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    Predefinito >>> Costituzione di Politica in Rete -Testo originario e successivi aggiornamenti <<<


    TITOLO I
    RAPPORTI POLITICI
      

    TITOLO II
    IL PARLAMENTO
      

    TITOLO III
    IL PRESIDENTE DI POLITICAINRETE.NET
      

    TITOLO IV
    IL GOVERNO
      

    TITOLO V
    GARANZIE COSTITUZIONALI
      

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
      
    Ultima modifica di FalcoConservatore; 16-06-10 alle 12:06

  2. #2
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    Predefinito Rif: >>> Costituzione di Politica in Rete <<<

    Riporto il testo senza spoiler se doveste avere problemi di visualizzazione:

    TITOLO I


    RAPPORTI POLITICI



    Art. 1
    La partecipazione attiva alla vita politica della Comunità di Pir, il diritto di tutti i forumisti ad un veloce e proficuo accesso a tutte le informazioni del forum, sono principi essenziali degni di tutela giuridica costituzionale.

    Al fine di tale tutela, si istituisce il "Registro Ufficiale dei partiti e delle associazioni di Pir" che si compone di due sezioni.

    -La prima sezione denominata "Registro dei partiti politici" riguarda i movimenti politici che possono partecipare di diritto alle elezioni avendone i requisiti richiesti dalla costituzione.

    -La seconda sezione denominata "Registro delle libere associazioni" sarà riservata a tutte quelle associazioni politiche, culturali o sociali che non rispondono ai requisiti richiesti per essere iscritti nella prima sezione e quindi considerati di fatto partiti politici a tutti gli effetti.


    Art. 2

    Affinché un partito politico possa essere considerato tale, e quindi iscritto nella prima sezione, è necessario che presenti entro 20 giorni dalla data dell’ elezioni quanto segue:

    * Nome ufficiale del partito
    * sigla ufficiale
    * Simbolo ufficiale
    * Carta dei valori
    * Lista iscritti comprendente almeno 5 iscritti
    * Thread istituzionale.

    Inoltre vi è l'obbligo del rinnovo annuale delle iscrizioni, da effettuare entro il termine della legislatura in corso, nell’apposito thread del registro dei partiti.

    Il mancato rispetto di uno o più di questi criteri, comporta automaticamente l' esclusione dalla competizione elettorale e l'iscrizione automatica nel registro delle libere associazioni.

    La permanenza nel registro delle libere associazioni non comporta nessun obbligo e rinnovo annuale.


    Art. 3
    E' competenza del Ministero degli Interni raccogliere tutti i dati forniti pubblicamente dai partiti politici negli appositi registri e comunicarli a sua volta alla commissione elettorale.


    Art. 4
    Entro tre giorni dalla proclamazione di nuove elezioni, dovrà essere formata una commissione elettorale composta da 5 membri, tra cui il Presidente della Corte Costituzionale e altri 4 membri validi della comunità scelti dall'Amministrazione. Quest'ultima ha il diritto di rimuovere e reintegrare i componenti della Commissione in ogni momento.
    Tale commissione dovrà restare attiva fino alla proclamazione dei risultati ufficiali da parte dell’ amministrazione. Avrà inoltre il compito di collaborare con l' amministrazione per le operazioni di voto e dovrà stabilire quali dei partiti politici iscritti nel registro hanno i criteri in regola per partecipare alle elezioni.


    Art. 5
    E' fatto divieto di utilizzare a fini elettorali simboli di partiti reali, salvo previa autorizzazione della dirigenza di essi alla amministrazione del forum di Politicainrete.net.
    E' fatto divieto di utilizzare simboli e marchi di altri partiti politici virtuali e di altri movimenti politici, iscritti nel "Registro Ufficiale dei partiti e delle associazioni di Pir", senza il consenso del Presidente del partito a cui il simbolo appartiene.


    Art. 6
    Durante tutto il periodo della campagna elettorale, e' fatto divieto di fare attività o propaganda elettorale identificandosi come partito politico concorrente alle elezioni, fino a quanto non si sia regolarmente iscritti al registro dei partiti politici.






    TITOLO II



    IL PARLAMENTO





    Sezione I - Le Camere




    Art. 7
    Il Parlamento si compone della Camera e del Senato.


    Art. 8
    La Camera ed il Senato sono eletti a suffragio universale e diretto.

    Il numero dei deputati per ciascuna camera varia a seconda del numero dei votanti alle elezioni in base al seguente prospetto:

    13 eletti fino a 200 voti validi.
    15 eletti da 201 fino a 400 voti validi.
    17 eletti da 401 fino a 600 voti validi.
    19 eletti da 601 fino a 800 voti validi.
    21 eletti da 801 voti a 1000 voti validi.
    25 eletti sopra 1001 voti validi .

    Sono eleggibili per la Camera tutti i forumisti con almeno 250 post, e con almeno 500 post per il Senato.


    Art. 9

    I parlamentare della Camera e del Senato rimangono in carica per sei mesi, da conteggiarsi al netto delle pause istituzionali così come disposto dalla legge ordinaria.
    La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non nei casi previsti dalla legge.


    Art. 10

    Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro 30
    giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione deve aver luogo non oltre il decimo giorno dalle elezioni.
    Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.


    Art. 11
    Ciascuna Camera modifica o adotta il proprio regolamento interno secondo voto a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

    Il regolamento emanato con decreto dai presidenti dei rispettivi rami del Parlamento deve conformarsi alle norme costituzionali.

    La Corte Costituzionale in caso di ricorso può giudicare la legittimità dei regolamenti.

    E' garantito il diritto di intervento ai forumisti non parlamentari nelle forme stabilite dal regolamento interno di ciascuna Camera.

    Le deliberazioni di ciascuna Camera del Parlamento non sono ritenute valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

    I membri del governo, anche se non fanno parte delle camere, hanno diritto, e se richiesti,obbligo di partecipare alle sedute.


    Art. 12

    Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il proprio Presidente secondo quanto stabilito dalla costituzione e l'ufficio di presidenza secondo le disposizioni del regolamento interno della rispettiva camera.


    Art. 13
    Sia il Presidente della Camera che il Presidente del Senato sono eletti con una maggioranza speciale di 2/3 dei presenti ritenuta per le prome due sedute. Dal terzo scrutinio in poi sarà necessario un voto a maggioranza semplice.


    Art. 14

    Il Presidente della Camera, il Presidente del Senato e i loro rispettivi uffici di Presidenza, possono essere destituiti con una mozione motivata, che risulti firmata da almeno 5 Deputati per quanto riguarda la destituzione del Presidente della Camera e da altrettanti Senatori per quanto riguarda la destituzione del Presidente del Senato. Inoltre le mozioni devono essere approvata attraverso voto di maggioranza di 2/3 dei presenti.

    I Deputati e i Senatori che mancheranno all' appello per quattro udienze consecutive, senza una valida giustificazione che è d’obbligo presentare prima della quarta assenza, decadranno.
    I decaduti saranno sostituiti dai primi non eletti della propria lista elettorale, o nella impossibilità di farlo dal primo avente diritto preso dai non eletti delle altre liste.


    Art. 15

    Se l' operato del Presidente di una delle due Camere è sospetto di incostituzionalità, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato o di 10 utenti con almeno 500 post all' attivo, è passibile di giudizio presso la Corte Costituzionale.
    La Corte costituzionale se riscontrerà un comportamento incostituzionale nell' operato del Presidente della Camera o in quello del Presidente del Senato potrà ammonirli con una Censura Costituzionale, deliberata da almeno tre dei cinque giudici.


    Art. 16
    La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
    Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.



    Sezione II - La formazione delle leggi



    Art. 17
    La funzione legislativa è esercitata, con competenze diverse, dalle due Camere.


    Art. 18

    L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, oltre che a ciascun deputato della Camera stessa, nelle modalità indicate dal proprio regolamento interno.


    Art. 19

    Sono di esclusiva competenza legislativa della Camera tutti quei disegni di legge riguardanti le modifiche alla Costituzione, i Progetti di legge ordinari che regolamentano il gioco,la legge elettorale, il Question-Time di attualità politica e tutte quelle attività da proporre e da svolgere nell'ambito del forum di politicainrete.net.
    E' di esclusiva competenza del Governo l'organizzazione della propria struttura interna e attività.


    Art. 20
    L' iniziativa delle leggi appartiene ai Senatori per quanto riguarda il Senato,e al Governo nelle modalità indicate nel regolamento interno del Senato.


    Art. 21
    Sono di esclusiva competenza legislativa del Senato tutti quei disegni di legge riguardanti la politica reale e in generale: la politica nazionale e internazionale, l' ordinamento della società, i temi etici, sociali, i diritti e i doveri civili.


    Art. 22

    Il Governo in carica potrà presentare al Senato, attraverso un suo esponente nella misura e nei tempi indicati dal regolamento interno del Senato, un progetto di legge riguardante le materie di competenza del Senato.

    Art. 23

    Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi ordinarie, mediante la proposta da parte di almeno 15 forumisti(con almeno 100 post all' attivo) di un progetto di legge redatto in articoli, da presentarsi alla Camera o al Senato a seconda della specifica competenza.
    La legge ordinaria stabilisce le modalità di presentazione delle leggi ad iniziativa popolare.


    Art. 24

    Il regolamento interno di ciascun ramo del Parlamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza da parte della camera di competenza tramite voto a maggioranza semplice.


    Art. 25

    Le leggi sono promulgate dal Presidente di PIR entro dieci giorni dall'approvazione.
    Il Presidente di PIR, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiederne una nuova deliberazione.
    Se la Camera del Parlamento che ha approvato la legge l'approva nuovamente , questa deve essere promulgata obbligatoriamente dal Presidente.
    Nel caso in cui il Presidente non adempia al suo compito entro la fine del terzo giorno dall'approvazione della Camera, questa funzione verrà temporaneamente esercitata dal vice Presidente, o dal guardasigilli.


    Art. 26

    È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano:

    30 cittadini fino a 2000 utenti attivi,
    45 cittadini da 2001 a 5000 utenti attivi,
    60 cittadini sopra i 5000 utenti attivi.

    Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere le due camere del Parlamento. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di forumisti maggiore o uguale al 30% del totale di quelli che hanno votato alle ultime elezioni presidenziali valide (in caso di numero decimale, tale numero va approssimato per difetto), e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
    La legge determina le modalità di attuazione del referendum.




    TITOLO III


    IL PRESIDENTE DI POLITICAINRETE.NET




    Art. 27

    Il Presidente di politicainrete.net vigila sul rispetto della Costituzione.
    Mediante il suo arbitrato assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato.
    È simbolo dell’indipendenza nazionale, della integrità del territorio, del rispetto degli accordi della Comunità e dei trattati.
    È il primo rappresentante del gioco verso l'Amministrazione e l'esterno.
    Può inviare messaggi alle Camere.
    Promulga le leggi nei modi indicati dalla Costituzione e dalla legge ordinaria ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
    Conferisce le onorificenze del forum, che sono istituite con legge ordinaria.


