualmente l'ingresso in un altro Gruppo.

    ARTICOLO 7
    L’articolo 8 è così riformulato:

    “L'Ordine del Giorno della Camera per la prima seduta, e alla discussione delle mozioni di fiducia, rimozione o censura riguardanti il Governo, i magistrati, il Presidente di PIR ed il Presidente della Camera è unico.

    Per le sedute ordinarie il Presidente inserisce all'Ordine del Giorno la discussione di un massimo di 2 disegni di legge, a seconda delle richieste dei Capigruppo e della necessità ed urgenza dei DDL. La discussione di un disegno di legge non può comunque avvenire oltre i 45 giorni dalla presentazione. Nell'ultimo mese di legislatura o in casi eccezionali, allo scopo di esaurire i punti suscettibili di discussione ed i DDL da esaminare, il Presidente può superare la soglia prevista.

    Non possono passare più di 10 giorni dalla chiusura di una seduta alla convocazione della successiva, a meno che non vi sia nulla da dibattere, o sia iniziata la pausa istituzionale individuata dalla legge. Una seduta non può mai essere interrotta se non per cause di forza maggiore (interruzione tecnica del sito) o per esaurimento anticipato del punto all' Ordine del Giorno.”
    Ultima modifica di Gracco; 13-06-11 alle 18:55
    L'uomo è nato libero ma ovunque è in catene

  3. #3
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    Predefinito Rif: Ufficio Proposte di Legge della Camera dei Deputati

    A prescindere che al 90% non avremo una Camera dei Deputati nella prossima legislatura e che spetterà al nuovo organismo dotarsi di un proprio regolamento interno.. ..punterei ad acconsentire udienze multiple contemporanee come avviene per il Senato di PIR, e lascerei al presidente della Camera il potere di decidere la durata delle stesse in modo da dibattere anche per 3-4-5-6-7 giorni di fila se la materia è molto complessa e necessità di tempo.
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  4. #4
    Conservatorismo e Libertà
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    Predefinito Rif: Ufficio Proposte di Legge della Camera dei Deputati

    Mozione per l'attuazione delle Leggi varate dalla Camera nella I Legislatura


    La Camera dei Deputati di PIR,
    preso atto della costituzione del nuovo esecutivo dopo un lungo periodo di vacanza,
    considerata come necessaria ed improrogabile l'attuazione di tutte le Leggi varate nella I Legislatura,
    impegna il Governo a:

    a) dare luogo alla Conferenza Stampa di fine mese del Presidente del Consiglio, nei termini e nelle modalità previste dalla Legge n. 3 della Camera;

    b) attivare il Ministro dell'Interno od altro Ministro delegato per l'apertura sul Forum Transatlantico di un thread (non in rilievo) per le richieste pubbliche di concessione da parte del Presidente di PIR della "Medaglia d'oro per la presenza storica su PoliticaOnLine-PoliticaInRete", e l'invio di un messaggio privato istituzionale al maggior numero possibile di potenziali richiedenti, secondo le disposizioni contenute nella Legge n. 6 della Camera;

    c) attivare tutti i ministeri per l'invio al Presidente di PIR, anche tramite thread pubblico, dei nominativi considerati meritevoli per l'assegnazione dell'onorificenza al "Merito del Forum di Politica In Rete", secondo i criteri della Legge n. 7 della Camera, allegando a ciascun nominativo una breve motivazione;

    d) comunicare regolarmente nel corso della Conferenza Stampa di fine mese del Presidente del Consiglio lo stato di attuazione delle leggi citate nella presente mozione, come previsto dalla stessa Legge n. 3 della Camera;

    e) inviare entro il 30 novembre 2011 una relazione dettagliata sullo stato di attuazione delle leggi alla Camera dei Deputati, da porre successivamente ai voti dell'Assemblea.

  5. #5
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    Predefinito Rif: Ufficio Proposte di Legge della Camera dei Deputati

    Proposta di riforma globale della costituzione (titolo II, III, IV, V)

    Titolo III e IV

    http://forum.politicainrete.net/2451095-post2.html

    Titolo II

    http://forum.politicainrete.net/2451123-post3.html

    Titolo V
    [SPOILER="Titolo V"]
    TITOLO V





    GARANZIE COSTITUZIONALI







    Sezione I - La Corte Costituzionale





    Art. 47

    E’ Istituita la Corte Costituzionale di Politicainrete, che svolgerà le proprie funzioni nell’apposito Forum denominato “Corte Costituzionale”.





