Allora LIB ho provato a fare una prima integrazione.
In rosso ci sono gli emendamenti che mi sono sentito di fare ( ne possiamo parlare anche se come vedi sono limitatissimi e pressoche ininfluenti )
In verde ci sono delle parti che andrebbero controllate, coem ad esempio la durata di 9 mesi della corte contro i 6 della legislatura.
Sono tutte cose che andrebbero bilanciate.
Aggiungo un altra cosa.
Se ho capito bene faresti 2 elezioni separate nel tempo 8 metà legislatura ) stà benissimo ma bisogna pensare allora anche ad un articolo transitorio per permettere la prima elezione in contemporanea con quella del presidente e delle camere, in modo da non avere metà legislatura scoperta.
Un altra cosa... che ne dici ( a regime ) di far eleggere anche il presidente di PIR a metà legislatura insieme alla corte ??
Nel caso dovremmo eleggere un capo provvisorio dello stato per metà legislatura, oppure farlo durare una legislatura e mezzo.
P.s. la versione SM-DANIELE è già stata emandata dopo settimane di trattative con PCF, ROSA e LR... ti prego di non stravolgermela a 3 giorni dal limite ultimo per presentarla.. dovrei risentire e rimettere d' accordo tutti entro il 25.. casomai se c'è qualcosa che non ti torna puoi agire in un secondo momento con emendamenti ( sempre se viene scelta come bozza base dal AC ).
Grazie per la comprensione.
Proposta SM - Daniele
Emandata da LR e da PCF
Integrata con bozza corte costituzionale LIBERAMENTE.
v.2.0
PREAMBOLO
( da inserire bozza )
Parte prima: Diritti e doveri dei cittadini.
TITOLO I
RAPPORTI CIVILI
( da inserire bozza )
TITOLO II
RAPPORTI POLITICI
( da inserire bozza )
Parte seconda: Ordinamento del gioco.
TITOLO I
IL PARLAMENTO
Sezione I - Le Camere
Art. 1
Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato.
Art. 2
Il Congresso ed il Senato sono eletti a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati per ciascuna camera è variabile a seconda del numero dei votanti alle elezioni nel seguente modo:
13 eletti fino a 200 voti validi.
15 eletti da 201 fino a 400 voti validi.
17 eletti da 401 fino a 600 voti validi.
19 eletti da 601 fino a 800 voti validi.
21 eletti da 801 voti a 1000 voti validi.
25 eletti da 1001 voti in poi.
Sono eleggibili a deputati tutti i forumisti con almeno 250 post per il Congresso e con almeno 500 post per il Senato.
Art. 3
Il Camera e il Senato sono eletti per sei mesi, senza considerare le varie pause festive regolamentate per legge ordinaria.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non nei casi previsti dalla legge.
Art. 4
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro 30
giorni dalla fine delle precedenti. la prima riunione ha luogo non oltre il 15 giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Art. 5
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
E' garantito il diritto di parola ai forumisti non congressisti nelle forme stabilite dal Regolamento interno di ciascuna Camera.
Le deliberazioni di ciascuna Camera del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti,obbligo di partecipare alle sedute.
Art. 6
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza secondo le disposizioni del regolamento interno.
Art. 7
Sia il Presidente della Camera dei Deputati che il Presidente del Senato, sono eletti con una maggioranza speciale di due terzi dei presenti valida per le prime due sedute.
Dalla terza seduta in poi l' elezione del Presidente del Congresso e del Presidente del Senato richiederà la sola maggioranza semplice dei presenti.
Art. 8
Il Presidente della Camera dei Deputati e il Presidente del Senato possono essere destituiti con una mozione motivata, approvata con una maggioranza di due terzi dei presenti, presentata e firmata da almeno cinque Deputati per quanto riguarda la destituzione del Presidente della Camera dei Deputati e da altrettanti Senatori per quanto riguarda la destituzione del Presidente del Senato.
Art. 9
Se l' operato dei Presidente delle due camere è sospetto di anti-costituzionalità, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato o di 10 utenti con almeno 500 post all' attivo, è passibile di giudizio presso la Corte Costituzionale.
La Corte Suprema se riscontrerà un comportamento anti-costituzionale nell' operato del Presidente della Camera dei Deputati o in quello del Presidente del Senato potrà ammonirli con una Censura Costituzionale, deliberata a maggioranza di tre quinti.
Il Presidente della Camera dei Deputati e il Presidente del Senato possono essere destituiti automaticamente dal loro incarico alla terza censura Costituzionale da parte della Corte Suprema.