    Art. 28

    II Presidente di politicainrete.net è eletto per sei mesi a suffragio universale diretto, a maggioranza assoluta dei voti espressi.
    Se tale maggioranza non viene conseguita al primo turno,si procede a ballottaggio tra i due candidati Presidenti più votati, nel quattordicesimo giorno seguente.
    Contestualmente alla propria candidatura, coloro che concorrono alla Presidenza dichiarano i propri candidati vicepresidente.


    Art. 29

    Non possono ricandidarsi a Presidente di politicainrete.net, i forumisti già eletti consecutivamente due volte nelle precedenti elezioni presidenziali allo stesso incarico presidenziale. Essi torneranno nuovamente candidabili dopo una legislatura completa (6 mesi).


    Art. 30

    Il Presidente di politicainrete.net, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla nazione e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. Il testo del giuramento è stabilito con legge ordinaria dalla Camera.


    Art. 31

    Il Presidente di politicainrete.net nomina il Primo Ministro dopo consultazioni separate con i Presidenti delle due camere e con i rappresentanti dei partiti pirriani.
    Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche e consultabili in un apposito thread sul Forum.



    Art. 32

    Il Presidente di politicainrete.net accetta le dimissioni del Governo presentategli dal Primo Ministro.
    Su proposta del Primo Ministro nomina e revoca gli altri membri del Governo.


    Art. 33
    La nomina del Primo Ministro deve perseguire scrupolosamente, nei limiti del possibile la necessità che esso abbia una maggioranza parlamentare che lo sostenga e che gli conceda la fiducia in entrambe le camere.
    Se l' operato del Presidente di Politicainrete non è conforme a questa linea, esso, per mezzo di denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato, è passibile di giudizio presso la Corte Suprema e, se ritenuto da essa colpevole di seguire un disegno incostituzionale, punito con una censura costituzionale.



    Art. 34

    Se per tre volte consecutivamente un Primo Ministro, anche diverso di volta in volta, nominato dal Presidente di Politicainrete.net non ottiene la fiducia sia alla Camera che al Senato, il Presidente di Politicainrete.net assume lui stesso il ruolo di Capo del Governo e nomina un esecutivo di comune accordo con i partiti politici eletti in Parlamento cercando di riunire intorno a se la più ampia maggioranza trasversale possibile per garantire la continuità di governo fino alla conclusione della legislatura.


    Art. 35
    Se una maggioranza politica in entrambe le Camere si costituisce intorno a un Primo Ministro mentre il Presidente di Politicainrete.net ha assunto il ruolo di Capo del Governo, quest'ultimo è tenuto a dimettersi dall' incarico una volta che il candidato primo ministro e il suo governo abbiano ottenuto la fiducia dei due rami del Parlamento.


    Art. 36

    Il voto di fiducia dovrà essere autorizzato dal Presidente di Politicainrete.net dietro richiesta pubblica del candidato primo Ministro.
    Il Presidente di Politicainrete.net prima di concederlo dovrà, dopo aver consultando i Presidenti delle due camere, stabilire se la richiesta ha un riscontro reale nelle camere.
    Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche.
    Il Presidente che non ottempera a quanto stabilito dal presente articolo è passibile di censura costituzionale da parte della Corte Costituzionale.


    Art. 37
    Il Presidente di politicainrete.net, sentito il parere vincolante dei presidenti delle due camere, nomina inoltre il Governatore della Banca Centrale.
    La legge ordinaria stabilisce i compiti, i poteri e il mandato del Governatore della Banca Centrale.

    Art. 38
    Le funzioni del Presidente di Politica In Rete, in caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal vice Presidente.
    In caso di impedimento permanente ( Ban definitivo o superiore al termine della fine della legislatura ) destituzione o dimissioni del Presidente di Politica In Rete, il Vice Presidente assumerà la carica di Presidente fino al termine del mandato presidenziale e come primo atto nominerà un nuovo vice Presidente proposto dalla coalizione che ha sostenuto il Presidente uscente.


    Art. 39

    Se l' operato dei Presidente di Politicainrete.net è sospetto di incostituzionalità, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato o di 10 utenti con almeno 500 post all' attivo, è passibile di giudizio presso la Corte Costituzionale.
    La Corte Suprema se riscontrerà un comportamento incostituzionale, potrà ammonirlo con una Censura Costituzionale deliberata a maggioranza della stessa.
    Il Presidente di Politicainrete.net decade dal proprio incarico alla terza censura Costituzionale attribuitagli dalla Corte costituzionale.
    In caso di grave incostituzionalità, tale da delineare un vero e proprio attentato alla Costituzione, la Corte Costituzionale può comunque dichiararne l'immediata decadenza. In tal caso il giudizio deve essere espresso all'unanimità dai 5 giudici.
    Il presidente di Politicainrete.net, una volta decaduto, non può più assumere incarichi pubblici per tutta la durata della legislatura.



    Art. 40

    Il Presidente di Politicainrete.net può essere destituito anche per mezzo di una mozione motivata di Censura Parlamentare avanzata da almeno 10 fra Senatori e Deputati e approvata in entrambe le camere con una maggioranza speciale dei 3/5 dei presenti.
    Fra una Censura Parlamentare e un’altra debbono trascorrere almeno 30 giorni.



    TITOLO IV



    IL GOVERNO



    Art. 41
    Il potere esecutivo spetta esclusivamente al Consiglio dei Ministri.
    Il consiglio dei Ministri è retto dal Primo Ministro che una volta insediato assume le funzioni di Capo del Governo.
    Il Primo Ministro viene nominato dal Presidente di PIR nei modi e nelle forme stabilite dalla Costituzione.
    Il Primo Ministro e i vari Ministri, prima di assumere le rispettive funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente di Politicainrete.net.

    Art. 42
    Il Primo Ministro potrà istituire i dicasteri che ritiene più opportuni per svolgere al meglio il suo programma di governo.

    Art. 43
    In entrambi i rami del Parlamento può essere proposta una mozione di sfiducia al Governo in carica o ad un singolo Ministro. La mozione di sfiducia per essere messa al voto deve recare la firma di almeno 5 membri di ciascuna Camera.
    Entro 5 giorni dalla presentazione della mozione devono essere convocate entrambe le Camere per deliberare sulla fiducia al Governo o al Ministro.
    Un Ministro, che per un qualsiasi motivo si è dimesso o ha subito una sfiducia, per essere nominato nuovamente Ministro durante la stessa legislatura deve passare obbligatoriamente attraverso un voto di fiducia dei due rami del Parlamento.
    Il voto contrario, su una proposta di legge del Governo, di almeno un ramo del parlamento non implica l’obbligo di dimissioni.

    Art. 44
    In caso di dimissioni del Governo, il Presidente di Politicainrete.net dovrà procedere secondo gli articoli 26 , 27 e 28, e, a seconda dei casi, nominare un nuovo Primo Ministro o in alternativa guidare lui stesso un esecutivo tecnico, trovando un accordo condiviso con tutti i partiti, fino a che non ci saranno le premesse per un nuovo governo politico sostenuto da una maggioranza parlamentare.


    Art. 45
    Sono di competenza ministeriale i regolamenti di attuazione delle leggi ordinarie dove se ne presenta la necessità.
    Il regolamento emanato con decreto del Ministero competente deve conformarsi alle finalità della legge guida e alle norme costituzionali.
    La Corte Costituzionale deve valutare preventivamente su richiesta e/o giudicare in caso di ricorso sulla legittimità dei regolamenti.


    Art. 46
    Il Capo del Governo in carica dirige la politica del Governo e ne è responsabile.
    Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
    I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e, individualmente ,degli atti dei loro dicasteri.


    Art. 47

    Il Governo dovrà riunirsi in Consiglio pubblico, almeno una volta ogni trenta giorni, per esercitare le sue funzioni , nei modi e nei tempi stabiliti dal suo regolamento interno. Tale regolamento dovrà essere redatto e approvato alla prima seduta utile.
    Il regolamento emanato dal Capo del Governo deve conformarsi alle norme costituzionali.
    La Corte Costituzionale può valutare la legittimità del regolamento interno del Consiglio dei ministri su richiesta di qualsiasi deputato o senatore e giudicarne la sua costituzionalità.




    TITOLO V



    GARANZIE COSTITUZIONALI





    Sezione I - La Corte Costituzionale



    Art. 48

    E’ Istituita la Corte Costituzionale di Politicainrete, che svolgerà le proprie funzioni nell’apposito Forum denominato “Corte Costituzionale”.


    Art. 49
    La Corte Costituzionale è composta da 5 membri il cui mandato avrà durata di 6 mesi. Gli interessi generali dell’ordinamento sono difesi in giudizio dal Procuratore Generale e, in caso di assenza, vacanza, astensione, ricusazione, dal Vice-Procuratore .


    Art. 50
    Sino a quando non saranno riuniti i nuovi membri della Corte Costituzionale i precedenti vedranno prorogati i loro poteri.


    Art. 51
    I membri della Corte Costituzionale e l’Avvocato Generale vengono eletti tra i forumisti che abbiano all’attivo 500 messaggi, attraverso il voto dei cittadini di Politicainrete.net che abbiano maturato gli stessi requisiti elettorali stabiliti per le elezioni politiche.
    I due distinti threads di voto , relativi all’elezione dei magistrati giudicanti e di quelli inquirenti, sono aperti dall’Amministrazione di Politicainrete.net e la procedura elettorale ha la durata 72d i ore , per mezzo del metodo del sondaggio.
    Le elezioni si apriranno la prima domenica successiva al raggiungimento della soglia di metà legislatura. La data è individuata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di Politicainrete dal Presidente di Politicainrete.net entro 30 giorni dalla data del proprio insediamento.
    Nel trentunesimo giorno precedente al voto, il Presidente di Politicainrete.net convoca i comizi elettorali. Le candidature vanno presentate in un apposito thread entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente al voto.
    Vengono eletti Magistrati giudicanti della Corte Costituzionale i primi 5 candidati più votati nel relativo thread . Viene eletto Procuratore generale il primo candidato più votato nel thread dedicato alla magistratura inquirente, mentre il secondo più votato sarà nominato Vice Procuratore generale.


    Art. 52
    I membri della Corte e l’Avvocato Generale possono essere rimossi dalla Camera a maggioranza dei 3/4 dei votanti in caso di motivi gravissimi. Essi decadono dall’incarico anche per dimissioni, sospensione superiore ai 30 giorni, mancata partecipazione alle attività della Corte per 30 giorni, o ban. In sostituzione del magistrato decaduto viene cooptato il primo tra i candidati non eletti.