    Art. 48

    La Corte Costituzionale è composta da 3 Giudici il cui mandato ha durata di 6 mesi. Gli interessi generali dell’ordinamento sono difesi in giudizio dall'Avvocato Generale o dal suo Vice.





    Art. 49

    Sino a quando non saranno riuniti i nuovi membri della Corte Costituzionale i precedenti vedranno prorogati i loro poteri.





    Art. 50

    Il Senato elegge la terna di Giudici Costituzionali a maggioranza dei 3/4 dei componenti per le prime due sedute e dei 2/3 dei componenti a partire dalla terza seduta.

    In diversa votazione parallela, il Senato elegge la coppia Avvocato Generale e Vice Avvocato Generale, con la stessa maggioranza. (visto che è stata sollevata la questione in questa legislatura ho pensato di specificare l'obbligatorietà di una votazione parallela per l'elezione dell'avvocato generale cosi da velocizzare le prassi burocratiche --> modifica del 6-9-2011 by Frankie)

    Le procedure per la nomina dei Giudici e dell'Avvocato Generale e del suo Vice hanno inizio 15 giorni prima della scadenza del mandato dei precedenti. Fino alla nuova elezione, e comunque fino alla scadenza, sono prorogati i poteri dei precedenti componenti.





    Art. 51

    Uno dei Giudici, l'Avvocato Generale o il suo Vice può essere rimosso con un voto del Senato che esprima la stessa maggioranza che lo ha eletto.

    Decade altresì dall’incarico per dimissioni, sospensione superiore ai 30 giorni, assenza superiore ai 30 giorni, o ban.

    Viene sostituito mediante un voto del Senato che si esprima con la stessa maggioranza che aveva eletto il componente da sostituire. In caso di mancata elezione per tre volte del componente subentrante, lo stesso viene designato dal Presidente di PIR, nel rispetto del criterio con cui il sostituendo era stato a suo tempo eletto.





    Art. 52

    La Corte Costituzionale ha diritto di delibera solo in presenza dell’apposito numero legale necessario (minimo 3 giudici). I voti di astensione non contano ai fini del risultato finale, ma vengono conteggiati per il numero legale. In caso di parità fra i voti favorevoli e i voti contrari, o di astensione unanime dei votanti, l'esito della votazione è negativo.





    Sezione II - L' indipendenza del giudiziario





    Art. 53

    I Giudici sono soggetti soltanto alla legge, devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare , né possono dichiararsi impossibilitati a decidere o in altro modo denegare giustizia al ricorrente.





    Art. 54

    Nessuna disposizione normativa in materia di procedura intervenuta fra l’inizio ed il termine di un procedimento specifico potrà essere applicata ad esso.





    Art. 55

    L’ufficio di Giudice della Corte Costituzionale e quello di Avvocato Generale o Vice Avvocato Generale sono incompatibili con l’accettazione di qualsiasi altra carica istituzionale o della dirigenza di movimenti politici. Il non rispetto di questo articolo comporta immediata decadenza dalla carica.





    Sezione III - Il Presidente della corte





    Art. 56

    La Corte Costituzionale elegge fra i suoi membri un Presidente, secondo le norme stabilite dal Regolamento interno. Il Presidente ha l’obbligo di aprire, appena insediato, un thread che conterrà le sentenze emesse nel corso del proprio mandato.





    Art. 57

    In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume provvisoriamente le sue funzioni il Giudice con maggior numero di messaggi.





    Art. 58

    Il Regolamento interno della Corte Costituzionale è adottato dalla Corte stessa a maggioranza.







    Sezione IV - Competenze della corte.





    Art. 59

    La Corte Costituzionale è competente a giudicare :

    - sull'incostituzionalità delle leggi e atti avente forza di legge

    - sui conflitti di attribuzioni e competenze tra organi del gioco

    - sui regolamenti interni degli organi dello Stato

    La Corte interpreta in modo vincolante la Costituzione e le leggi su ricorso a norma dell'art.60.