Art. 10
La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Sezione II - La formazione delle leggi
Art. 11
La funzione legislativa è esercitata, con competenze diverse, dalle due Camere.
Art. 12
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo per quanto riguarda la Camera dei Deputati, oltre ad ciascun deputato del Camera dei Deputati stessa, nelle modalità indicate nel proprio regolamento interno.
Art. 13
Sono di esclusiva competenza legislativa del Governo e della Camera dei Deputati tutti quei disegni di legge riguardanti le modifiche alla Costituzione, legge elettorale, Question-Time di attualità politica, organizzazione e attività del governo nei termini e nei modi indicati nel regolamento interno, e tutte quelle attività da proporre e da svolgere nell'ambito del forum di politicainrete.net.
Art. 14
L' iniziativa delle leggi appartiene ai Senatori per quanto riguarda il Senato, nelle modalità indicate nel proprio regolamento interno.
Art. 15
Sono di esclusiva competenza legislativa del Senato tutti quei disegni di legge riguardanti la politica reale in generale, la politica internazionale, l' ordinamento della società, i diritti e i doveri civili.
Art. 16
Il Governo in carica potrà presentare al Senato, attraverso un suo membro, un progetto di legge articolato riguardanti le materie di competenza di questa camera del Parlamento, nella misura e nei tempi indicati dal regolamento interno del Senato.
Art. 17
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi ordinarie, mediante la proposta, da parte di almeno 15 forumisti, con almeno 100 post all' attivo, di un progetto di legge redatto in articoli, da presentare al Congresso piuttosto che al Senato a seconda della specifica competenza.
La legge ordinaria stabilisce le modalità di presentazione delle leggi ad iniziativa popolare.
Art. 18
Il regolamento interno di ciascun ramo del Parlamento dovrà stabilire procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza da parte della camera di competenza tramite voto a maggioranza semplice.
Art. 19
Le leggi sono promulgate dal Presidente di PIR entro quindici giorni dall'approvazione.
Il Presidente di PIR, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se la Camera del Parlamento che ha approvato la legge, l'approva nuovamente , questa deve essere promulgata obbligatoriamente dal Presidente. In caso di mancanza provvede il vice Presidente.
Art. 20
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquanta cittadini che abbiano votato nelle precedenti elezioni di PIR.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere le due camere del Parlamento.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
TITOLO II
IL PRESIDENTE DI POLITICAINRETE.NET
Art. 21
Il Presidente di politicainrete.net garantisce il rispetto della Costituzione.
Mediante il suo arbitrato, assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato. È garante della indipendenza nazionale, della integrità del territorio, del rispetto degli accordi della Comunità e dei trattati. È il primo rappresentante del gioco verso l'Amministrazione e l'esterno.
Può inviare messaggi alle Camere.
Promulga le leggi nei modi indicati dalla Costituzione e dalla legge ordinaria ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Conferisce le onorificenze del forum, che sono istituite per legge ordinaria.
Art. 22
II Presidente di politicainrete.net è eletto per sei mesi a suffragio universale diretto, a maggioranza assoluta dei voti espressi.
Se tale maggioranza non viene conseguita al primo turno,si procede a ballottaggio tra i due candidati Presidenti più votati al primo turno, nel quattordicesimo giorno seguente.
Art. 23
Non possono ricandidarsi a Presidente di politicainrete.net, i forumisti già eletti consecutivamente due volte nelle precedenti elezioni presidenziali allo stesso incarico presidenziale. Il soggetto tornerà nuovamente candidabile dopo una legislatura completa (6 mesi)
Art. 24
Il Presidente di politicainrete.net, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla nazione e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.Il testo del giuramento è stabilito con legge ordinaria dalla Camera dei Deputati.
Art. 25
Il Presidente di politicainrete.net nomina il Primo Ministro dopo consultazioni separate con i Presidenti delle due camere e con i rappresentanti dei partiti pirriani.
Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche in un apposito thread sul Forum.
Art. 26
Il Presidente di politicainrete.net accetta le dimissioni del Governo presentategli dal Primo Ministro.
Su proposta del Primo Ministro nomina e revoca gli altri membri del Governo.
Art. 27
La nomina del Primo Ministro deve perseguire scrupolosamente, nei limiti del possibile, la necessità che esso abbia una maggioranza parlamentare che lo sostenga e che gli conceda la fiducia in entrambi le camere.
Se l' operato del Presidente di Politicainrete non è conferme a questa linea, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato, è passibile di giudizio presso la Corte Suprema.