    Art. 53

    La Corte Costituzionale ha diritto di delibera solo in presenza dell’apposito numero legale necessario (minimo 3 giudici). I voti di astensione non contano ai fini del risultato finale, ma vengono conteggiati per il numero legale. In caso di parità fra i voti favorevoli e i voti contrari, o di astensione unanime dei votanti, l'esito della votazione è negativo.



    Sezione II - L' indipendenza del giudiziario




    Art. 54

    I Giudici sono soggetti soltanto alla legge, devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare , né possono dichiararsi impossibilitati a decidere o in altro modo denegare giustizia al ricorrente.


    Art. 55
    Nessuna disposizione normativa in materia di procedura intervenuta fra l’inizio ed il termine di un procedimento specifico potrà essere applicata ad esso.


    Art. 56
    L’ufficio di Giudice della Corte Costituzionale e quello di Avvocato Generale sono incompatibili con l’accettazione di qualsiasi altra carica istituzionale o della dirigenza di movimenti politici. Il non rispetto di questo articolo comporta immediata decadenza dalla carica.



    Sezione III - Il Presidente della corte



    Art. 57
    La Corte Costituzionale elegge fra i suoi membri un Presidente, secondo le norme stabilite dal Regolamento interno. Il Presidente ha l’obbligo di aprire, appena insediato, un thread che conterrà le sentenze emesse nel corso del proprio mandato.


    Art. 58
    In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume provvisoriamente le sue funzioni il Giudice con maggior numero di messaggi.



    Art. 59

    Il Regolamento interno della Corte Costituzionale è adottato dalla Corte stessa a maggioranza.




    Sezione IV - Competenze della corte.




    Art. 60
    Competenze relative al Forum Transatlantico : la Corte Costituzionale valuta i ricorsi sull’incostituzionalità delle leggi o sulle violazioni delle leggi ordinarie da parte degli attori del gioco secondo quanto disposto dalla Costituzione vigente.



    Sezione V - Requisiti per adire la Corte.




    Art. 61

    Possono presentare ricorso alla Corte Costituzionale, per controversie relative al funzionamento del Forum Transatlantico, dieci membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento della sottoscrizione del ricorso, almeno 500 messaggi o i responsabili ufficiali di un partito. Possono, altresì, proporre ricorso i singoli parlamentari e il Presidente di Politicainrete.net.


    Art. 62

    Il Regolamento interno prevede le forme ei limiti circa la manifesta infondatezza per la proposizione dei ricorsi alla Corte Costituzionale e l'udienza di Ammissibilità, le modalità di svolgimento dei lavori e i sistemi per la redazione delle sentenze e dei decreti.



    Sezione VI - I poteri del Procuratore Generale



    Art. 63
    In ogni udienza della Corte Costituzionale, sia essa istruttoria o di merito, è facoltà dell'Avvocato Generale (ed in sua assenza del sostituto) intervenire ed esporre le proprie considerazioni giuridiche sul caso concreto in confronto dialettico con i Giudici e le parti (se presenti), egli rappresenta l'interesse della Comunità alla corretta applicazione del diritto.



    Art. 64

    In ogni udienza della Corte Costituzionale è obbligo dell'Avvocato Generale intervenire, esporre e sostenere le altrui considerazioni giuridiche sul caso concreto in confronto dialettico con i Giudici e le parti (se presenti) ove le seguenti istituzioni decidano di porle all'attenzione della Corte: Presidenza di Politicainrete.net, Presidenza del Congresso, Presidenza del Senato, Ministeri, Presidenza di organi interni della Camera e del Senato di Politicainrete.net previsti dal Regolamento. L'Avvocato ha la facoltà di integrare le altrui considerazioni, salvo che ne sia richiesta l'esclusiva trasmissione da parte dell'Istituzione.


    Art. 65

    Nessuna fra le istituzioni elencate al comma 4 ( verificare se è corretto), a meno che sia parte in causa o testimone audita, può intervenire nelle udienze se non per mezzo dell'Avvocato. Le modalità operative ed i termini per la comunicazione delle memorie, le sanzioni per l'Avvocato inadempiente, sono previsti dalla legge sul Regolamento della Corte.


    Art. 66

    Nei casi, tassativamente previsti dalla legge, per cui l'Avvocato abbia un evidente e grave conflitto di interesse con una parte del ricorso, o coincida con essa, egli è sostituito dal sostituto. Ove anche il sostituto sia in conflitto di interessi l'Avvocato potrà compiere il suo lavoro esclusivamente ai sensi del comma 4 e senza aggiungere proprie considerazioni a quanto affidatogli dalle istituzioni.



    Sezione VII - Le sentenze della corte.




    Art. 67

    Contro le sentenze della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.


    Art. 68

    Le sentenze sono pubblicate entro 5 giorni dall’emissione ad opera del Ministro della Giustizia, in caso di sua assenza provvederà alla pubblicazione un moderatore. Una sentenza ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.




    Sezione VIII - Revisione della Costituzione. Leggi Costituzionali.




    Art. 69

    La Costituzione potrà essere modificata attraverso disegni di legge di modifica costituzionale, presentati, alla Camera, dal Governo o dai Deputati stessi, nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal regolamento interno alla stessa Camera.


    Art. 70

    Ogni disegno di legge di modifica costituzionale, compresi quelli del governo, per essere legittimamente presentato, necessita della firma di almeno 6 Deputati.


    Art. 71

    I disegni di legge di modifica costituzionale approvati dalla Camera hanno bisogno di una seconda approvazione al Senato.
    Il Senato può solo approvare e respingere ma non può emendare.
    Nel caso che un disegno di legge di modifica costituzionale venga respinto dal Senato, esso tornerà alla Camera dove si potranno approvare nuove modifiche al testo già approvato e quindi eventualmente rinviarlo al Senato per l' approvazione definitiva.


    Art. 72

    Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento riguardanti disegni di legge di modifica costituzionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza speciale dei 2/3 dei presenti.







    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


    Art. 73
    All’avvio della prima Legislatura saranno considerati in vigore i regolamenti interni della Camera e del Senato redatti e approvati dal' Assemblea Costituzionale che non potranno essere modificati se non dopo i primi 30 giorni di legislatura dai rispettivi organi di competenza.


    Art. 74
    Fino all'insediamento della Corte Costituzionale di Politicainrete, che avrà luogo in seguito alle elezioni che si terranno in corrispondenza della prima domenica successiva al raggiungimento della soglia di metà della prima legislatura, in via del tutto eccezionale e transitoria i poteri e le funzioni della Corte Costituzionale saranno esercitati dal Collegio dei Probiviri composto dai seguenti forumisti:

    -Aganto (Amministratore)
    -Nicola (Amministratore)
    -Templares (Amministratore)
    -Venom (Amministratore)
    -Eric Draven ( Pubblico Ministero del sito)


    Art. 75
    Il Collegio dei Probiviri si esprimerà con sentenza. Essa verrà adottata a maggioranza assoluta e con voto segreto. La sentenza sarà insindacabile, vincolante ed immediatamente esecutiva nei confronti di tutte le istituzioni e tutti i forumisti del Forum.


    Art.76
    In generale, tutte le cariche aventi ruolo e funzione pubblica decadono qualora siano accertate le seguenti condizioni:

    1- Ban definitivo;
    2- Sospensione superiore ai 20 giorni;
    3- Assenza non giustificata ai propri doveri d'ufficio e alle riunioni del proprio organo per più di 30 giorni;
    4- Dimissioni volontarie.

    Restano comunque valide, e immediatamente applicabili, le disposizioni specifiche in materia di decadenza previste dalla presente Carta per alcune determinate cariche pubbliche.

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    Predefinito >>> Costituzione di Politica in Rete <<<

    Questo è il testo della Costituzione di PoliticaInRete così come modificato dalla Legge Costituzionale n°2 entrata in vigore il 20 Maggio 2010 (regolamentazione doppie candidature)

    Per chi voglia visionare il Testo originario della Costituzione:
    COSTITUZIONE DI POLITICA IN RETE


    ***



    COSTITUZIONE DI POLITICA IN RETE


    TITOLO I


    RAPPORTI POLITICI



    Art. 1
    La partecipazione attiva alla vita politica della Comunità di Pir, il diritto di tutti i forumisti ad un veloce e proficuo accesso a tutte le informazioni del forum, sono principi essenziali degni di tutela giuridica costituzionale.

    Al fine di tale tutela, si istituisce il "Registro Ufficiale dei partiti e delle associazioni di Pir" che si compone di due sezioni.

    -La prima sezione denominata "Registro dei partiti politici" riguarda i movimenti politici che possono partecipare di diritto alle elezioni avendone i requisiti richiesti dalla costituzione.

    -La seconda sezione denominata "Registro delle libere associazioni" sarà riservata a tutte quelle associazioni politiche, culturali o sociali che non rispondono ai requisiti richiesti per essere iscritti nella prima sezione e quindi considerati di fatto partiti politici a tutti gli effetti.


    Art. 2

    Affinché un partito politico possa essere considerato tale, e quindi iscritto nella prima sezione, è necessario che presenti entro 20 giorni dalla data dell’ elezioni quanto segue:

    * Nome ufficiale del partito
    * sigla ufficiale
    * Simbolo ufficiale
    * Carta dei valori
    * Lista iscritti comprendente almeno 5 iscritti
    * Thread istituzionale.

    Inoltre vi è l'obbligo del rinnovo annuale delle iscrizioni, da effettuare entro il termine della legislatura in corso, nell’apposito thread del registro dei partiti.

    Il mancato rispetto di uno o più di questi criteri, comporta automaticamente l' esclusione dalla competizione elettorale e l'iscrizione automatica nel registro delle libere associazioni.

    La permanenza nel registro delle libere associazioni non comporta nessun obbligo e rinnovo annuale.


    Art. 3
    E' competenza del Ministero degli Interni raccogliere tutti i dati forniti pubblicamente dai partiti politici negli appositi registri e comunicarli a sua volta alla commissione elettorale.


    Art. 4
    Entro tre giorni dalla proclamazione di nuove elezioni, dovrà essere formata una commissione elettorale composta da 5 membri, tra cui il Presidente della Corte Costituzionale e altri 4 membri validi della comunità scelti dall'Amministrazione. Quest'ultima ha il diritto di rimuovere e reintegrare i componenti della Commissione in ogni momento.
    Tale commissione dovrà restare attiva fino alla proclamazione dei risultati ufficiali da parte dell’ amministrazione. Avrà inoltre il compito di collaborare con l' amministrazione per le operazioni di voto e dovrà stabilire quali dei partiti politici iscritti nel registro hanno i criteri in regola per partecipare alle elezioni.


    Art. 5
    E' fatto divieto di utilizzare a fini elettorali simboli di partiti reali, salvo previa autorizzazione della dirigenza di essi alla amministrazione del forum di Politicainrete.net.
    E' fatto divieto di utilizzare simboli e marchi di altri partiti politici virtuali e di altri movimenti politici, iscritti nel "Registro Ufficiale dei partiti e delle associazioni di Pir", senza il consenso del Presidente del partito a cui il simbolo appartiene.


