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  1. #41
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    Predefinito Rif: VII Seduta Assemblea Costituente di PiR

    ma la votazione dovrebbe essere chiusa ??
    Our revenge will be the laughter of our children
    Robert Gerard "Bobby" Sands

  2. #42
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    Predefinito Rif: VII Seduta Assemblea Costituente di PiR

    si, dovrebbero essere chiuse da ieri
    Antifascista, cattolico-democratico, contrario al principio "destro" di "limite e conservazione" e sostenitore del principio di "non appagamento", dunque, di centrosinistra!

  3. #43
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    Predefinito Rif: VII Seduta Assemblea Costituente di PiR

    Daniele ha qualche problema con la connessione.
    "REPUBLICAN IN NAME ONLY"

  4. #44
    Liberale Cattivo
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    Predefinito Rif: VII Seduta Assemblea Costituente di PiR

    Citazione Originariamente Scritto da Ike Visualizza Messaggio
    Daniele ha qualche problema con la connessione.


    Si chiudo io la votazione.

    Domani a mezzogiorno riprenderemo i lavori di questa seduta, seguendo le disposizioni della mozione Zulux.

    Vi chiedo pertanto di iniziare a riorganizzare le vostre proposte... ma non iniziate a postarle da subito per favore, ma solo dietro precisa richiesta della presidenza in quanto vogliamo trattare un argomento di legge per volta e non tutti insieme.




    Intanto comunico che la mozione Supermario è stata approvata con 12 voti a favore e 1 astenuto.


    Pertanto da oggi useremo questo nuovo criterio appena approvato per le nostre future votazioni.


    Grazie a domani.
    Ultima modifica di Supermario; 09-10-09 alle 22:30
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  5. #45
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    Predefinito Rif: VII Seduta Assemblea Costituente di PiR

    Visto che Daniele continua ad avere problemi tecnici continuo io i lavori dopo aver preso accordi con il Presidente della AC.



    Passiamo al prossimo punto, ovvero quello della presentazione delle bozze costituzionali secondo quanto approvato con la mozione Zulux:



    Mozione Zulux

    - Attraverso un voto democratico a maggioranza semplice (se occorre anche usando il doppio turno, fra le due proposte con maggiore consenso ) scegliamo le bozze base fra quelle presentate sulle quali poi fare tutti gli eventuali emendamenti e modifiche

    Si attenda fino al 25 di Settembre la presentazione di bozze riguardanti i temi che sono stati trattati nei tavoli di lavoro, divisi nelle quattro categorie che abbiamo deciso di trattare per prime.

    1) Proposte Corte costituzionale
    2) Proposte forma istituzionale ( governo-Presidente-camere )
    3) Proposte Regolamenti interni Senato e Camera.
    4) Proposte Legge iscrizione partiti - Legge elettorale

    Poi il Presidente dell'AC proceda con le votazioni che permetteranno la scelta delle quattro bozze principali, dopodiché verranno calendarizzate le discussioni e le votazioni di eventuali emendamenti.

    Finito il lavoro degli emendamenti si procederà ad approvare definitivamente quanto prodotto con il voto di maggioranza richiesto dalla amministrazione


    Fate attenzione, chiedo agli autori delle bozze riguardanti i quattro punti sopra elencati di presentarle in questo thread specificando sempre per cortesia di quale gruppo fanno parte ( 1,2,3,4 ).

    Ex. Proposta 2) Supermario-Daniele

    E il testo di seguito.



    ATTENZIONE !


    Chi intende fare degli emendamenti alle bozze presentate ricordo che non bisogna farlo ora !!

    Prima ne scegliamo una per gruppo senza emendarla.

    Una volta stabilite le quattro bozze basi, solo allora passeremo agli emendamenti, non prima.

    Per la presentazione delle bozze concedo 48 ore a partire da adesso, poi procederemo alle votazioni secondo il sistema approvato con la mozione "Supermario".



    Mozione Supermario


    Onde evitare una crisi istituzionale sempre più incombente e deleteria per il futuro del gioco, questa assemblea predispone che da ora in avanti si usi il seguente sistema di approvazione per le proposte, mozioni, emendamenti, bozze costituzionali:


    Art. 1
    Le deliberazioni della assemblea costituente non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti.

    Art. 2
    L' approvazione finale della nuova Costituzione dovrà in ogni caso seguire le indicazioni dalla amministrazione di politicainrete.net





    Se qualcuno ha dubbi sulla procedura lo faccia pure presente.
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  6. #46
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    Predefinito Rif: VII Seduta Assemblea Costituente di PiR

    Proposta 2) Supermario/Daniele


    Emandata da LR e da PCF

    Accolti cambiamenti PDL-Zulux

    Integrata con bozza corte costituzionale LIBERAMENTE.