    Sezione V - Requisiti per adire la Corte.





    Art. 60

    Possono presentare ricorso alla Corte Costituzionale, per controversie relative al funzionamento del Forum Transatlantico, dieci membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento della sottoscrizione del ricorso, almeno 500 messaggi o i responsabili ufficiali di un partito. Possono, altresì, proporre ricorso i singoli parlamentari e il Presidente di Politicainrete.net.





    Art. 61

    Il Regolamento interno prevede le forme ei limiti circa la manifesta infondatezza per la proposizione dei ricorsi alla Corte Costituzionale e l'udienza di Ammissibilità, le modalità di svolgimento dei lavori e i sistemi per la redazione delle sentenze e dei decreti.





    Sezione VI - I poteri dell'Avvocato Generale





    Art. 62

    In ogni udienza della Corte Costituzionale, sia essa istruttoria o di merito, è facoltà dell'Avvocato Generale (ed in sua assenza del sostituto) intervenire ed esporre le proprie considerazioni giuridiche sul caso concreto in confronto dialettico con i Giudici e le parti (se presenti), egli rappresenta l'interesse della Comunità alla corretta applicazione del diritto.





    Art. 63

    In ogni udienza della Corte Costituzionale è obbligo dell'Avvocato Generale intervenire, esporre e sostenere le altrui considerazioni giuridiche sul caso concreto in confronto dialettico con i Giudici e le parti (se presenti) ove le seguenti istituzioni decidano di porle all'attenzione della Corte: Presidenza di Politicainrete.net, Presidenza del Senato, Ministeri, Presidenza di organi interni del Senato di Politicainrete.net previsti dal Regolamento. L'Avvocato ha la facoltà di integrare le altrui considerazioni, salvo che ne sia richiesta l'esclusiva trasmissione da parte dell'Istituzione.





    Art. 64

    Nessuna fra le istituzioni elencate all art 63, a meno che sia parte in causa o testimone audita, può intervenire nelle udienze se non per mezzo dell'Avvocato. Le modalità operative ed i termini per la comunicazione delle memorie, le sanzioni per l'Avvocato inadempiente, sono previsti dalla legge sul Regolamento della Corte.





    Art. 65

    Nei casi, tassativamente previsti dalla legge, per cui l'Avvocato abbia un evidente e grave conflitto di interesse con una parte del ricorso, o coincida con essa, egli è sostituito dal sostituto. Ove anche il sostituto sia in conflitto di interessi l'Avvocato potrà compiere il suo lavoro esclusivamente ai sensi del comma 4 e senza aggiungere proprie considerazioni a quanto affidatogli dalle istituzioni.





    Sezione VII - Le sentenze della corte.





    Art. 66

    Contro le sentenze della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.





    Art. 67

    La Corte Costituzionale delibera con sentenza sui ricorsi presentati. La sentenza ha efficacia vincolante dal momento della sua delibera. Deve essere pubblicata ad opera del Ministro della Giustizia entro 5 giorni dalla sua deliberazione. L'efficacia della pubblicazione è meramente dichiarativa.





    Sezione VIII - Revisione della Costituzione. Leggi Costituzionali.





    Art. 68

    La Costituzione potrà essere modificata attraverso disegni di legge di modifica costituzionale, discussi e votati in Commissione Affari Costituzionali, e successivamente inviati al Senato per l'approvazione definitiva, nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal regolamento interno alla Commissione affari Costituzionali e del Senato.



    Art. 69

    Ogni disegno di legge di modifica costituzionale, compresi quelli del governo, per essere legittimamente presentato, necessita della firma di almeno 6 Deputati.





    Art. 70

    I disegni di legge di modifica costituzionale approvati dalla Commissione Affari Costituzionali hanno bisogno di una seconda approvazione al Senato.

    Il Senato può solo approvare e respingere ma non può emendare.E' facolta del Senato spiegare le motivazioni in caso di respinta del progetto.