    Art. 6
    Durante tutto il periodo della campagna elettorale, e' fatto divieto di fare attività o propaganda elettorale identificandosi come partito politico concorrente alle elezioni, fino a quanto non si sia regolarmente iscritti al registro dei partiti politici.






    TITOLO II



    IL PARLAMENTO





    Sezione I - Le Camere




    Art. 7
    Il Parlamento si compone della Camera e del Senato.


    Art. 8
    La Camera ed il Senato sono eletti a suffragio universale e diretto.

    Il numero dei deputati per ciascuna camera varia a seconda del numero dei votanti alle elezioni in base al seguente prospetto:

    13 eletti fino a 200 voti validi.
    15 eletti da 201 fino a 400 voti validi.
    17 eletti da 401 fino a 600 voti validi.
    19 eletti da 601 fino a 800 voti validi.
    21 eletti da 801 voti a 1000 voti validi.
    25 eletti sopra 1001 voti validi .

    Sono eleggibili per la Camera tutti i forumisti con almeno 250 post, e con almeno 500 post per il Senato.


    Art. 9

    I parlamentare della Camera e del Senato rimangono in carica per sei mesi, da conteggiarsi al netto delle pause istituzionali così come disposto dalla legge ordinaria.
    La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non nei casi previsti dalla legge.


    Art. 10

    Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro 30
    giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione deve aver luogo non oltre il decimo giorno dalle elezioni.
    Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.


    Art. 11
    Ciascuna Camera modifica o adotta il proprio regolamento interno secondo voto a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

    Il regolamento emanato con decreto dai presidenti dei rispettivi rami del Parlamento deve conformarsi alle norme costituzionali.

    La Corte Costituzionale in caso di ricorso può giudicare la legittimità dei regolamenti.

    E' garantito il diritto di intervento ai forumisti non parlamentari nelle forme stabilite dal regolamento interno di ciascuna Camera.

    Le deliberazioni di ciascuna Camera del Parlamento non sono ritenute valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

    I membri del governo, anche se non fanno parte delle camere, hanno diritto, e se richiesti,obbligo di partecipare alle sedute.


    Art. 12

    Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il proprio Presidente secondo quanto stabilito dalla costituzione e l'ufficio di presidenza secondo le disposizioni del regolamento interno della rispettiva camera.


    Art. 13
    Sia il Presidente della Camera che il Presidente del Senato sono eletti con una maggioranza speciale di 2/3 dei presenti ritenuta per le prome due sedute. Dal terzo scrutinio in poi sarà necessario un voto a maggioranza semplice.


    Art. 14

    Il Presidente della Camera, il Presidente del Senato e i loro rispettivi uffici di Presidenza, possono essere destituiti con una mozione motivata, che risulti firmata da almeno 5 Deputati per quanto riguarda la destituzione del Presidente della Camera e da altrettanti Senatori per quanto riguarda la destituzione del Presidente del Senato. Inoltre le mozioni devono essere approvata attraverso voto di maggioranza di 2/3 dei presenti.

    I Deputati e i Senatori che mancheranno all' appello per quattro udienze consecutive, senza una valida giustificazione che è d’obbligo presentare prima della quarta assenza, decadranno.
    I decaduti saranno sostituiti dai primi non eletti della propria lista elettorale, o nella impossibilità di farlo dal primo avente diritto preso dai non eletti delle altre liste.


    Art. 15

    Se l' operato del Presidente di una delle due Camere è sospetto di incostituzionalità, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato o di 10 utenti con almeno 500 post all' attivo, è passibile di giudizio presso la Corte Costituzionale.
    La Corte costituzionale se riscontrerà un comportamento incostituzionale nell' operato del Presidente della Camera o in quello del Presidente del Senato potrà ammonirli con una Censura Costituzionale, deliberata da almeno tre dei cinque giudici.


    Art. 16
    La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
    Nessuno può candidarsi contemporaneamente alle due Camere.



    Sezione II - La formazione delle leggi



    Art. 17
    La funzione legislativa è esercitata, con competenze diverse, dalle due Camere.


    Art. 18

    L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, oltre che a ciascun deputato della Camera stessa, nelle modalità indicate dal proprio regolamento interno.


    Art. 19

    Sono di esclusiva competenza legislativa della Camera tutti quei disegni di legge riguardanti le modifiche alla Costituzione, i Progetti di legge ordinari che regolamentano il gioco,la legge elettorale, il Question-Time di attualità politica e tutte quelle attività da proporre e da svolgere nell'ambito del forum di politicainrete.net.
    E' di esclusiva competenza del Governo l'organizzazione della propria struttura interna e attività.


    Art. 20
    L' iniziativa delle leggi appartiene ai Senatori per quanto riguarda il Senato,e al Governo nelle modalità indicate nel regolamento interno del Senato.


    Art. 21
    Sono di esclusiva competenza legislativa del Senato tutti quei disegni di legge riguardanti la politica reale e in generale: la politica nazionale e internazionale, l' ordinamento della società, i temi etici, sociali, i diritti e i doveri civili.


    Art. 22

    Il Governo in carica potrà presentare al Senato, attraverso un suo esponente nella misura e nei tempi indicati dal regolamento interno del Senato, un progetto di legge riguardante le materie di competenza del Senato.

    Art. 23

    Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi ordinarie, mediante la proposta da parte di almeno 15 forumisti(con almeno 100 post all' attivo) di un progetto di legge redatto in articoli, da presentarsi alla Camera o al Senato a seconda della specifica competenza.
    La legge ordinaria stabilisce le modalità di presentazione delle leggi ad iniziativa popolare.


    Art. 24

    Il regolamento interno di ciascun ramo del Parlamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza da parte della camera di competenza tramite voto a maggioranza semplice.


    Art. 25

    Le leggi sono promulgate dal Presidente di PIR entro dieci giorni dall'approvazione.
    Il Presidente di PIR, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiederne una nuova deliberazione.
    Se la Camera del Parlamento che ha approvato la legge l'approva nuovamente , questa deve essere promulgata obbligatoriamente dal Presidente.
    Nel caso in cui il Presidente non adempia al suo compito entro la fine del terzo giorno dall'approvazione della Camera, questa funzione verrà temporaneamente esercitata dal vice Presidente, o dal guardasigilli.


    Art. 26

    È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano:

    30 cittadini fino a 2000 utenti attivi,
    45 cittadini da 2001 a 5000 utenti attivi,
    60 cittadini sopra i 5000 utenti attivi.

    Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere le due camere del Parlamento. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di forumisti maggiore o uguale al 30% del totale di quelli che hanno votato alle ultime elezioni presidenziali valide (in caso di numero decimale, tale numero va approssimato per difetto), e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
    La legge determina le modalità di attuazione del referendum.




    TITOLO III


    IL PRESIDENTE DI POLITICAINRETE.NET




    Art. 27

    Il Presidente di politicainrete.net vigila sul rispetto della Costituzione.
    Mediante il suo arbitrato assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato.
    È simbolo dell’indipendenza nazionale, della integrità del territorio, del rispetto degli accordi della Comunità e dei trattati.
    È il primo rappresentante del gioco verso l'Amministrazione e l'esterno.
    Può inviare messaggi alle Camere.
    Promulga le leggi nei modi indicati dalla Costituzione e dalla legge ordinaria ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
    Conferisce le onorificenze del forum, che sono istituite con legge ordinaria.


    Art. 28

    II Presidente di politicainrete.net è eletto per sei mesi a suffragio universale diretto, a maggioranza assoluta dei voti espressi.
    Se tale maggioranza non viene conseguita al primo turno,si procede a ballottaggio tra i due candidati Presidenti più votati, nel quattordicesimo giorno seguente.
    Contestualmente alla propria candidatura, coloro che concorrono alla Presidenza dichiarano i propri candidati vicepresidente.


    Art. 29

    Non possono ricandidarsi a Presidente di politicainrete.net, i forumisti già eletti consecutivamente due volte nelle precedenti elezioni presidenziali allo stesso incarico presidenziale. Essi torneranno nuovamente candidabili dopo una legislatura completa (6 mesi).


    Art. 30

    Il Presidente di politicainrete.net, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla nazione e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. Il testo del giuramento è stabilito con legge ordinaria dalla Camera.


    Art. 31

    Il Presidente di politicainrete.net nomina il Primo Ministro dopo consultazioni separate con i Presidenti delle due camere e con i rappresentanti dei partiti pirriani.
    Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche e consultabili in un apposito thread sul Forum.



    Art. 32

    Il Presidente di politicainrete.net accetta le dimissioni del Governo presentategli dal Primo Ministro.
    Su proposta del Primo Ministro nomina e revoca gli altri membri del Governo.


    Art. 33
    La nomina del Primo Ministro deve perseguire scrupolosamente, nei limiti del possibile la necessità che esso abbia una maggioranza parlamentare che lo sostenga e che gli conceda la fiducia in entrambe le camere.
    Se l' operato del Presidente di Politicainrete non è conforme a questa linea, esso, per mezzo di denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato, è passibile di giudizio presso la Corte Suprema e, se ritenuto da essa colpevole di seguire un disegno incostituzionale, punito con una censura costituzionale.



    Art. 34

    Se per tre volte consecutivamente un Primo Ministro, anche diverso di volta in volta, nominato dal Presidente di Politicainrete.net non ottiene la fiducia sia alla Camera che al Senato, il Presidente di Politicainrete.net assume lui stesso il ruolo di Capo del Governo e nomina un esecutivo di comune accordo con i partiti politici eletti in Parlamento cercando di riunire intorno a se la più ampia maggioranza trasversale possibile per garantire la continuità di governo fino alla conclusione della legislatura.


    Art. 35
    Se una maggioranza politica in entrambe le Camere si costituisce intorno a un Primo Ministro mentre il Presidente di Politicainrete.net ha assunto il ruolo di Capo del Governo, quest'ultimo è tenuto a dimettersi dall' incarico una volta che il candidato primo ministro e il suo governo abbiano ottenuto la fiducia dei due rami del Parlamento.


    Art. 36

    Il voto di fiducia dovrà essere autorizzato dal Presidente di Politicainrete.net dietro richiesta pubblica del candidato primo Ministro.
    Il Presidente di Politicainrete.net prima di concederlo dovrà, dopo aver consultando i Presidenti delle due camere, stabilire se la richiesta ha un riscontro reale nelle camere.
    Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche.
    Il Presidente che non ottempera a quanto stabilito dal presente articolo è passibile di censura costituzionale da parte della Corte Costituzionale.


    Art. 37
    Il Presidente di politicainrete.net, sentito il parere vincolante dei presidenti delle due camere, nomina inoltre il Governatore della Banca Centrale.
    La legge ordinaria stabilisce i compiti, i poteri e il mandato del Governatore della Banca Centrale.