    Corretta da Ronnie.



    + Proposta 1) LIBERAMENTE











    v.2.3

















    PREAMBOLO










    ( da inserire bozza )











    Parte prima: Diritti e doveri dei cittadini.








    TITOLO I

    RAPPORTI CIVILI








    ( da inserire bozza )








    TITOLO II

    RAPPORTI POLITICI







    ( da inserire bozza )













    Parte seconda: Ordinamento del gioco.







    TITOLO I

    IL PARLAMENTO






    Sezione I - Le Camere




    Art. 1
    Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato.


    Art. 2
    La Camera dei Deputati ed il Senato sono eletti a suffragio universale e diretto.

    Il numero dei deputati per ciascuna camera è variabile a seconda del numero dei votanti alle elezioni nel seguente modo:

    13 eletti fino a 200 voti validi.
    15 eletti da 201 fino a 400 voti validi.
    17 eletti da 401 fino a 600 voti validi.
    19 eletti da 601 fino a 800 voti validi.
    21 eletti da 801 voti a 1000 voti validi.
    25 eletti da 1001 voti in poi.

    Sono eleggibili per la Camera dei Deputati tutti i forumisti con almeno 250 post, e con almeno 500 post per il Senato.


    Art. 3
    la Camera dei Deputati e il Senato sono eletti per sei mesi, da conteggiarsi al netto delle pause istituzionali così come disposte dalla legge ordinaria.
    La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non nei casi previsti dalla legge.


    Art. 4
    Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro 30
    giorni dalla fine delle precedenti. la prima riunione ha luogo non oltre il 15 giorno dalle elezioni.
    Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.


    Art. 5
    Ciascuna Camera modifica o adotta il proprio regolamento interno a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.
    Il regolamento emanato con decreto dei presidenti dei rispettivi rami del Parlamento, deve conformarsi alle norme costituzionali.
    La Corte Costituzionale può valutare preventivamente su richiesta o giudicare su ricorso la legittimità dei regolamenti.
    E' garantito il diritto di parola ai forumisti non congressisti nelle forme stabilite dal regolamento interno di ciascuna Camera.
    Le deliberazioni di ciascuna Camera del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
    I membri del governo, anche se non fanno parte delle camere, hanno diritto, e se richiesti,obbligo di partecipare alle sedute.


    Art. 6

    Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'ufficio di presidenza secondo le disposizioni del regolamento interno.


    Art. 7

    Sia il Presidente della Camera dei Deputati che il Presidente del Senato, sono eletti con una maggioranza speciale di due terzi dei presenti valida per le prime due sedute.
    Dal terzo scrutinio in poi l' elezione del Presidente del Congresso e del Presidente del Senato richiederà la sola maggioranza semplice dei presenti.


    Art. 8

    Il Presidente della Camera dei Deputati, il Presidente del Senato e i loro rispettivi uffici di Presidenza, possono essere destituiti con una mozione motivata, approvata con una maggioranza di due terzi dei presenti, presentata firmata da almeno cinque Deputati per quanto riguarda la destituzione del Presidente della Camera dei Deputati e da altrettanti Senatori per quanto riguarda la destituzione del Presidente del Senato.

    I Deputati e i Senatori che mancheranno all' appello per quattro udienze consecutive, senza una valida giustificazione da presentare prima della quarta assenza, decadranno.
    Saranno sostituiti dai primi non eletti della propria lista elettorale, o nell' impossibilità di farlo dal primo avente diritto preso dai non eletti delle altre liste.


    Art. 9

    Se l' operato del Presidente di una delle due Camere è sospetto di anti-costituzionalità, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato o di 10 utenti con almeno 500 post all' attivo, è passibile di giudizio presso la Corte Costituzionale.
    La Corte Suprema se riscontrerà un comportamento anti-costituzionale nell' operato del Presidente della Camera dei Deputati o in quello del Presidente del Senato potrà ammonirli con una Censura Costituzionale, deliberata a maggioranza di tre quinti.
    Il Presidente della Camera dei Deputati e il Presidente del Senato decadano dal loro incarico alla terza censura Costituzionale decretata da parte della Corte Costituzionale.


    Art. 10

    La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
    Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.





    Sezione II - La formazione delle leggi





    Art. 11

    La funzione legislativa è esercitata, con competenze diverse, dalle due Camere.


    Art. 12

    L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, oltre che ad ciascun deputato della Camera dei Deputati stessa, nelle modalità indicate nel proprio regolamento interno.