Art. 28
Se per tre volte un Primo Ministro nominato dal Presidente di Politicainrete.net non ottiene la fiducia sia al Congresso che al Senato, il Presidente di Politicainrete.net assume lui stesso il ruolo di Capo del Governo e nomina un esecutivo di comune accordo con i partiti politici eletti in Parlamento cercando di riunire intorno a se la più ampia maggioranza trasversale possibile per garantire la continuità di governo fino alla conclusione della legislatura.
Art. 29
Se una maggioranza politica in entrambe le Camere si costituisce intorno a un Primo Ministro mentre il Presidente di Politicainrete.net ha assunto in base al ART. 28 il ruolo di Capo del Governo, quest'ultimo è tenuto a dimettersi dall' incarico una volta che il Governo ha attenuto la fiducia del Parlamento.
Art. 30
Il voto di fiducia dovrà essere autorizzato dal Presidente di Politicainrete.net dietro richiesta pubblica del candidato primo Ministro.
Il Presidente di Politicainrete.net prima di concederlo dovrà, consultando prima il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, stabilire se la richiesta ha un riscontro reale nelle camere oppure no, e agire di conseguenza.
Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche.
Il Presidente che non ottempera a quanto stabilito dal presente articolo è passibile di censura costituzionale alla Corte Costituzionale.
Art. 31
Il Presidente di politicainrete.net nomina inoltre il Governatore della Banca Centrale, sentito il parere vincolante dei presidenti delle due camere.
La legge ordinaria stabilisce i poteri del Governatore.
Art. 32
Il Presidente di politicainrete.net nomina uno o più Cancellieri di Stato / Guardasigilli, sentito il parere vincolante della amministrazione di politicainrete.net. e dei presidenti delle due camere.
Art. 33
Il Cancelliere di Stato sarà nominato, dalla amministrazione di politicainrete.net moderatore dei thread Camera e Senato, garantirà secondo il regolamento il normale svolgersi dei lavori e prenderà disposizioni dai presidenti delle camere su come gestire i thread ufficiali della Camera dei Deputati e del Senato.
Art. 34
Le funzioni del Presidente di Politica In Rete, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal vice Presidente.
In caso di impedimento permanente ( Ban definitivo o superiore al termine della fine della legislatura ) o di dimissioni del Presidente di Politica In Rete, il Vice Presidente diventa Presidente al posto del precedente fino al termine del mandato presidenziale e come primo atto nomina un nuovo vice Presidente.
Art. 35
Se l' operato dei Presidente di Politicainrete.net è sospetto di anti-costituzionalità, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Deputato o di 10 utenti con almeno 500 post all' attivo, è passibile di giudizio presso la Corte Costituzionale.
La Corte Suprema se riscontrerà un comportamento anti-costituzionale, potrà ammonirlo con una Censura Costituzionale, deliberata a maggioranza della stessa.
Il Presidente di Politicainrete.net può essere destituito automaticamente dal proprio incarico alla terza censura Costituzionale da parte della Corte Costituzionale.
Art. 36
Il Presidente di Politicainrete.net può essere destituito anche per mezzo di una mozione motivata di Censura Parlamentare avanzata da almeno dieci fra Senatori e Deputati e approvata in entrambe le camere con una maggioranza speciale di 3/5 dei presenti.
Fra una Censura Parlamentare e un altra debbano trascorrere almeno trenta giorni.
TITOLO III
IL GOVERNO
Art. 37
Il potere esecutivo spetta esclusivamente al Consiglio dei Ministri.
Il consiglio dei Ministri è retto dal Primo Ministro che una volta insediato assume le funzioni di Capo del Governo.
Il Primo Ministro viene nominato dal Presidente di PIR nei modi e nelle forme stabilite dalla Costituzione.
Il Primo Ministro e i vari Ministri, prima di assumere le rispettive funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente di politicainrete.net.
Art. 38
Il Primo Ministro potrà istituire i dicasteri che ritiene più opportuno per svolgere al meglio il suo programma di governo.
Art. 39
In entrambi i rami del Parlamento può essere proposta una mozione di sfiducia al Governo in carica o ad un singolo Ministro. La mozione di sfiducia per essere messa al voto deve recare la firma di almeno 5 membri di ciascuna Camera.
Entro 5 giorni dalla presentazione della mozione devono essere convocate entrambe le Camere per deliberare sulla fiducia al Governo o al Ministro.
Un Ministro, che per un qualsiasi motivo si è dimesso o ha subito una sfiducia, per essere rinominato Ministro durante la stessa legislatura deve comunque in ogni caso passare obbligatoriamente da un voto di fiducia delle due camere del Parlamento.
Art. 40
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta di legge del Governo non implica obbligo di dimissioni.