    Nel caso che un disegno di legge di modifica costituzionale venga respinto dal Senato, esso tornerà alla Commissione Affari Costituzionali dove si potranno approvare nuove modifiche al testo già approvato e quindi eventualmente rinviarlo al Senato per l' approvazione definitiva.





    Art. 71

    Le deliberazioni del Senato e della Commissione Affari Costituzionali riguardanti disegni di legge di modifica costituzionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza speciale dei 2/3 dei presenti.





    Sezione IX: Norme di decadenza dalle cariche pubbliche e sanzioni per la violazione delle regole del Gioco di Transatlantico





    Art.72

    Tutte le cariche aventi ruolo e funzione pubblica decadono qualora siano accertate le seguenti condizioni:



    1- Ban definitivo;

    2- Sospensione superiore ai 20 giorni;

    3- Assenza non giustificata ai propri doveri d'ufficio e alle riunioni del proprio organo per più di 30 giorni;

    4- Dimissioni volontarie.



    Restano comunque valide, e immediatamente applicabili, le disposizioni specifiche in materia di decadenza previste dalla presente Carta per alcune determinate cariche pubbliche.



    Art.73

    I forumisti che sono stati riconosciuti colpevoli di aver creato cloni o di aver amministrato droni e di averli quindi utilizzati nelle votazioni alle elezioni politiche o dei congressi di partito, decadranno automaticamente da ogni loro attuale incarico istituzionale e saranno loro sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi per una legislatura ( da scontare a partire dalla legislazione sucessiva ) per ogni clone o drone da loro creato o amministrato.





    Sezione X : Stato di emergenza legislativa



    Art 74

    In caso di gravissimi bugs costituzionali o gravissime indecisioni sul proseguimento del gioco non risolvibili tramite le ordinarie procedure , il Presidente di PIR dichiara lo stato di emergenza legislativa e costituisce il Comitato di emergenza.

    Il Comitato è composto dal Presidente di PIR, dai giudici della Corte Costituzionale e dal Presidente del Senato.



    Art.75

    Lo stato di emergenza legislativa ha una durata tassativa di 15 giorni non rinnovabili ed è dichiarabile al massimo 1 volta nel corso di una legislatura.

    Tutte le prerogative Costituzionali sono sospese per tutta la durata dello stato di emergenza.

    Il Comitato adotta , previa votazione interna a maggioranza semplice, tutte le decisioni necessarie alla cessazione dell'emergenza con poteri di modifica legislativa e interpretativa.[/SPOILER]

  6. #6
    Francpolitik
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    Predefinito Rif: Ufficio Proposte di Legge della Camera dei Deputati

    DDL Costituzionale per l'introduzione di meccanismi partecipativi diretti

    Art. 1

    L'articolo 22 della Costituzione è così mutato:

    Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi ordinarie, mediante la proposta da parte di almeno 15 cittadini con un minimo di 100 post all’attivo, di un progetto di legge redatto in articoli, da presentarsi al Senato.

    È altresì riconosciuto il diritto di indire un referendum propositivo, redatto in articoli, concernente le materie di competenza del legislatore, su richiesta di almeno 30 cittadini con diritto di eleggere i rappresentanti in Parlamento.

    La legge ordinaria stabilisce le modalità di presentazione delle leggi ad iniziativa popolare e dei referenda propositivi.

    Art. 2

    L'articolo 25 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, o l’approvazione di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano 30 cittadini con almeno 500 post all’attivo.

    Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere le due camere del Parlamento. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di forumisti maggiore o uguale al 30% del totale di quelli che hanno votato alle ultime elezioni presidenziali valide (in caso di numero decimale, tale numero va approssimato per difetto), e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

    La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
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  7. #7
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    Predefinito Rif: Ufficio Proposte di Legge della Camera dei Deputati

    Disegno di Legge di rango costituzionale per la modifica della Legge Elettorale



    Art. 1


    All'art. 3 della Legge Elettorale, dopo il Comma Quarto, è aggiunto il Comma Quinto:

    E' consentita la costituzione di liste che comprendano unitariamente i candidati di due o più partiti politici in regola con i requisiti previsti dalla Costituzione e dalla legge ordinaria. Tali liste, in deroga ai punti a) e b) del Comma Quarto, possono presentare un nome identificativo ed un simbolo differenti da quelli dei singoli partiti componenti. Accanto ai nick dei candidati, oltre al numero di post di cui al punto c), è possibile indicare il partito di appartenenza o la qualifica di indipendente. L'elenco dei candidati di cui al Comma Secondo è depositato dal rappresentante ufficiale di uno dei partiti che compongono la lista unitaria.