    Art. 13

    Sono di esclusiva competenza legislativa della Camera dei Deputati tutti quei disegni di legge riguardanti le modifiche alla Costituzione, Progetti di legge ordinari che regolamentano il gioco, legge elettorale, Question-Time di attualità politica e tutte quelle attività da proporre e da svolgere nell'ambito del forum di politicainrete.net.
    E' di esclusiva competenza del Governo l'organizzazione della propria struttura interna e attività.


    Art. 14

    L' iniziativa delle leggi appartiene ai Senatori per quanto riguarda il Senato, e al Governo nelle modalità indicate nel regolamento interno del Senato.


    Art. 15

    Sono di esclusiva competenza legislativa del Senato tutti quei disegni di legge riguardanti la politica reale in generale, la politica nazionale e internazionale, l' ordinamento della società, i temi etici, i diritti e i doveri civili.


    Art. 16

    Il Governo in carica potrà presentare al Senato, attraverso un suo membro, un progetto di legge articolato riguardanti le materie di competenza del Senato, nella misura e nei tempi indicati dal regolamento interno del Senato.


    Art. 17

    Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi ordinarie, mediante la proposta, da parte di almeno 15 forumisti, con almeno 100 post all' attivo, di un progetto di legge redatto in articoli, da presentare alla Camera dei Deputati o al Senato a seconda della specifica competenza.
    La legge ordinaria stabilisce le modalità di presentazione delle leggi ad iniziativa popolare.


    Art. 18

    Il regolamento interno di ciascun ramo del Parlamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza da parte della camera di competenza tramite voto a maggioranza semplice.


    Art. 19
    Le leggi sono promulgate dal Presidente di PIR entro quindici giorni dall'approvazione.
    Il Presidente di PIR, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
    Se la Camera del Parlamento che ha approvato la legge, l'approva nuovamente , questa deve essere promulgata obbligatoriamente dal Presidente.
    Nel caso in cui il Presidente non adempia entro la fine del terzo giorno dall'approvazione della Camera, provvede il vice Presidente, o il guardasigilli.


    Art. 20
    È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono sessanta cittadini.
    Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere le due camere del Parlamento.
    La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
    La legge determina le modalità di attuazione del referendum.





    TITOLO II


    IL PRESIDENTE DI POLITICAINRETE.NET




    Art. 21
    Il Presidente di politicainrete.net vigila sul rispetto della Costituzione.
    Mediante il suo arbitrato, assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato. È simbolo della indipendenza nazionale, della integrità del territorio, del rispetto degli accordi della Comunità e dei trattati. È il primo rappresentante del gioco verso l'Amministrazione e l'esterno.
    Può inviare messaggi alle Camere.
    Promulga le leggi nei modi indicati dalla Costituzione e dalla legge ordinaria ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
    Conferisce le onorificenze del forum, che sono istituite con legge ordinaria.


    Art. 22
    II Presidente di politicainrete.net è eletto per sei mesi a suffragio universale diretto, a maggioranza assoluta dei voti espressi.
    Se tale maggioranza non viene conseguita al primo turno,si procede a ballottaggio tra i due candidati Presidenti più votati al primo turno, nel quattordicesimo giorno seguente.
    Il secondo candidato che ha ottenuto più voti dopo il candidato eletto Presidente, assume la carica di vicepresidente.


    Art. 23
    Non possono ricandidarsi a Presidente di politicainrete.net, i forumisti già eletti consecutivamente due volte nelle precedenti elezioni presidenziali allo stesso incarico presidenziale. Essi torneranno nuovamente candidabili dopo una legislatura completa (6 mesi)


    Art. 24

    Il Presidente di politicainrete.net, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla nazione e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.Il testo del giuramento è stabilito con legge ordinaria dalla Camera dei Deputati.


    Art. 25

    Il Presidente di politicainrete.net nomina il Primo Ministro dopo consultazioni separate con i Presidenti delle due camere e con i rappresentanti dei partiti pirriani.
    Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche in un apposito thread sul Forum.


    Art. 26

    Il Presidente di politicainrete.net accetta le dimissioni del Governo presentategli dal Primo Ministro.
    Su proposta del Primo Ministro nomina e revoca gli altri membri del Governo.


    Art. 27

    La nomina del Primo Ministro deve perseguire scrupolosamente, nei limiti del possibile, la necessità che esso abbia una maggioranza parlamentare che lo sostenga e che gli conceda la fiducia in entrambi le camere.
    Se l' operato del Presidente di Politicainrete non è conforme a questa linea, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato, è passibile di giudizio presso la Corte Suprema e, se ritenuto da essa colpevole di seguire un disegno incostituzionale, punito con una censura incostituzionale.