    Art. 38
    Le funzioni del Presidente di Politica In Rete, in caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal vice Presidente.
    In caso di impedimento permanente ( Ban definitivo o superiore al termine della fine della legislatura ) destituzione o dimissioni del Presidente di Politica In Rete, il Vice Presidente assumerà la carica di Presidente fino al termine del mandato presidenziale e come primo atto nominerà un nuovo vice Presidente proposto dalla coalizione che ha sostenuto il Presidente uscente.


    Art. 39

    Se l' operato dei Presidente di Politicainrete.net è sospetto di incostituzionalità, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato o di 10 utenti con almeno 500 post all' attivo, è passibile di giudizio presso la Corte Costituzionale.
    La Corte Suprema se riscontrerà un comportamento incostituzionale, potrà ammonirlo con una Censura Costituzionale deliberata a maggioranza della stessa.
    Il Presidente di Politicainrete.net decade dal proprio incarico alla terza censura Costituzionale attribuitagli dalla Corte costituzionale.
    In caso di grave incostituzionalità, tale da delineare un vero e proprio attentato alla Costituzione, la Corte Costituzionale può comunque dichiararne l'immediata decadenza. In tal caso il giudizio deve essere espresso all'unanimità dai 5 giudici.
    Il presidente di Politicainrete.net, una volta decaduto, non può più assumere incarichi pubblici per tutta la durata della legislatura.



    Art. 40

    Il Presidente di Politicainrete.net può essere destituito anche per mezzo di una mozione motivata di Censura Parlamentare avanzata da almeno 10 fra Senatori e Deputati e approvata in entrambe le camere con una maggioranza speciale dei 3/5 dei presenti.
    Fra una Censura Parlamentare e un’altra debbono trascorrere almeno 30 giorni.



    TITOLO IV



    IL GOVERNO



    Art. 41
    Il potere esecutivo spetta esclusivamente al Consiglio dei Ministri.
    Il consiglio dei Ministri è retto dal Primo Ministro che una volta insediato assume le funzioni di Capo del Governo.
    Il Primo Ministro viene nominato dal Presidente di PIR nei modi e nelle forme stabilite dalla Costituzione.
    Il Primo Ministro e i vari Ministri, prima di assumere le rispettive funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente di Politicainrete.net.

    Art. 42
    Il Primo Ministro potrà istituire i dicasteri che ritiene più opportuni per svolgere al meglio il suo programma di governo.

    Art. 43
    In entrambi i rami del Parlamento può essere proposta una mozione di sfiducia al Governo in carica o ad un singolo Ministro. La mozione di sfiducia per essere messa al voto deve recare la firma di almeno 5 membri di ciascuna Camera.
    Entro 5 giorni dalla presentazione della mozione devono essere convocate entrambe le Camere per deliberare sulla fiducia al Governo o al Ministro.
    Un Ministro, che per un qualsiasi motivo si è dimesso o ha subito una sfiducia, per essere nominato nuovamente Ministro durante la stessa legislatura deve passare obbligatoriamente attraverso un voto di fiducia dei due rami del Parlamento.
    Il voto contrario, su una proposta di legge del Governo, di almeno un ramo del parlamento non implica l’obbligo di dimissioni.

    Art. 44
    In caso di dimissioni del Governo, il Presidente di Politicainrete.net dovrà procedere secondo gli articoli 26 , 27 e 28, e, a seconda dei casi, nominare un nuovo Primo Ministro o in alternativa guidare lui stesso un esecutivo tecnico, trovando un accordo condiviso con tutti i partiti, fino a che non ci saranno le premesse per un nuovo governo politico sostenuto da una maggioranza parlamentare.


    Art. 45
    Sono di competenza ministeriale i regolamenti di attuazione delle leggi ordinarie dove se ne presenta la necessità.
    Il regolamento emanato con decreto del Ministero competente deve conformarsi alle finalità della legge guida e alle norme costituzionali.
    La Corte Costituzionale deve valutare preventivamente su richiesta e/o giudicare in caso di ricorso sulla legittimità dei regolamenti.


    Art. 46
    Il Capo del Governo in carica dirige la politica del Governo e ne è responsabile.
    Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
    I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e, individualmente ,degli atti dei loro dicasteri.


    Art. 47

    Il Governo dovrà riunirsi in Consiglio pubblico, almeno una volta ogni trenta giorni, per esercitare le sue funzioni , nei modi e nei tempi stabiliti dal suo regolamento interno. Tale regolamento dovrà essere redatto e approvato alla prima seduta utile.
    Il regolamento emanato dal Capo del Governo deve conformarsi alle norme costituzionali.
    La Corte Costituzionale può valutare la legittimità del regolamento interno del Consiglio dei ministri su richiesta di qualsiasi deputato o senatore e giudicarne la sua costituzionalità.




    TITOLO V



    GARANZIE COSTITUZIONALI





    Sezione I - La Corte Costituzionale



    Art. 48

    E’ Istituita la Corte Costituzionale di Politicainrete, che svolgerà le proprie funzioni nell’apposito Forum denominato “Corte Costituzionale”.


    Art. 49
    La Corte Costituzionale è composta da 5 membri il cui mandato avrà durata di 6 mesi. Gli interessi generali dell’ordinamento sono difesi in giudizio dal Procuratore Generale e, in caso di assenza, vacanza, astensione, ricusazione, dal Vice-Procuratore .


    Art. 50
    Sino a quando non saranno riuniti i nuovi membri della Corte Costituzionale i precedenti vedranno prorogati i loro poteri.


    Art. 51
    I membri della Corte Costituzionale e l’Avvocato Generale vengono eletti tra i forumisti che abbiano all’attivo 500 messaggi, attraverso il voto dei cittadini di Politicainrete.net che abbiano maturato gli stessi requisiti elettorali stabiliti per le elezioni politiche.
    I due distinti threads di voto , relativi all’elezione dei magistrati giudicanti e di quelli inquirenti, sono aperti dall’Amministrazione di Politicainrete.net e la procedura elettorale ha la durata 72d i ore , per mezzo del metodo del sondaggio.
    Le elezioni si apriranno la prima domenica successiva al raggiungimento della soglia di metà legislatura. La data è individuata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di Politicainrete dal Presidente di Politicainrete.net entro 30 giorni dalla data del proprio insediamento.
    Nel trentunesimo giorno precedente al voto, il Presidente di Politicainrete.net convoca i comizi elettorali. Le candidature vanno presentate in un apposito thread entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente al voto.
    Vengono eletti Magistrati giudicanti della Corte Costituzionale i primi 5 candidati più votati nel relativo thread . Viene eletto Procuratore generale il primo candidato più votato nel thread dedicato alla magistratura inquirente, mentre il secondo più votato sarà nominato Vice Procuratore generale.


    Art. 52
    I membri della Corte e l’Avvocato Generale possono essere rimossi dalla Camera a maggioranza dei 3/4 dei votanti in caso di motivi gravissimi. Essi decadono dall’incarico anche per dimissioni, sospensione superiore ai 30 giorni, mancata partecipazione alle attività della Corte per 30 giorni, o ban. In sostituzione del magistrato decaduto viene cooptato il primo tra i candidati non eletti.


    Art. 53

    La Corte Costituzionale ha diritto di delibera solo in presenza dell’apposito numero legale necessario (minimo 3 giudici). I voti di astensione non contano ai fini del risultato finale, ma vengono conteggiati per il numero legale. In caso di parità fra i voti favorevoli e i voti contrari, o di astensione unanime dei votanti, l'esito della votazione è negativo.



    Sezione II - L' indipendenza del giudiziario




    Art. 54

    I Giudici sono soggetti soltanto alla legge, devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare , né possono dichiararsi impossibilitati a decidere o in altro modo denegare giustizia al ricorrente.


    Art. 55
    Nessuna disposizione normativa in materia di procedura intervenuta fra l’inizio ed il termine di un procedimento specifico potrà essere applicata ad esso.


    Art. 56
    L’ufficio di Giudice della Corte Costituzionale e quello di Avvocato Generale sono incompatibili con l’accettazione di qualsiasi altra carica istituzionale o della dirigenza di movimenti politici. Il non rispetto di questo articolo comporta immediata decadenza dalla carica.



    Sezione III - Il Presidente della corte



    Art. 57
    La Corte Costituzionale elegge fra i suoi membri un Presidente, secondo le norme stabilite dal Regolamento interno. Il Presidente ha l’obbligo di aprire, appena insediato, un thread che conterrà le sentenze emesse nel corso del proprio mandato.


    Art. 58
    In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume provvisoriamente le sue funzioni il Giudice con maggior numero di messaggi.



    Art. 59

    Il Regolamento interno della Corte Costituzionale è adottato dalla Corte stessa a maggioranza.




    Sezione IV - Competenze della corte.




    Art. 60
    Competenze relative al Forum Transatlantico : la Corte Costituzionale valuta i ricorsi sull’incostituzionalità delle leggi o sulle violazioni delle leggi ordinarie da parte degli attori del gioco secondo quanto disposto dalla Costituzione vigente.



    Sezione V - Requisiti per adire la Corte.




    Art. 61

    Possono presentare ricorso alla Corte Costituzionale, per controversie relative al funzionamento del Forum Transatlantico, dieci membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento della sottoscrizione del ricorso, almeno 500 messaggi o i responsabili ufficiali di un partito. Possono, altresì, proporre ricorso i singoli parlamentari e il Presidente di Politicainrete.net.


    Art. 62

    Il Regolamento interno prevede le forme ei limiti circa la manifesta infondatezza per la proposizione dei ricorsi alla Corte Costituzionale e l'udienza di Ammissibilità, le modalità di svolgimento dei lavori e i sistemi per la redazione delle sentenze e dei decreti.



    Sezione VI - I poteri del Procuratore Generale



    Art. 63
    In ogni udienza della Corte Costituzionale, sia essa istruttoria o di merito, è facoltà dell'Avvocato Generale (ed in sua assenza del sostituto) intervenire ed esporre le proprie considerazioni giuridiche sul caso concreto in confronto dialettico con i Giudici e le parti (se presenti), egli rappresenta l'interesse della Comunità alla corretta applicazione del diritto.



    Art. 64

    In ogni udienza della Corte Costituzionale è obbligo dell'Avvocato Generale intervenire, esporre e sostenere le altrui considerazioni giuridiche sul caso concreto in confronto dialettico con i Giudici e le parti (se presenti) ove le seguenti istituzioni decidano di porle all'attenzione della Corte: Presidenza di Politicainrete.net, Presidenza del Congresso, Presidenza del Senato, Ministeri, Presidenza di organi interni della Camera e del Senato di Politicainrete.net previsti dal Regolamento. L'Avvocato ha la facoltà di integrare le altrui considerazioni, salvo che ne sia richiesta l'esclusiva trasmissione da parte dell'Istituzione.