    Art. 2

    La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.


    Firme (in ordine alfabetico):

    - On. FalcoConservatore
    - On. Frankie D.
    - On. Francpolitik
    - On. Laico
    - On. Candido
    - On. Giopizzetto
    - Sen. Occidentale

  8. #8
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    Predefinito Rif: Ufficio Proposte di Legge della Camera dei Deputati

    Bozza DDL 3.0 Istituzione della Banca Centrale

    Art.1
    E’ istituita la Banca Centrale di Politica in Rete come da costituzione. Le sue funzioni e la sua struttura sono contenute nello statuto della Banca qui di seguito contenuto:

    Statuto Banca Centrale
    Statuto della Banca Centrale di Politica in Rete


    Capo I
    Funzioni

    Art.1
    1.La Banca Centrale di Politica in Rete è un organo istituzionale che si occupa di conservare il tesoro della simulazione economica di Politica in Rete e di Pir City.

    2.Essa si occupa inoltre di esprimere giudizi di merito e dare suggerimenti al Governo di Politica in Rete sulle materie di propria competenza ogni qualvolta il Governo ne faccia richiesta.

    3.Essa ha anche la facoltà di tenere i depositi dei singoli giocatori della simulazione economica.

    Art.2
    1.La Banca Centrale di Politica in Rete ha sede istituzionale nel sottoforum di Pir City in apposito thread dove i cittadini possono seguirne l’andamento, leggerne i resoconti, i pareri pronunciati e i giocatori possono controllorare il loro stato patrimoniale.

    Art.3
    1.All’inizio di ogni legislatura il Governo entro 30 giorni dalla sua entrata in carica deve redigere un bilancio preventivo per la durata della Legislatura della Banca Centrale, ed entro 30 giorni dal termine della Legislatura il Governo deve invece redigere un bilancio consuntivo.

    2.Entrambi i bilanci devono essere approvati dal Parlamento, e devono seguire il principio generale del pareggio di bilancio; qualora vi fossero perdite non devono superare il 25% del tesoro della Banca, in caso contrario il Primo Ministro ed il Ministro dell’Economia sono giudicabili dalla Corte Costituzionale.

    Art.4
    1.Le tasse ed ogni tipo di contributo o imposta sono raccolti nella Banca Centrale siano esse governative oppure comunali e costituiscono la fonte primaria del tesoro.

    2. Nei limiti imposti dal bilancio la Banca può effettuare prestiti a tasso agevolato al Comune di Pir City qualora fosse necessario per limitare le perdite. Sempre nei limiti del bilancio è possibile concedere prestiti ai singoli giocatori a tassi fissi.

    Art.5
    1.I prestiti effettuati dalla Banca hanno tassi di interesse fisso stabilito dal Governatore, e devono essere effettuati a tasso agevolato nel caso che a richierli fosse l’amministrazione comunale di Pir City.

    2.Il Governatore stabilisce inoltre i termini temporali dei prestiti, le modalità di restituzione ed i casi di estinzione per ogni singolo prestito, secondo regole prefissate uguali per tutte.

    Capo 2
    Struttura

    Art.6
    1.Il Governatore amministra la Banca per conto del Governo, collabora con il Governo per l’elaborazione dei bilanci della Banca Centrale, stabilisce i tassi di interesse e le modalità di prestito con apposite circolari, si occupa della riscossione delle tasse ed esprire i giudizi o i pareri richiesti dal Governo.

    2.Esso resta in carica 8 mesi ed è individuato dal Governo e nominato dal Presidente di Politica in Rete.

    3.Il Consiglio Comunale di Pir City può eleggere nominare un Direttore Generale, che resta in carica 8 mesi che supporti il Governatore nell’esercizio delle sue funzioni e che lo sostituisca in caso di assenza.