    Art. 28

    Se per tre volte consecutivamente un Primo Ministro, anche diverso di volta in volta, nominato dal Presidente di Politicainrete.net non ottiene la fiducia sia al Congresso che al Senato, il Presidente di Politicainrete.net assume lui stesso il ruolo di Capo del Governo e nomina un esecutivo di comune accordo con i partiti politici eletti in Parlamento cercando di riunire intorno a se la più ampia maggioranza trasversale possibile per garantire la continuità di governo fino alla conclusione della legislatura.


    Art. 29
    Se una maggioranza politica in entrambe le Camere si costituisce intorno a un Primo Ministro mentre il Presidente di Politicainrete.net ha assunto il ruolo di Capo del Governo, quest'ultimo è tenuto a dimettersi dall' incarico una volta che il il candidato primo ministro e il suo governo abbiano ottenuto la fiducia dei due rami del Parlamento.


    Art. 30

    Il voto di fiducia dovrà essere autorizzato dal Presidente di Politicainrete.net dietro richiesta pubblica del candidato primo Ministro.
    Il Presidente di Politicainrete.net prima di concederlo dovrà, consultando prima il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, stabilire se la richiesta ha un riscontro reale nelle camere oppure no, e agire di conseguenza.
    Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche.
    Il Presidente che non ottempera a quanto stabilito dal presente articolo è passibile di censura costituzionale alla Corte Costituzionale.


    Art. 31
    Il Presidente di politicainrete.net nomina inoltre il Governatore della Banca Centrale, sentito il parere vincolante dei presidenti delle due camere.
    La legge ordinaria stabilisce i compiti, i poteri e il mandato del Governatore.


    Art. 32

    Il Presidente di politicainrete.net nomina uno o più Cancellieri di Stato / Guardasigilli, consultandosi con i presidenti delle due Camere e sentito il parere vincolante della amministrazione di politicainrete.net.


    Art. 33

    Il Cancelliere di Stato sarà nominato, dalla amministrazione di politicainrete.net moderatore dei thread Camera e Senato e garantirà secondo il regolamento il normale svolgersi dei lavori, prenderà disposizioni dai Presidenti delle camere su come gestire i thread ufficiali della Camera dei Deputati e del Senato.


    Art. 34

    Le funzioni del Presidente di Politica In Rete, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal vice Presidente.
    In caso di impedimento permanente ( Ban definitivo o superiore al termine della fine della legislatura ) destituzione o di dimissioni del Presidente di Politica In Rete, il Vice Presidente diventa Presidente al posto del precedente fino al termine del mandato presidenziale e come primo atto nomina un nuovo vice Presidente proposto dalla coalizione che ha sostenuto, il Presidente uscente.


    Art. 35

    Se l' operato dei Presidente di Politicainrete.net è sospetto di anti-costituzionalità, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato o di 10 utenti con almeno 500 post all' attivo, è passibile di giudizio presso la Corte Costituzionale.
    La Corte Suprema se riscontrerà un comportamento anti-costituzionale, potrà ammonirlo con una Censura Costituzionale, deliberata a maggioranza della stessa.
    Il Presidente di Politicainrete.net decade dal proprio incarico alla terza censura Costituzionale da parte della Corte Costituzionale.


    Art. 36
    Il Presidente di Politicainrete.net può essere destituito anche per mezzo di una mozione motivata di Censura Parlamentare avanzata da almeno dieci fra Senatori e Deputati e approvata in entrambe le camere con una maggioranza speciale di 3/5 dei presenti.
    Fra una Censura Parlamentare e un altra debbano trascorrere almeno trenta giorni.





    TITOLO III

    IL GOVERNO



    Art. 37
    Il potere esecutivo spetta esclusivamente al Consiglio dei Ministri.
    Il consiglio dei Ministri è retto dal Primo Ministro che una volta insediato assume le funzioni di Capo del Governo.
    Il Primo Ministro viene nominato dal Presidente di PIR nei modi e nelle forme stabilite dalla Costituzione.
    Il Primo Ministro e i vari Ministri, prima di assumere le rispettive funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente di politicainrete.net.


    Art. 38
    Il Primo Ministro potrà istituire i dicasteri che ritiene più opportuno per svolgere al meglio il suo programma di governo.


    Art. 39
    In entrambi i rami del Parlamento può essere proposta una mozione di sfiducia al Governo in carica o ad un singolo Ministro. La mozione di sfiducia per essere messa al voto deve recare la firma di almeno 5 membri di ciascuna Camera.
    Entro 5 giorni dalla presentazione della mozione devono essere convocate entrambe le Camere per deliberare sulla fiducia al Governo o al Ministro.
    Un Ministro, che per un qualsiasi motivo si è dimesso o ha subito una sfiducia, per essere rinominato Ministro durante la stessa legislatura deve comunque in ogni caso passare obbligatoriamente da un voto di fiducia delle due camere del Parlamento.
    Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta di legge del Governo non implica obbligo di dimissioni.