    Art. 65

    Nessuna fra le istituzioni elencate al comma 4 ( verificare se è corretto), a meno che sia parte in causa o testimone audita, può intervenire nelle udienze se non per mezzo dell'Avvocato. Le modalità operative ed i termini per la comunicazione delle memorie, le sanzioni per l'Avvocato inadempiente, sono previsti dalla legge sul Regolamento della Corte.


    Art. 66

    Nei casi, tassativamente previsti dalla legge, per cui l'Avvocato abbia un evidente e grave conflitto di interesse con una parte del ricorso, o coincida con essa, egli è sostituito dal sostituto. Ove anche il sostituto sia in conflitto di interessi l'Avvocato potrà compiere il suo lavoro esclusivamente ai sensi del comma 4 e senza aggiungere proprie considerazioni a quanto affidatogli dalle istituzioni.



    Sezione VII - Le sentenze della corte.




    Art. 67

    Contro le sentenze della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.


    Art. 68

    Le sentenze sono pubblicate entro 5 giorni dall’emissione ad opera del Ministro della Giustizia, in caso di sua assenza provvederà alla pubblicazione un moderatore. Una sentenza ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.




    Sezione VIII - Revisione della Costituzione. Leggi Costituzionali.




    Art. 69

    La Costituzione potrà essere modificata attraverso disegni di legge di modifica costituzionale, presentati, alla Camera, dal Governo o dai Deputati stessi, nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal regolamento interno alla stessa Camera.


    Art. 70

    Ogni disegno di legge di modifica costituzionale, compresi quelli del governo, per essere legittimamente presentato, necessita della firma di almeno 6 Deputati.


    Art. 71

    I disegni di legge di modifica costituzionale approvati dalla Camera hanno bisogno di una seconda approvazione al Senato.
    Il Senato può solo approvare e respingere ma non può emendare.
    Nel caso che un disegno di legge di modifica costituzionale venga respinto dal Senato, esso tornerà alla Camera dove si potranno approvare nuove modifiche al testo già approvato e quindi eventualmente rinviarlo al Senato per l' approvazione definitiva.


    Art. 72

    Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento riguardanti disegni di legge di modifica costituzionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza speciale dei 2/3 dei presenti.







    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


    Art. 73
    All’avvio della prima Legislatura saranno considerati in vigore i regolamenti interni della Camera e del Senato redatti e approvati dal' Assemblea Costituzionale che non potranno essere modificati se non dopo i primi 30 giorni di legislatura dai rispettivi organi di competenza.


    Art. 74
    Fino all'insediamento della Corte Costituzionale di Politicainrete, che avrà luogo in seguito alle elezioni che si terranno in corrispondenza della prima domenica successiva al raggiungimento della soglia di metà della prima legislatura, in via del tutto eccezionale e transitoria i poteri e le funzioni della Corte Costituzionale saranno esercitati dal Collegio dei Probiviri composto dai seguenti forumisti:

    -Aganto (Amministratore)
    -Nicola (Amministratore)
    -Templares (Amministratore)
    -Venom (Amministratore)
    -Eric Draven ( Pubblico Ministero del sito)


    Art. 75
    Il Collegio dei Probiviri si esprimerà con sentenza. Essa verrà adottata a maggioranza assoluta e con voto segreto. La sentenza sarà insindacabile, vincolante ed immediatamente esecutiva nei confronti di tutte le istituzioni e tutti i forumisti del Forum.


    Art.76
    In generale, tutte le cariche aventi ruolo e funzione pubblica decadono qualora siano accertate le seguenti condizioni:

    1- Ban definitivo;
    2- Sospensione superiore ai 20 giorni;
    3- Assenza non giustificata ai propri doveri d'ufficio e alle riunioni del proprio organo per più di 30 giorni;
    4- Dimissioni volontarie.

    Restano comunque valide, e immediatamente applicabili, le disposizioni specifiche in materia di decadenza previste dalla presente Carta per alcune determinate cariche pubbliche.
    Ultima modifica di FalcoConservatore; 16-06-10 alle 13:57

  4. #4
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    Predefinito <<< Costituzione di PoliticaInRete >>>

    Questo è il testo della Costituzione di PoliticaInRete così come modificato dalla Legge Costituzionale entrata in vigore il 20 Maggio 2010 (regolamentazione doppie candidature) e dalla Legge Costituzionale entrata in vigore il 14 Settembre 2010 (riforma della Corte Costituzionale).

    Per chi voglia visionare il Testo originario della Costituzione, e successivi aggiornamenti:
    COSTITUZIONE DI POLITICA IN RETE


    ***



    COSTITUZIONE DI POLITICA IN RETE


    TITOLO I


    RAPPORTI POLITICI



    Art. 1
    La partecipazione attiva alla vita politica della Comunità di Pir, il diritto di tutti i forumisti ad un veloce e proficuo accesso a tutte le informazioni del forum, sono principi essenziali degni di tutela giuridica costituzionale.

    Al fine di tale tutela, si istituisce il "Registro Ufficiale dei partiti e delle associazioni di Pir" che si compone di due sezioni.

    -La prima sezione denominata "Registro dei partiti politici" riguarda i movimenti politici che possono partecipare di diritto alle elezioni avendone i requisiti richiesti dalla costituzione.

    -La seconda sezione denominata "Registro delle libere associazioni" sarà riservata a tutte quelle associazioni politiche, culturali o sociali che non rispondono ai requisiti richiesti per essere iscritti nella prima sezione e quindi considerati di fatto partiti politici a tutti gli effetti.


    Art. 2

    Affinché un partito politico possa essere considerato tale, e quindi iscritto nella prima sezione, è necessario che presenti entro 20 giorni dalla data dell’ elezioni quanto segue:

    * Nome ufficiale del partito
    * sigla ufficiale
    * Simbolo ufficiale
    * Carta dei valori
    * Lista iscritti comprendente almeno 5 iscritti
    * Thread istituzionale.

    Inoltre vi è l'obbligo del rinnovo annuale delle iscrizioni, da effettuare entro il termine della legislatura in corso, nell’apposito thread del registro dei partiti.

    Il mancato rispetto di uno o più di questi criteri, comporta automaticamente l' esclusione dalla competizione elettorale e l'iscrizione automatica nel registro delle libere associazioni.

    La permanenza nel registro delle libere associazioni non comporta nessun obbligo e rinnovo annuale.


    Art. 3
    E' competenza del Ministero degli Interni raccogliere tutti i dati forniti pubblicamente dai partiti politici negli appositi registri e comunicarli a sua volta alla commissione elettorale.


    Art. 4
    Entro tre giorni dalla proclamazione di nuove elezioni, dovrà essere formata una commissione elettorale composta da 5 membri, tra cui il Presidente della Corte Costituzionale e altri 4 membri validi della comunità scelti dall'Amministrazione. Quest'ultima ha il diritto di rimuovere e reintegrare i componenti della Commissione in ogni momento.
    Tale commissione dovrà restare attiva fino alla proclamazione dei risultati ufficiali da parte dell’ amministrazione. Avrà inoltre il compito di collaborare con l' amministrazione per le operazioni di voto e dovrà stabilire quali dei partiti politici iscritti nel registro hanno i criteri in regola per partecipare alle elezioni.


    Art. 5
    E' fatto divieto di utilizzare a fini elettorali simboli di partiti reali, salvo previa autorizzazione della dirigenza di essi alla amministrazione del forum di Politicainrete.net.
    E' fatto divieto di utilizzare simboli e marchi di altri partiti politici virtuali e di altri movimenti politici, iscritti nel "Registro Ufficiale dei partiti e delle associazioni di Pir", senza il consenso del Presidente del partito a cui il simbolo appartiene.


    Art. 6
    Durante tutto il periodo della campagna elettorale, e' fatto divieto di fare attività o propaganda elettorale identificandosi come partito politico concorrente alle elezioni, fino a quanto non si sia regolarmente iscritti al registro dei partiti politici.






    TITOLO II



    IL PARLAMENTO





    Sezione I - Le Camere




    Art. 7
    Il Parlamento si compone della Camera e del Senato.


    Art. 8
    La Camera ed il Senato sono eletti a suffragio universale e diretto.

    Il numero dei deputati per ciascuna camera varia a seconda del numero dei votanti alle elezioni in base al seguente prospetto:

    13 eletti fino a 200 voti validi.
    15 eletti da 201 fino a 400 voti validi.
    17 eletti da 401 fino a 600 voti validi.
    19 eletti da 601 fino a 800 voti validi.
    21 eletti da 801 voti a 1000 voti validi.
    25 eletti sopra 1001 voti validi .

    Sono eleggibili per la Camera tutti i forumisti con almeno 250 post, e con almeno 500 post per il Senato.


    Art. 9

    I parlamentare della Camera e del Senato rimangono in carica per sei mesi, da conteggiarsi al netto delle pause istituzionali così come disposto dalla legge ordinaria.
    La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non nei casi previsti dalla legge.


    Art. 10

    Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro 30
    giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione deve aver luogo non oltre il decimo giorno dalle elezioni.
    Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.


    Art. 11
    Ciascuna Camera modifica o adotta il proprio regolamento interno secondo voto a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

    Il regolamento emanato con decreto dai presidenti dei rispettivi rami del Parlamento deve conformarsi alle norme costituzionali.

    La Corte Costituzionale in caso di ricorso può giudicare la legittimità dei regolamenti.

    E' garantito il diritto di intervento ai forumisti non parlamentari nelle forme stabilite dal regolamento interno di ciascuna Camera.

    Le deliberazioni di ciascuna Camera del Parlamento non sono ritenute valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

    I membri del governo, anche se non fanno parte delle camere, hanno diritto, e se richiesti,obbligo di partecipare alle sedute.


    Art. 12

    Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il proprio Presidente secondo quanto stabilito dalla costituzione e l'ufficio di presidenza secondo le disposizioni del regolamento interno della rispettiva camera.


    Art. 13
    Sia il Presidente della Camera che il Presidente del Senato sono eletti con una maggioranza speciale di 2/3 dei presenti ritenuta per le prome due sedute. Dal terzo scrutinio in poi sarà necessario un voto a maggioranza semplice.


    Art. 14

    Il Presidente della Camera, il Presidente del Senato e i loro rispettivi uffici di Presidenza, possono essere destituiti con una mozione motivata, che risulti firmata da almeno 5 Deputati per quanto riguarda la destituzione del Presidente della Camera e da altrettanti Senatori per quanto riguarda la destituzione del Presidente del Senato. Inoltre le mozioni devono essere approvata attraverso voto di maggioranza di 2/3 dei presenti.

    I Deputati e i Senatori che mancheranno all' appello per quattro udienze consecutive, senza una valida giustificazione che è d’obbligo presentare prima della quarta assenza, decadranno.
    I decaduti saranno sostituiti dai primi non eletti della propria lista elettorale, o nella impossibilità di farlo dal primo avente diritto preso dai non eletti delle altre liste.