    Art.7

    1.In caso di dimissioni del Governatore o del Direttore Generale o di entrambi, in caso di censura o di sfiducia, gli organi preposti devono provvedere entro sette giorni alla nomina di un nuovo Governatore e di un nuovo Direttore Generale. Fino alla nomina del nuovo Governatore o del nuovo Direttore le funzioni sono detenute pro tempore dal Governatore o Direttore Generale uscente.

    2.Governatore e Direttore Generale possono essere confermati dal Governo e dal Consiglio Comunale per una massimo di due mandati consecutivi.

    3.Governatore e Direttore Generale devono essere nominati o riconfermati entro 7 giorni dalla scadenza naturale del loro mandato

    Art.8
    1.Il ruolo di Governatore è incompatibile con qualsiasi altra carica istituzionale sia essa giuridica, governativa e presidenziale.

    2. Il ruolo di Direttore Generale è incompatibile con quello di Governatore.

    Art.9
    1.In caso di controversie tra la Banca Centrale e altre istituzioni pubbliche, esse sono risolte presso la Corte Costituzionale.

    2.In caso di controversie tra la Banca Centrale e soggetti privati, esse sono risolte presso la Corte Costituzionale.

    Art.10
    1.Governatore e Direttore Generale sono responsabili per gli atti commessi durante la loro funzione e sono perseguibili di Censura del Senato.

    2.Governatore e Direttore Generale possono essere rimossi dalle loro funzioni rispettivamente dal Senato e dal Consiglio Comunale con mozione giustificata in caso di comporamento incostituzionale o lesivo nei confronti della comunità per mezzo della maggioranza qualificata dei 2/3.
    Art.2
    Il Tesoro iniziale della Banca è calcolato con i tributi e le tasse versate dai giocatori della simulazione economica di Pir durante la fase di prova.

    Art.3
    L’attuazione del seguente DDL ha effetto dall’inizio della III Legislatura eccezion fatta per il primo bilancio preventivo.

    Art.4
    Durante la seguente legislatura è nominato dal Governo un Governatore provvisorio per la creazione della Banca, per il calcolo preciso del tesoro iniziale e l’applicazione delle disposizioni contenute in questo disegno di legge.
    Non chiedete cosa possa fare il paese per voi: chiedete cosa potete fare voi per il paese

  9. #9
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    Predefinito Re: Rif: Ufficio Proposte di Legge della Camera dei Deputati

    DDL Costituzionale sul Governo e sul Primo Ministro

    Art.1

    Il Primo Ministro, è riconosciuto anche con il titolo di Premier o di Presidente del Consiglio. La sua nomina è prevista dagli artt. 25,27 e 28 della Costituzione, e le sue funzioni dagli artt. 35 e 39 della Costituzione. Inoltre ha la facoltà di specificare le competenze dei Ministeri come da Regolamento interno del Consiglio dei Ministri e di nominare la squadra di Governo ed inoltre:
    a) coordina e promuove l'attività dei ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo;
    b) può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri nella riunione immediatamente successiva;
    c) concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta eccedendo la normale responsabilità ministeriale, possano impegnare la politica generale del Governo;
    d) la nomina facoltativa di un Consiglio di Gabinetto per attuare l’attività del Governo;
    e) tutte le altre funzioni attribuite dalla legge

    Art.2
    Il Primo Ministro nel comporre la squadra di Governo deve obbligatoriamente nominare un Ministro dell’Interno, della Giustizia, del Welfare, e dell’Economia e Finanze per garantire almeno lo svolgimento dell’attività governativa basilare.

    Le competenze del Ministero dell’Interno sono quelle stabilite dalla Costituzione, dalla legge elettorale, ed inoltre:
    - tutela della sicurezza pubblica, protezione civile, cittadinanza e immigrazione, funzionamento degli enti locali;
    - garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, regolamentazione della finanza locale e dei servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali;
    - tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia;
    - amministrazione generale e rappresentanza generale di governo sul territorio;
    - tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo;