    Art. 40
    In caso di dimissioni del Governo, il Presidente di Politicainrete.net dovrà procedere secondo gli articoli 26 - 27 e 28, quindi a seconda dei casi nominare un nuovo Primo Ministro o in alternativa guidare lui stesso un esecutivo tecnico fino a che non ci saranno le premesse per un nuovo governo politico.


    Art. 41
    Sono di competenza ministeriale i regolamenti di attuazione delle leggi ordinarie dove se ne fa esplicita richiesta.
    Il regolamento emanato con decreto del Ministero competente deve conformarsi alle finalità della legge guida e alle norme costituzionali.
    La Corte Costituzionale valutare preventivamente su richiestae o giudicare su ricorso la legittimità dei regolamenti.


    Art. 42

    Il Capo del Governo in carica dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.
    Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
    I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.


    Art. 43
    Il Governo dovrà riunirsi in Consiglio pubblico, almeno una volta ogni trenta giorni, per esercitare le sue funzioni, nei modi e nei tempi stabiliti dal suo regolamento interno, che dovrà essere redatto e approvato alla prima seduta utile.
    Il regolamento emanato dal Capo del Governo deve conformarsi alle norme costituzionali.
    La Corte Costituzionale può valutare preventivamente su richiesta o giudicare su ricorso la legittimità del regolamento.






    TITOLO IV

    GARANZIE COSTITUZIONALI





    Sezione I - La Corte Costituzionale



    Art. 44
    E’ Istituita la Corte Costituzionale di Politicainrete, che svolgerà le proprie funzioni nell’apposito Forum Corte Costituzionale.


    Art. 45
    La Corte Costituzionale è composta da 5 membri il cui mandato avrà durata di 9 mesi. Gli interessi generali dell’ordinamento sono difesi in giudizio dal Procuratore Generale e, in caso di assenza, vacanza, astensione, ricusazione dal Vice-Procuratore .


    Art. 46
    Sino a quando non saranno riuniti i nuovi membri della Corte Costituzionale i precedenti vedranno prorogati i loro poteri.


    Art. 47
    I membri della Corte Costituzionale e l’Avvocato Generale vengono eletti tra i forumisti che abbiano raggiunto i 500 messaggi dai cittadini di Politicainrete.net che abbiano maturato gli stessi requisiti elettorali stabiliti per le elezioni politiche.
    I due distinti thread di voto , relativi all’elezione dei magistrati giudicanti e di quelli inquirenti, sono aperti dall’Amministrazione di Politicainrete.net e la procedura elettorale ha durata di ore settantadue, con il metodo del sondaggio.
    Le elezioni si apriranno la prima domenica successiva al raggiungimento della soglia di metà legislatura. La data è individuata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di Politicainrete dal Presidente di Politicainrete.net entro trenta giorni dalla data del proprio insediamento.
    Nel trentesimo giorno precedente al voto il Presidente di Politicainrete.net convoca i comizi elettorali. Le candidature vanno presentate in apposito thread entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente al voto.
    Vengono eletti Magistrati giudicanti della Corte Costituzionale i primi cinque candidati più votati nel relativo thread . Viene eletto Procuratore generale il primo candidato più votato nel thread dedicato alla magistrature inquirente, mentre il secondo più votato sarà nominato Vice Procuratore generale.


    Art. 48

    I membri della Corte e l’Avvocato Generale possono essere rimossi dal Congresso per gravissimi motivi a maggioranza dei 3/4 dei votanti . Essi decadono dall’incarico anche per dimissioni, sospensione superiore ai 30 giorni, mancata partecipazione alle attività della Corte per 30 giorni, o banno operato dall’Amministrazione. In sostituzione del magistrato decaduto viene cooptato il primo tra i candidati non eletti.


    Art. 49

    Le decisioni della Corte Costituzionale devono essere prese da almeno tre dei cinque membri.




    Sezione II - L' indipendenza del giudiziario




    Art. 50
    I Giudici sono soggetti soltanto alla legge, devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare , nè possono dichiararsi impossibilitati a decidere o in altro modo denegare giustizia al ricorrente.


    Art. 51
    Nessuna disposizione normativa in materia di procedura intervenuta fra l’inizio ed il termine di un procedimento specifico potrà essere applicata ad esso.


    Art. 52
    L’ufficio di Giudice della Corte Costituzionale e quello di Avvocato Generale sono incompatibili con l’accettazione di qualsiasi altra carica istituzionale o della dirigenza di movimenti politici, che comporterebbe immediata decadenza.