    Art. 15

    Se l' operato del Presidente di una delle due Camere è sospetto di incostituzionalità, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato o di 10 utenti con almeno 500 post all' attivo, è passibile di giudizio presso la Corte Costituzionale.
    La Corte costituzionale se riscontrerà un comportamento incostituzionale nell' operato del Presidente della Camera o in quello del Presidente del Senato potrà ammonirli con una Censura Costituzionale, deliberata da almeno tre dei cinque giudici.


    Art. 16
    La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
    Nessuno può candidarsi contemporaneamente alle due Camere.



    Sezione II - La formazione delle leggi



    Art. 17
    La funzione legislativa è esercitata, con competenze diverse, dalle due Camere.


    Art. 18

    L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, oltre che a ciascun deputato della Camera stessa, nelle modalità indicate dal proprio regolamento interno.


    Art. 19

    Sono di esclusiva competenza legislativa della Camera tutti quei disegni di legge riguardanti le modifiche alla Costituzione, i Progetti di legge ordinari che regolamentano il gioco,la legge elettorale, il Question-Time di attualità politica e tutte quelle attività da proporre e da svolgere nell'ambito del forum di politicainrete.net.
    E' di esclusiva competenza del Governo l'organizzazione della propria struttura interna e attività.


    Art. 20
    L' iniziativa delle leggi appartiene ai Senatori per quanto riguarda il Senato,e al Governo nelle modalità indicate nel regolamento interno del Senato.


    Art. 21
    Sono di esclusiva competenza legislativa del Senato tutti quei disegni di legge riguardanti la politica reale e in generale: la politica nazionale e internazionale, l' ordinamento della società, i temi etici, sociali, i diritti e i doveri civili.


    Art. 22

    Il Governo in carica potrà presentare al Senato, attraverso un suo esponente nella misura e nei tempi indicati dal regolamento interno del Senato, un progetto di legge riguardante le materie di competenza del Senato.

    Art. 23

    Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi ordinarie, mediante la proposta da parte di almeno 15 forumisti(con almeno 100 post all' attivo) di un progetto di legge redatto in articoli, da presentarsi alla Camera o al Senato a seconda della specifica competenza.
    La legge ordinaria stabilisce le modalità di presentazione delle leggi ad iniziativa popolare.


    Art. 24

    Il regolamento interno di ciascun ramo del Parlamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza da parte della camera di competenza tramite voto a maggioranza semplice.


    Art. 25

    Le leggi sono promulgate dal Presidente di PIR entro dieci giorni dall'approvazione.
    Il Presidente di PIR, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiederne una nuova deliberazione.
    Se la Camera del Parlamento che ha approvato la legge l'approva nuovamente , questa deve essere promulgata obbligatoriamente dal Presidente.
    Nel caso in cui il Presidente non adempia al suo compito entro la fine del terzo giorno dall'approvazione della Camera, questa funzione verrà temporaneamente esercitata dal vice Presidente, o dal guardasigilli.


    Art. 26

    È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano:

    30 cittadini fino a 2000 utenti attivi,
    45 cittadini da 2001 a 5000 utenti attivi,
    60 cittadini sopra i 5000 utenti attivi.

    Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere le due camere del Parlamento. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di forumisti maggiore o uguale al 30% del totale di quelli che hanno votato alle ultime elezioni presidenziali valide (in caso di numero decimale, tale numero va approssimato per difetto), e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
    La legge determina le modalità di attuazione del referendum.




    TITOLO III


    IL PRESIDENTE DI POLITICAINRETE.NET




    Art. 27

    Il Presidente di politicainrete.net vigila sul rispetto della Costituzione.
    Mediante il suo arbitrato assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato.
    È simbolo dell’indipendenza nazionale, della integrità del territorio, del rispetto degli accordi della Comunità e dei trattati.
    È il primo rappresentante del gioco verso l'Amministrazione e l'esterno.
    Può inviare messaggi alle Camere.
    Promulga le leggi nei modi indicati dalla Costituzione e dalla legge ordinaria ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
    Conferisce le onorificenze del forum, che sono istituite con legge ordinaria.


    Art. 28

    II Presidente di politicainrete.net è eletto per sei mesi a suffragio universale diretto, a maggioranza assoluta dei voti espressi.
    Se tale maggioranza non viene conseguita al primo turno,si procede a ballottaggio tra i due candidati Presidenti più votati, nel quattordicesimo giorno seguente.
    Contestualmente alla propria candidatura, coloro che concorrono alla Presidenza dichiarano i propri candidati vicepresidente.


    Art. 29

    Non possono ricandidarsi a Presidente di politicainrete.net, i forumisti già eletti consecutivamente due volte nelle precedenti elezioni presidenziali allo stesso incarico presidenziale. Essi torneranno nuovamente candidabili dopo una legislatura completa (6 mesi).


    Art. 30

    Il Presidente di politicainrete.net, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla nazione e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. Il testo del giuramento è stabilito con legge ordinaria dalla Camera.


    Art. 31

    Il Presidente di politicainrete.net nomina il Primo Ministro dopo consultazioni separate con i Presidenti delle due camere e con i rappresentanti dei partiti pirriani.
    Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche e consultabili in un apposito thread sul Forum.



    Art. 32

    Il Presidente di politicainrete.net accetta le dimissioni del Governo presentategli dal Primo Ministro.
    Su proposta del Primo Ministro nomina e revoca gli altri membri del Governo.


    Art. 33
    La nomina del Primo Ministro deve perseguire scrupolosamente, nei limiti del possibile la necessità che esso abbia una maggioranza parlamentare che lo sostenga e che gli conceda la fiducia in entrambe le camere.
    Se l' operato del Presidente di Politicainrete non è conforme a questa linea, esso, per mezzo di denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato, è passibile di giudizio presso la Corte Suprema e, se ritenuto da essa colpevole di seguire un disegno incostituzionale, punito con una censura costituzionale.



    Art. 34

    Se per tre volte consecutivamente un Primo Ministro, anche diverso di volta in volta, nominato dal Presidente di Politicainrete.net non ottiene la fiducia sia alla Camera che al Senato, il Presidente di Politicainrete.net assume lui stesso il ruolo di Capo del Governo e nomina un esecutivo di comune accordo con i partiti politici eletti in Parlamento cercando di riunire intorno a se la più ampia maggioranza trasversale possibile per garantire la continuità di governo fino alla conclusione della legislatura.


    Art. 35
    Se una maggioranza politica in entrambe le Camere si costituisce intorno a un Primo Ministro mentre il Presidente di Politicainrete.net ha assunto il ruolo di Capo del Governo, quest'ultimo è tenuto a dimettersi dall' incarico una volta che il candidato primo ministro e il suo governo abbiano ottenuto la fiducia dei due rami del Parlamento.


    Art. 36

    Il voto di fiducia dovrà essere autorizzato dal Presidente di Politicainrete.net dietro richiesta pubblica del candidato primo Ministro.
    Il Presidente di Politicainrete.net prima di concederlo dovrà, dopo aver consultando i Presidenti delle due camere, stabilire se la richiesta ha un riscontro reale nelle camere.
    Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche.
    Il Presidente che non ottempera a quanto stabilito dal presente articolo è passibile di censura costituzionale da parte della Corte Costituzionale.


    Art. 37
    Il Presidente di politicainrete.net, sentito il parere vincolante dei presidenti delle due camere, nomina inoltre il Governatore della Banca Centrale.
    La legge ordinaria stabilisce i compiti, i poteri e il mandato del Governatore della Banca Centrale.

    Art. 38
    Le funzioni del Presidente di Politica In Rete, in caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal vice Presidente.
    In caso di impedimento permanente ( Ban definitivo o superiore al termine della fine della legislatura ) destituzione o dimissioni del Presidente di Politica In Rete, il Vice Presidente assumerà la carica di Presidente fino al termine del mandato presidenziale e come primo atto nominerà un nuovo vice Presidente proposto dalla coalizione che ha sostenuto il Presidente uscente.


    Art. 39

    Se l' operato dei Presidente di Politicainrete.net è sospetto di incostituzionalità, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato o di 10 utenti con almeno 500 post all' attivo, è passibile di giudizio presso la Corte Costituzionale.
    La Corte Suprema se riscontrerà un comportamento incostituzionale, potrà ammonirlo con una Censura Costituzionale deliberata a maggioranza della stessa.
    Il Presidente di Politicainrete.net decade dal proprio incarico alla terza censura Costituzionale attribuitagli dalla Corte costituzionale.
    In caso di grave incostituzionalità, tale da delineare un vero e proprio attentato alla Costituzione, la Corte Costituzionale può comunque dichiararne l'immediata decadenza. In tal caso il giudizio deve essere espresso all'unanimità dai 5 giudici.
    Il presidente di Politicainrete.net, una volta decaduto, non può più assumere incarichi pubblici per tutta la durata della legislatura.



    Art. 40

    Il Presidente di Politicainrete.net può essere destituito anche per mezzo di una mozione motivata di Censura Parlamentare avanzata da almeno 10 fra Senatori e Deputati e approvata in entrambe le camere con una maggioranza speciale dei 3/5 dei presenti.
    Fra una Censura Parlamentare e un’altra debbono trascorrere almeno 30 giorni.



    TITOLO IV



    IL GOVERNO



    Art. 41
    Il potere esecutivo spetta esclusivamente al Consiglio dei Ministri.
    Il consiglio dei Ministri è retto dal Primo Ministro che una volta insediato assume le funzioni di Capo del Governo.
    Il Primo Ministro viene nominato dal Presidente di PIR nei modi e nelle forme stabilite dalla Costituzione.
    Il Primo Ministro e i vari Ministri, prima di assumere le rispettive funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente di Politicainrete.net.

    Art. 42
    Il Primo Ministro potrà istituire i dicasteri che ritiene più opportuni per svolgere al meglio il suo programma di governo.

    Art. 43
    In entrambi i rami del Parlamento può essere proposta una mozione di sfiducia al Governo in carica o ad un singolo Ministro. La mozione di sfiducia per essere messa al voto deve recare la firma di almeno 5 membri di ciascuna Camera.
    Entro 5 giorni dalla presentazione della mozione devono essere convocate entrambe le Camere per deliberare sulla fiducia al Governo o al Ministro.
    Un Ministro, che per un qualsiasi motivo si è dimesso o ha subito una sfiducia, per essere nominato nuovamente Ministro durante la stessa legislatura deve passare obbligatoriamente attraverso un voto di fiducia dei due rami del Parlamento.
    Il voto contrario, su una proposta di legge del Governo, di almeno un ramo del parlamento non implica l’obbligo di dimissioni.

    Art. 44
    In caso di dimissioni del Governo, il Presidente di Politicainrete.net dovrà procedere secondo gli articoli 26 , 27 e 28, e, a seconda dei casi, nominare un nuovo Primo Ministro o in alternativa guidare lui stesso un esecutivo tecnico, trovando un accordo condiviso con tutti i partiti, fino a che non ci saranno le premesse per un nuovo governo politico sostenuto da una maggioranza parlamentare.