    Le competenze del Ministero della Giustizia:
    - Pubblicazione delle Sentenze della Corte Costituzionale;
    - Coordinamento della difesa delle Leggi del Governo d'innanzi alla Corte Costituzionale;
    - Riforma della giustizia, del sistema penitenziario, del codice civile e penale;
    - Riforme della legislazione riguardante modifiche al codice (fine vita, matrimoni, unioni civili, prostituzione, cittadinanza, etc.);
    - Collaborazione con il Ministero deli Interni sulla materia di Polizia;
    - amministrazione degli organi giudiziari, svolgendo anche le funzioni dell'ufficio di Guardasigilli;

    Le competenze del Ministero del Welfare :
    - tutela del lavoro e delle condizioni dei lavoratori;
    - politiche per il lavoro e l'occupazione, gestione degli ammortizzatori sociali;
    - politiche di regolazione dei rapporti di lavoro e del rapporto sindacati/imprese;
    - regolamentazione e gestione delle attività di controllo e di ispettorato;
    - previdenza sociale (adeguatezza e tutela del sistema pensionistico);
    - monitoraggio, indirizzo e gestione della spesa sociale [assieme al Ministero dell'Economia];
    - coordinamento con associazionismo e volontariato;
    - controllo flussi migratori e politiche dell'integrazione [assieme al Ministero degli Interni];
    - misure per la Responsabilità Sociale di Impresa;

    Le competenze del Ministero dell’Economia e Finanze:
    - gestione della spesa, di bilancio e fiscale, nonché delle entrate finanziarie dello Stato;
    - esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, politica finanziaria e di bilancio, in relazione alla programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione;
    - organizzare la formazione e gestione del bilancio dello Stato, assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in materia di copertura del fabbisogno finanziario, nonché alla verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa;
    - cura la programmazione economica e finanziaria, il coordinamento e la verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, con particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari.


    Art.3
    Altre competenze a quelle specificate nell’art.2 posso essere attribuite dal Primo Ministro o dal Consiglio dei Ministri. Le competenze non coperte dal Governo tramite i suoi ministeri sono svolte d’ufficio dal Primo Ministro.

    Art.4
    Il Primo Ministro, nello svolgimento delle funzioni previste dalla Costituzione e dal presente testo di legge, puo' essere coadiuvato da un comitato, che prende nome di Consiglio di Gabinetto, ed è composto dai ministri da lui designati, di provenienza politica diversa, sentito il Consiglio dei ministri. Per le sedute del suddetto si applica il regolamento interno del Consiglio dei Ministri.

    Art.5
    Il Primo Ministro, per un migliore coordinamento del Consiglio dei Ministri e dell’attivitò di governo, può nominare un Segretario Generale che assicuri il supporto all'espletamento dei compiti del Primo Ministro, curando, qualora non siano state affidate alle responsabilità di un ministro le seguenti funzioni:
    - assicurare il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del programma di Governo:
    - assistere il Presidente del Consiglio dei ministri nella sua attività;
    - predisporre gli adempimenti per l'intervento del Governo nella programmazione dei lavori parlamentari e per la proposizione nelle sedi competenti delle priorita' governative, assicurare una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari anche al fine di coordinare la presenza dei rappresentanti del Governo.
    Non chiedete cosa possa fare il paese per voi: chiedete cosa potete fare voi per il paese

  10. #10
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    Predefinito Re: Rif: Ufficio Proposte di Legge della Camera dei Deputati

    Proposta di Legge per la Dichiarazione del 4 Marzo 2012 come "Festa Nazionale di Politica InRete" in occasione del decimo anniversario della fondazione di PoliticaOnLine

    Art. 1

    Il 4 Marzo 2012, decimo anniversario della fondazione della Comunità di PoliticaOnLine, è dichiarato Festa Nazionale.

    Art. 2

    In occasione di tale ricorrenza il Presidente di PoliticaInRete apre un thread pubblico sul Forum Transatlantico per celebrare degnamente l'anniversario.
    In questo thread tutti i membri della Comunità possono postare un messaggio, sotto forma di riflessione, pensiero, ricordo, ringraziamento e quant'altro, che sia attinente allo spirito della Festa Nazionale.

    Art. 3

    Nel giorno di Festa Nazionale non sono interrotte le normali attività istituzionali e/o la campagna elettorale.
    Per aspera ad astra

 

 

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