    Sezione III - Il Presidente della corte




    Art. 53
    La Corte Costituzionale elegge fra i suoi membri un Presidente, secondo le norme stabilite dal Regolamento interno. Il Presidente ha l’obbligo di aprire, appena insediato, un thread che conterrà le sentenze emesse nel corso del proprio mandato.


    Art. 54
    In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume provvisoriamente le funzioni il Giudice con maggior numero di messaggi.



    Art. 55

    Il Regolamento interno della Corte Costituzionale è adottato dalla Corte a maggioranza.




    Sezione IV - Competenze della corte.




    Art. 56
    Competenze relative al Forum Transatlantico : La Corte Costituzionale valuta i ricorsi sull’incostituzionalità delle leggi o sulle violazioni delle leggi ordinarie da parte degli attori del gioco secondo quanto disposto dalla Costituzione vigente.



    Sezione V - Requisiti per adire alla corte.




    Art. 57

    Possono presentare ricorso alla Corte Costituzionale per controversie relative al funzionamento del Forum Transatlantico dieci membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento della sottoscrizione del ricorso, almeno cinquecento messaggi o i responsabili ufficiali di un partito. Possono, altresì, proporre ricorso ciascun Congressista e il Presidente di Politicainrete.net.


    Art. 58

    Il Regolamento interno prevede le forme , i limiti circa la manifesta infondatezza, per la proposizione dei ricorsi alla Corte Costituzionale e l'udienza di Ammissibilità, le modalità di svolgimento dei lavori e i sistemi per la redazione delle sentenze e dei decreti.



    Sezione VI - I poteri del Procuratore Generale



    Art. 59

    In ogni udienza della Corte Costituzionale, sia essa istruttoria o di merito, è facoltà dell'Avvocato Generale (ed in sua assenza del sostituto) intervenire ed esporre le proprie considerazioni giuridiche sul caso concreto in confronto dialettico con i Giudici e le parti (se presenti), egli rappresenta l'interesse della Comunità tutta alla corretta applicazione del diritto.


    Art. 60

    In ogni udienza della Corte Costituzionale è obbligo dell'Avvocato Generale intervenire, esporre e sostenere, le altrui considerazioni giuridiche sul caso concreto in confronto dialettico con i Giudici e le parti (se presenti) ove le seguenti istituzioni decidano di porle all'attenzione della Corte: Presidenza di Politicainrete.net, Presidenza del Congresso, Presidenza del Senato, Ministeri, Presidenza di organi interni del Congresso e del Senato di Politicainrete.net previsti dal Regolamento. L'Avvocato ha la facoltà di integrare le altrui considerazioni, salvo che ne sia richiesta l'esclusiva trasmissione da parte dell'Istituzione.


    Art. 61
    Nessuna fra le istituzioni elencate al comma 4, a meno che sia parte in causa o testimone audita, può intervenire nelle udienze salvo che tramite l'Avvocato, le modalità operative ed i termini per la comunicazione delle memorie, le sanzioni per l'Avvocato inadempiente, sono previsti dalla legge sul Regolamento della Corte.


    Art. 62

    Nei casi, tassativamente previsti dalla legge, per cui l'Avvocato abbia evidente grave conflitto di interesse con una parte, o coincida con essa, del ricorso egli è sostituito dal sostituto. Ove anche il sostituto sia in conflitto di interessi l'Avvocato potrà compiere il suo lavoro esclusivamente ai sensi del comma 4 e senza aggiungere proprie considerazioni a quanto affidatogli dalle istituzioni.



    Sezione VII - Le sentenze della corte.



    Art. 63
    Contro le sentenze della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.


    Art. 64
    Le sentenze sono pubblicate entro 5 giorni dall’emissione ad opera del Ministro della Giustizia, in sua assenza provvede qualsiasi moderatore. Una Sentenza ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.






    Sezione VIII - Revisione della Costituzione. Leggi Costituzionali.




    Art. 65

    La Costituzione potrà essere modificata attraverso disegni di legge di modifica costituzionale, presentati alla Camera dei Deputati dal Governo o dai Deputati stessi, nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal regolamento interno alla stessa Camera.


    Art. 66

    Ogni disegno di legge di modifica costituzionale, compresi quelli del governo, per essere legittimamente presentato, necessita della firma di almeno dieci Deputati.


    Art. 67
    I disegni di legge di modifica costituzionale approvati dalla Camera hanno bisogno di una seconda approvazione al Senato.
    Il Senato può solo approvare e respingere ma non può emendare.
    Nel caso che un disegno di legge di modifica costituzionale venga respinto dal Senato, esso tornerà alla Camera dei Deputati dove si potranno approvare nuove modifiche al testo già approvato e quindi eventualmente rinviarlo al Senato per l' approvazione definitiva.