Art. 41
In caso di dimissioni del Governo, il Presidente di Politicainrete.net dovrà procedere secondo gli articoli 26 - 27 e 28, quindi a seconda dei casi nominare un nuovo Primo Ministro o in alternativa guidare lui stesso un esecutivo tecnico fino a che non ci saranno le premesse per un nuovo governo politico.
Art. 42
Sono di competenza ministeriale i regolamenti di attuazione delle leggi ordinarie dove se ne fa esplicita richiesta.
Il regolamento emanato con decreto del Ministero competente deve conformarsi alle finalità della legge guida e alle norme costituzionali.
La Corte Costituzionale valuta e giudica la legittimità dei regolamenti.
Art. 43
Il Capo del Governo in carica dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.
Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
Art. 44
Il Governo dovrà riunirsi in Consiglio pubblico, almeno una volta ogni trenta giorni, per esercitare le sue funzioni, nei modi e nei tempi stabiliti dal suo regolamento interno, che dovrà essere redatto e approvato alla prima seduta utile.
TITOLO IV
GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I - La Corte Costituzionale
Art. 45
E’ Istituita la Corte Costituzionale di Politicainrete, che svolgerà le proprie funzioni nell’apposito Forum Corte Costituzionale.
Art. 46
La Corte Costituzionale è composta da 5 membri il cui mandato avrà durata di 9 (?) mesi. Gli interessi generali dell’ordinamento sono difesi in giudizio dal Procuratore Generale e, in caso di assenza, vacanza, astensione, ricusazione dal Vice-Procuratore .
Art. 47
Sino a quando non saranno riuniti i nuovi membri della Corte Costituzionale i precedenti vedranno prorogati i loro poteri.
Art. 48
I membri della Corte Costituzionale e l’Avvocato Generale vengono eletti tra i forumisti che abbiano raggiunto i 500 messaggi dai cittadini di Politicainrete.net che abbiano maturato gli stessi requisiti elettorali stabiliti per le elezioni politiche.
I due distinti thread di voto , relativi all’elezione dei magistrati giudicanti e di quelli inquirenti, sono aperti dall’Amministrazione di Politicainrete.net e la procedura elettorale ha durata di ore settantadue, con il metodo del sondaggio.
Le elezioni si apriranno la prima domenica successiva al raggiungimento della soglia di metà legislatura. La data è individuata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di Politicainrete dal Presidente di Politicainrete.net entro trenta giorni dalla data del proprio insediamento.
Nel trentesimo giorno precedente al voto il Presidente di Politicainrete.net convoca i comizi elettorali. Le candidature vanno presentate in apposito thread entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente al voto.
Vengono eletti Magistrati giudicanti della Corte Costituzionale i primi cinque candidati più votati nel relativo thread . Viene eletto Procuratore generale il primo candidato più votato nel thread dedicato alla magistrature inquirente, mentre il secondo più votato sarà nominato Vice Procuratore generale.
Art. 49
I membri della Corte e l’Avvocato Generale possono essere rimossi dal Congresso per gravissimi motivi a maggioranza dei 3/4 dei votanti . Essi decadono dall’incarico anche per dimissioni, sospensione superiore ai 30 giorni, mancata partecipazione alle attività della Corte per 30 giorni, o banno operato dall’Amministrazione. In sostituzione del magistrato decaduto viene cooptato il primo tra i candidati non eletti.
Art. 50
Le decisioni della Corte Costituzionale devono essere prese da almeno tre dei cinque membri.
Sezione II - L' indipendenza del giudiziario
Art. 51
I Giudici sono soggetti soltanto alla legge, devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare , nè possono dichiararsi impossibilitati a decidere o in altro modo denegare giustizia al ricorrente.
Art. 52
Nessuna disposizione normativa in materia di procedura intervenuta fra l’inizio ed il termine di un procedimento specifico potrà essere applicata ad esso.
Art. 53
L’ufficio di Giudice della Corte Costituzionale e quello di Avvocato Generale sono incompatibili con l’accettazione di qualsiasi altra carica istituzionale o della dirigenza di movimenti politici, che comporterebbe immediata decadenza.
Sezione III - Il Presidente della corte
Art. 54
La Corte Costituzionale elegge fra i suoi membri un Presidente, secondo le norme stabilite dal Regolamento interno. Il Presidente ha l’obbligo di aprire, appena insediato, un thread che conterrà le sentenze emesse nel corso del proprio mandato.
Art. 55
In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume provvisoriamente le funzioni il Giudice con maggior numero di messaggi.
Art. 56
Il Regolamento interno della Corte Costituzionale è adottato dalla Corte a maggioranza.
Sezione IV - Competenze della corte.