    Art. 45
    Sono di competenza ministeriale i regolamenti di attuazione delle leggi ordinarie dove se ne presenta la necessità.
    Il regolamento emanato con decreto del Ministero competente deve conformarsi alle finalità della legge guida e alle norme costituzionali.
    La Corte Costituzionale deve valutare preventivamente su richiesta e/o giudicare in caso di ricorso sulla legittimità dei regolamenti.


    Art. 46
    Il Capo del Governo in carica dirige la politica del Governo e ne è responsabile.
    Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
    I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e, individualmente ,degli atti dei loro dicasteri.


    Art. 47

    Il Governo dovrà riunirsi in Consiglio pubblico, almeno una volta ogni trenta giorni, per esercitare le sue funzioni , nei modi e nei tempi stabiliti dal suo regolamento interno. Tale regolamento dovrà essere redatto e approvato alla prima seduta utile.
    Il regolamento emanato dal Capo del Governo deve conformarsi alle norme costituzionali.
    La Corte Costituzionale può valutare la legittimità del regolamento interno del Consiglio dei ministri su richiesta di qualsiasi deputato o senatore e giudicarne la sua costituzionalità.




    TITOLO V



    GARANZIE COSTITUZIONALI





    Sezione I - La Corte Costituzionale



    Art. 48

    E’ Istituita la Corte Costituzionale di Politicainrete, che svolgerà le proprie funzioni nell’apposito Forum denominato “Corte Costituzionale”.


    Art. 49
    La Corte Costituzionale è composta da 3 Giudici il cui mandato ha durata di 6 mesi. Gli interessi generali dell’ordinamento sono difesi in giudizio dall'Avvocato Generale o dal suo Vice.


    Art. 50
    Sino a quando non saranno riuniti i nuovi membri della Corte Costituzionale i precedenti vedranno prorogati i loro poteri.


    Art. 51
    La Camera elegge la terna di Giudici Costituzionali a maggioranza dei 3/4 dei componenti per le prime due sedute e dei 2/3 dei componenti a partire dalla terza seduta.
    In diversa votazione, la Camera elegge la coppia Avvocato Generale e Vice Avvocato Generale, con la stessa maggioranza.
    Le procedure per la nomina dei Giudici e dell'Avvocato Generale e del suo Vice hanno inizio 15 giorni prima della scadenza del mandato dei precedenti. Fino alla nuova elezione, e comunque fino alla scadenza, sono prorogati i poteri dei precedenti componenti.


    Art. 52
    Uno dei Giudici, l'Avvocato Generale o il suo Vice può essere rimosso con un voto della Camera che esprima la stessa maggioranza che lo ha eletto.
    Decade altresì dall’incarico per dimissioni, sospensione superiore ai 30 giorni, assenza superiore ai 30 giorni, o ban.
    Viene sostituito mediante un voto della Camera che si esprima con la stessa maggioranza che aveva eletto il componente da sostituire. In caso di mancata elezione per tre volte del componente subentrante, lo stesso viene designato dal Presidente di PIR, nel rispetto del criterio con cui il sostituendo era stato a suo tempo eletto.


    Art. 53
    La Corte Costituzionale ha diritto di delibera solo in presenza dell’apposito numero legale necessario (minimo 3 giudici). I voti di astensione non contano ai fini del risultato finale, ma vengono conteggiati per il numero legale. In caso di parità fra i voti favorevoli e i voti contrari, o di astensione unanime dei votanti, l'esito della votazione è negativo.



    Sezione II - L' indipendenza del giudiziario




    Art. 54

    I Giudici sono soggetti soltanto alla legge, devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare , né possono dichiararsi impossibilitati a decidere o in altro modo denegare giustizia al ricorrente.


    Art. 55
    Nessuna disposizione normativa in materia di procedura intervenuta fra l’inizio ed il termine di un procedimento specifico potrà essere applicata ad esso.


    Art. 56
    L’ufficio di Giudice della Corte Costituzionale e quello di Avvocato Generale o Vice Avvocato Generale sono incompatibili con l’accettazione di qualsiasi altra carica istituzionale o della dirigenza di movimenti politici. Il non rispetto di questo articolo comporta immediata decadenza dalla carica.



    Sezione III - Il Presidente della corte



    Art. 57
    La Corte Costituzionale elegge fra i suoi membri un Presidente, secondo le norme stabilite dal Regolamento interno. Il Presidente ha l’obbligo di aprire, appena insediato, un thread che conterrà le sentenze emesse nel corso del proprio mandato.


    Art. 58
    In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume provvisoriamente le sue funzioni il Giudice con maggior numero di messaggi.



    Art. 59

    Il Regolamento interno della Corte Costituzionale è adottato dalla Corte stessa a maggioranza.




    Sezione IV - Competenze della corte.




    Art. 60
    Competenze relative al Forum Transatlantico : la Corte Costituzionale valuta i ricorsi sull’incostituzionalità delle leggi o sulle violazioni delle leggi ordinarie da parte degli attori del gioco secondo quanto disposto dalla Costituzione vigente.



    Sezione V - Requisiti per adire la Corte.




    Art. 61

    Possono presentare ricorso alla Corte Costituzionale, per controversie relative al funzionamento del Forum Transatlantico, dieci membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento della sottoscrizione del ricorso, almeno 500 messaggi o i responsabili ufficiali di un partito. Possono, altresì, proporre ricorso i singoli parlamentari e il Presidente di Politicainrete.net.


    Art. 62

    Il Regolamento interno prevede le forme ei limiti circa la manifesta infondatezza per la proposizione dei ricorsi alla Corte Costituzionale e l'udienza di Ammissibilità, le modalità di svolgimento dei lavori e i sistemi per la redazione delle sentenze e dei decreti.



    Sezione VI - I poteri del Procuratore Generale



    Art. 63
    In ogni udienza della Corte Costituzionale, sia essa istruttoria o di merito, è facoltà dell'Avvocato Generale (ed in sua assenza del sostituto) intervenire ed esporre le proprie considerazioni giuridiche sul caso concreto in confronto dialettico con i Giudici e le parti (se presenti), egli rappresenta l'interesse della Comunità alla corretta applicazione del diritto.



    Art. 64

    In ogni udienza della Corte Costituzionale è obbligo dell'Avvocato Generale intervenire, esporre e sostenere le altrui considerazioni giuridiche sul caso concreto in confronto dialettico con i Giudici e le parti (se presenti) ove le seguenti istituzioni decidano di porle all'attenzione della Corte: Presidenza di Politicainrete.net, Presidenza del Congresso, Presidenza del Senato, Ministeri, Presidenza di organi interni della Camera e del Senato di Politicainrete.net previsti dal Regolamento. L'Avvocato ha la facoltà di integrare le altrui considerazioni, salvo che ne sia richiesta l'esclusiva trasmissione da parte dell'Istituzione.


    Art. 65

    Nessuna fra le istituzioni elencate al comma 4 ( verificare se è corretto), a meno che sia parte in causa o testimone audita, può intervenire nelle udienze se non per mezzo dell'Avvocato. Le modalità operative ed i termini per la comunicazione delle memorie, le sanzioni per l'Avvocato inadempiente, sono previsti dalla legge sul Regolamento della Corte.


    Art. 66

    Nei casi, tassativamente previsti dalla legge, per cui l'Avvocato abbia un evidente e grave conflitto di interesse con una parte del ricorso, o coincida con essa, egli è sostituito dal sostituto. Ove anche il sostituto sia in conflitto di interessi l'Avvocato potrà compiere il suo lavoro esclusivamente ai sensi del comma 4 e senza aggiungere proprie considerazioni a quanto affidatogli dalle istituzioni.



    Sezione VII - Le sentenze della corte.




    Art. 67

    Contro le sentenze della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.


    Art. 68

    La Corte Costituzionale delibera con sentenza sui ricorsi presentati. La sentenza ha efficacia vincolante dal momento della sua delibera. Deve essere pubblicata ad opera del Ministro della Giustizia entro 5 giorni dalla sua deliberazione. L'efficacia della pubblicazione è meramente dichiarativa.


    Sezione VIII - Revisione della Costituzione. Leggi Costituzionali.



    Art. 69

    La Costituzione potrà essere modificata attraverso disegni di legge di modifica costituzionale, presentati, alla Camera, dal Governo o dai Deputati stessi, nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal regolamento interno alla stessa Camera.


    Art. 70

    Ogni disegno di legge di modifica costituzionale, compresi quelli del governo, per essere legittimamente presentato, necessita della firma di almeno 6 Deputati.


    Art. 71

    I disegni di legge di modifica costituzionale approvati dalla Camera hanno bisogno di una seconda approvazione al Senato.
    Il Senato può solo approvare e respingere ma non può emendare.
    Nel caso che un disegno di legge di modifica costituzionale venga respinto dal Senato, esso tornerà alla Camera dove si potranno approvare nuove modifiche al testo già approvato e quindi eventualmente rinviarlo al Senato per l' approvazione definitiva.


    Art. 72

    Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento riguardanti disegni di legge di modifica costituzionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza speciale dei 2/3 dei presenti.







    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


    Art. 73
    All’avvio della prima Legislatura saranno considerati in vigore i regolamenti interni della Camera e del Senato redatti e approvati dal' Assemblea Costituzionale che non potranno essere modificati se non dopo i primi 30 giorni di legislatura dai rispettivi organi di competenza.


    Art. 74
    Fino all'insediamento della Corte Costituzionale di Politicainrete, che avrà luogo in seguito alle elezioni che si terranno in corrispondenza della prima domenica successiva al raggiungimento della soglia di metà della prima legislatura, in via del tutto eccezionale e transitoria i poteri e le funzioni della Corte Costituzionale saranno esercitati dal Collegio dei Probiviri composto dai seguenti forumisti:

    -Aganto (Amministratore)
    -Nicola (Amministratore)
    -Templares (Amministratore)
    -Venom (Amministratore)
    -Eric Draven ( Pubblico Ministero del sito)


    Art. 75
    Il Collegio dei Probiviri si esprimerà con sentenza. Essa verrà adottata a maggioranza assoluta e con voto segreto. La sentenza sarà insindacabile, vincolante ed immediatamente esecutiva nei confronti di tutte le istituzioni e tutti i forumisti del Forum.


    Art.76
    In generale, tutte le cariche aventi ruolo e funzione pubblica decadono qualora siano accertate le seguenti condizioni:

    1- Ban definitivo;
    2- Sospensione superiore ai 20 giorni;
    3- Assenza non giustificata ai propri doveri d'ufficio e alle riunioni del proprio organo per più di 30 giorni;
    4- Dimissioni volontarie.

    Restano comunque valide, e immediatamente applicabili, le disposizioni specifiche in materia di decadenza previste dalla presente Carta per alcune determinate cariche pubbliche.

 

 

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