    Art. 68
    Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento riguardanti disegni di legge di modifica costituzionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza speciale dei due terzi dei presenti.







    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI



    Art. 69
    Per tutta la durata della prima legislatura dal' approvazione di questa Costituzione, le cariche di Senatore e Deputato saranno compatibili ed eventualmente accumulabili.
    Finita la prima legislatura entrerà in regime l'articolo 10.


    Art. 70
    All avvio della prima Legislatura saranno considerati in vigore i regolamenti interni della Camera dei Deputati e del Senato redatti e approvati dal' Assemblea Costituzionale, e non potranno essere modificati se non dopo i primi 30 giorni di legislatura dai rispettivi organi di competenza.
    Ultima modifica di Defender; 14-10-09 alle 21:12
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  7. #47
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    Proposta 4) Legge elettorale - Supermario







    Legge elettorale per il Parlamento.




    Art. 1
    L' amministrazione del forum politicainrete.net, sentiti i rappresentanti politici, e le massime cariche dello Stato uscenti, proclama la data ufficiale delle elezioni.
    Stabilita la data entro 30 giorni si dovranno tenere le elezioni.


    Art. 2

    Il periodo nel quale svolgere la campagna elettorale è di venti giorni e terminerà il giorno prima delle elezioni.


    Art. 3
    Sono ammesse alla competizione elettorale le liste ufficialmente riconosciute secondo la normativa vigente.


    Art. 4
    Sono chiamati a votare tutti quei cittadini che al momento della proclamazione delle elezioni hanno almeno 150 post all' attivo e due mesi d' iscrizione al forum.


    Art. 5
    Le operazioni di voto della Camera dei Deputati e del Senato si svolgeranno in due separati trhead/sondaggio con scelta singola, allestiti e controllati dalla amministrazione del forum.

    Ogni rispettivo trhead/sondaggio dovrà contenere:

    - Fra le opzioni del sondaggio il nome per esteso delle liste regolarmente iscritti alle elezioni.
    Ci dovranno essere tanti opzioni sondaggio quanti sono le liste.

    - Nel primo post del Thread ( in ordine alfabetico ) dovranno essere riportati tutte le liste partecipanti.
    Per ognuna di esse ci dovrà essere il simbolo, il nome per esteso, una breve descrizione di massimo 25 righe di testo fornita all' amministrazione dai partiti stessi, e la rispettiva lista dei candidati.

    L' elettore se vorrà votare un partito dovrà sbarrare la rispettiva opzione nel sondaggio e avrà la possibilità di indicare, tramite un post, una preferenza fra i candidati presenti nella lista votata.

    Modifiche o correzioni successive annulleranno il voto di preferenza, mentre quello alla lista resterà valido comunque.


    Art. 6
    La durata del voto sarà di cinque giorni e sarà chiusa dalla amministrazione tramite l'apposita opzione presente nei sondaggi.


    Art. 7
    Il numero dei seggi verrà deciso secondo Costituzione e saranno distribuiti fra le liste seguendo un metodo proporzionale e utilizzando per il conteggio dei resti il quoziente "Hare".


    Art. 8
    Spetta alla amministrazione del forum divulgare tutti dati ufficiali delle elezioni e verificare eventuali cloni o scorrettezze.
    L' amministrazione può richiedere l'aiuto della commissione elettorale per svolgere i compiti richiesti.











    Proposta 4) Regolamento iscrizione liste e partiti - Supermario/Teddy









    Regolamento iscrizione liste e partiti







    Art. 1

    La partecipazione attiva alla vita politica della Comunità di Pir, il diritto di tutti i forumisti ad un veloce e proficuo accesso a tutte le informazioni del forum, sono principi essenziali degni di tutela giuridica costituzionale.

    Al fine di tale tutela, si istituisce il "Registro Ufficiale dei partiti e delle associazioni di Pir" che si compone di due sezioni.

    -La prima sezione denominata "Registro partiti politici" che riguarda i movimenti appunto politici che possono partecipare di diritto alle elezioni avendone i requisiti richiesti dalla costituzione.

    -La seconda sezione denominata "Registro libere associazioni" invece sarà riservata a tutte quelle associazioni politiche, culturali o sociali che non rispondono ai requisiti richiesti per essere iscritti nella prima sezione e quindi considerati di fatto partiti politici a tutti gli effetti.



    Art. 2
    Affinchè un partito politico possa essere considerato tale, e quindi iscritto nella prima sezione deve presentare entro 20 giorni prima dalla data stabilita per le elezioni quanto segue:

    * Nome ufficiale del partito
    * sigla ufficiale
    * Simbolo ufficiale
    * Carta dei valori
    * Lista iscritti con almeno cinque presenze.
    * thread istituzionale.