Art. 57
Competenze relative al Forum Transatlantico : La Corte Costituzionale valuta i ricorsi sull’incostituzionalità delle leggi o sulle violazioni delle leggi ordinarie da parte degli attori del gioco secondo quanto disposto dalla Costituzione vigente.
Sezione V - Requisiti per aderire alla corte.
Art. 58
Possono presentare ricorso alla Corte Costituzionale per controversie relative al funzionamento del Forum Transatlantico dieci membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento della sottoscrizione del ricorso, almeno cinquecento messaggi o i responsabili ufficiali di un partito. Possono, altresì, proporre ricorso ciascun Congressista e il Presidente di Politicainrete.net.
Art. 59
Il Regolamento interno prevede le forme , i limiti circa la manifesta infondatezza, per la proposizione dei ricorsi alla Corte Costituzionale e l'udienza di Ammissibilità, le modalità di svolgimento dei lavori e i sistemi per la redazione delle sentenze e dei decreti.
Sezione VI - I poteri del Procuratore Generale
Art. 60
In ogni udienza della Corte Costituzionale, sia essa istruttoria o di merito, è facoltà dell'Avvocato Generale (ed in sua assenza del sostituto) intervenire ed esporre le proprie considerazioni giuridiche sul caso concreto in confronto dialettico con i Giudici e le parti (se presenti), egli rappresenta l'interesse della Comunità tutta alla corretta applicazione del diritto.
Art. 61
In ogni udienza della Corte Costituzionale è obbligo dell'Avvocato Generale intervenire, esporre e sostenere, le altrui considerazioni giuridiche sul caso concreto in confronto dialettico con i Giudici e le parti (se presenti) ove le seguenti istituzioni decidano di porle all'attenzione della Corte: Presidenza di Politicainrete.net, Presidenza del Congresso, Presidenza del Senato, Ministeri, Presidenza di organi interni del Congresso e del Senato di Politicainrete.net previsti dal Regolamento. L'Avvocato ha la facoltà di integrare le altrui considerazioni, salvo che ne sia richiesta l'esclusiva trasmissione da parte dell'Istituzione.
Art. 62
Nessuna fra le istituzioni elencate al comma 4 ( verificare se è corretto), a meno che sia parte in causa o testimone audita, può intervenire nelle udienze salvo che tramite l'Avvocato, le modalità operative ed i termini per la comunicazione delle memorie, le sanzioni per l'Avvocato inadempiente, sono previsti dalla legge sul Regolamento della Corte.
Art. 63
Nei casi, tassativamente previsti dalla legge, per cui l'Avvocato abbia evidente grave conflitto di interesse con una parte, o coincida con essa, del ricorso egli è sostituito dal sostituto. Ove anche il sostituto sia in conflitto di interessi l'Avvocato potrà compiere il suo lavoro esclusivamente ai sensi del comma 4 e senza aggiungere proprie considerazioni a quanto affidatogli dalle istituzioni.
Sezione VII - Le sentenze della corte.
Art. 64
Contro le sentenze della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
Art. 65
Le sentenze sono pubblicate entro 5 giorni dall’emissione ad opera del Ministro della Giustizia, in sua assenza provvede qualsiasi moderatore. Una Sentenza ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.
Sezione VII - Revisione della Costituzione. Leggi Costituzionali.
Art. 66
La Costituzione potrà essere modificata attraverso disegni di legge di modifica costituzionale, presentati alla Camera dal Governo o dai Deputati stessi nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal regolamento interno alla stessa Camera.
Art. 67
Ogni disegno di legge di modifica costituzionale, per essere legittimamente presentato, necessita della firma di almeno dieci Deputati.
Art. 68
I disegni di legge di modifica costituzionale approvati dalla Camera hanno bisogno di una seconda approvazione al Senato.
Nel caso che un disegno di legge di modifica costituzionale venga respinto dal Senato, esso tornerà alla Camera dove si potranno approvare nuove modifiche al testo già approvato e quindi eventualmente rinviarlo al Senato per l' approvazione definitiva.
Art. 69
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento riguardanti disegni di legge di modifica costituzionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza speciale dei due terzi dei presenti.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 70
Per tutta la durata della prima legislatura dal' approvazione di questa Costituzione, le cariche di Senatore e Congressista saranno compatibili e accumulabili.
Finita la prima legislatura entrerà in regime l'articolo 10.
Art. 71
Per tutta la durata della prima legislatura saranno considerati in vigore i regolamenti interni del Congresso, del Senato redatti e approvati dal' Assemblea Costituzionale, e non potranno essere modificati se non alla legislatura successiva dai propri rispettivi organi di competenza.
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