    Inoltre esso deve sottostare all'obbligo del rinnovo annuale delle iscrizioni, da effettuare entro il termine della legislatura in corso, nel thread del registro dei partiti.

    Il mancato rispetto di uno o più di questi criteri, comporta automaticamente l'iscrizione nel registro delle libere associazioni e l' esclusione dalla competizione elettorale.

    La permanenza nel registro delle libere associazioni non comporta nessun obbligo e rinnovo annuale.



    Art. 3
    E' competenza del Ministero degli Interni raccogliere tutti i dati forniti pubblicamente dai partiti politici negli appositi registri e comunicarli a sua volta alla commissione elettorale.


    Art. 4
    Entro tre giorni dalla proclamazione di nuove elezioni, dovrà essere formata una commissione elettorale, composta dai giudici costituzionali e da un rappresentante per ogni partito politico.

    La commissione elettorale si munirà di un regolamento interno alla prima seduta utile per stabilire come operare.

    Tale commissione dovrà restare attiva fino alla proclamazione dei risultati ufficiali rilasciati dalla amministrazione, dovrà collaborare con l' amministrazione nelle operazioni di voto e dovrà stabilire quali dei partiti politici iscritti nel registro hanno i criteri in regola per partecipare alle elezioni e quali no.



    Art. 5
    E' fatto divieto di utilizzare a fini elettorali simboli di partiti reali, se non previo autorizzazione della dirigenza di essi alla amministrazione del forum di Politicainrete.net.
    E' fatto divieto di utilizzare simboli e marchi di altri partiti politici virtuali e di altri movimenti politici iscritti nel "Registro Ufficiale dei partiti e delle associazioni di Pir", senza il consenso del Presidente del partito cui il simbolo appartiene.


    Art. 6
    Durante tutto il periodo della campagna elettorale, e' fatto divieto di presentarsi pubblicamente, di fare attività o propaganda politica, identificandosi come partito politico, fino a quanto non si è iscritti regolarmente al registro dei partiti politici.
    Ultima modifica di Defender; 13-10-09 alle 13:20 Motivo: Modifica del testo come da richiesta dell'Autore
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  8. #48
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    Predefinito Rif: VII Seduta Assemblea Costituente di PiR

    ...annuncio il mio voto favorevole ad adottare questi testi come bozza di base...
    Liberalismo e socialismo, considerati nella loro sostanza migliore, non sono ideali contrastanti né concetti disparati

  9. #49
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    Citazione Originariamente Scritto da zulux Visualizza Messaggio
    ...annuncio il mio voto favorevole ad adottare questi testi come bozza di base...
    Ho intenzione di lavorare ancora qualche ora su quella del regolamento Senato.


    P.s. se qualcuno vuole avanzare una bozza su il regolamento Camera dei Deputati lo faccia nelle prossime 48 ore, altrimenti sarò costretto a fare qualcosa io in fretta e furia.
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  10. #50
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    Predefinito Rif: VII Seduta Assemblea Costituente di PiR

    Citazione Originariamente Scritto da Supermario Visualizza Messaggio
    Ho intenzione di lavorare ancora qualche ora su quella del regolamento Senato.


    P.s. se qualcuno vuole avanzare una bozza su il regolamento Camera dei Deputati lo faccia nelle prossime 48 ore, altrimenti sarò costretto a fare qualcosa io in fretta e furia.
    ...speravo molto nel compagno socialista manfr... ma questi... abbandonati i propositi liberalsocialisti... gasato da non so quali vittorie europee del socialismo... forse dal trionfo della spd in germania ...si è accucciato sotto l'ala protettrice socialdemocratica dell'insigne spycam... ed è sparito dal forum... gli unici altri costituzionalisti attivi sono.... il capo neofascista c@scista... che interviene sporadicamente a salutare vecchi amici... le vecchie camicie le frequenta sempre... assente perché roso dalla noia o gonfio delle responsabilità forumistiche nazionali.... il caro compagno galantuomo on. liberamente... ma questi esercita la professione di avvocato e incappa in continuazione nelle polemiche più proprie del mondo liberale al quale entrambi apparteniamo.... l'ex leader liberale monarchico ronnie... ma anche questi... al pari di un cascista qualsiasi... pare essere di passaggio... purtroppo non può contare... anzi non potete contare... né lei on. supermario nè il forum possono contare sulle mie nulle capacità giuridiche... infine la ringrazio per menzionare sempre i miei modesti contributi... che sono più che altro puramente partecipativi....
    Ultima modifica di zulux; 12-10-09 alle 21:52
    Liberalismo e socialismo, considerati nella loro sostanza migliore, non sono ideali contrastanti né concetti disparati

 

 
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