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  1. #31
    Liberale Cattivo
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    Predefinito Rif: Laboratorio indipendente e apartitico di proposte per la costituzione

    Citazione Originariamente Scritto da Cavaliere Nero Visualizza Messaggio
    Noooo nessun ingolfamentol presidente e il suo Vice sono "abbinati" sulla schedal voto dell'elettore va a tutti e due.


    Ah ma tu allora vuoi un vice-presidente stile USA.
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  2. #32
    Liberale Cattivo
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    Predefinito Rif: Laboratorio indipendente e apartitico di proposte per la costituzione

    V.1.4



    - Inserito norme referendarie.

    - Organizzata meglio sezione Revisione della Costituzione dove ho provveduto a spostare articoli che prima erano situati altrove.

    - Inserito nuove norme alle regioni.

    - Inserito due disposizioni transitorie, fra cui una che permette, solo per la prima legislatura, si partecipare sia al Congresso che al Senato, mentre dalla seconda legislatura entra in vigore la norma che ne sancisce l' incompatibilità.

    - Alri piccoli aggiustamenti.



















    PRINCIPI FONDAMENTALI


    ART.1
    ---
    ---
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    Parte prima: Diritti e doveri dei cittadini.


    TITOLO I


    RAPPORTI CIVILI

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    ---


    TITOLO II


    RAPPORTI POLITICI

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    TITOLO III


    RAPPORTI ECONOMICI


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    ---
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    Parte seconda: Ordinamento del gioco.



    TITOLO I

    IL PARLAMENTO



    Sezione I - Le Camere




    Art. XXX.
    Il Parlamento si compone del Congresso e del Senato.


    Art. XXX
    Il Congresso ed il Senato sono eletti a suffragio universale e diretto.

    Il numero dei deputati per ciascuna camera è variabile a seconda del numero dei votanti alle elezioni nel seguente modo:

    19 eletti fino a 200 voti validi.
    21 eletti da 201 fino a 400 voti validi.
    23 eletti da 401 fino a 600 voti validi.
    25 eletti da 601 fino a 800 voti validi.
    27 eletti da 801 voti validi in su.

    Sono eleggibili a deputati tutti i forumisti con almeno 250 post per il Congresso e con almeno 500 post per il Senato.


    Art. XXX.
    Il Congresso e il Senato sono eletti per sei mesi, senza considerare le varie pause festive regolamentate per legge ordinaria.
    La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non nei casi previsti dalla legge.


    Art. XXX.
    Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro XXX giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il XXX giorno dalle elezioni.

    Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.


    Art. XXX
    Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

    Le sedute sono pubbliche ma i diritti di parola ed intervento dei forumisti non congressisti sono regolati dal regolamento interno dell'assise.

    Le deliberazioni di ciascuna Camera del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

    I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di partecipare alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.


    Art. XXX.
    Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.


    Art. XXX
    Sia il Presidente del Congresso che il Presidente del Senato, sono eletti con una maggioranza speciale di due terzi dei presenti valida per le prime tre sedute.
    Dalla quarta seduta in poi l' elezione del Presidente del Congresso e del Presidente del Senato richiederà la sola maggioranza semplice dei presenti.


    Art. XXX
    Il Presidente del Congresso e il Presidente del Senato possono essere destituiti con una mozione motivata, approvata con una maggioranza di due terzi dei presenti, presentata e firmata da almeno cinque Congressisti per quanto riguarda la destituzione del Presidente del Congresso e da altettanti Senatori per quanto riguarda la destituzione del Presidente del Senato.


    Art. XXX.
    La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

    Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.







    Sezione II - La formazione delle leggi


    Art. XXX
    La funzione legislativa è esercitata, con competenze diverse, dalle due Camere.


    Art. XXX.
    L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo per quanto riguarda il Congresso, oltre ad ciascun deputato del Congresso stesso, nelle modalità indicate nel proprio regolamento interno.


    Art. XXX.
    Sono di esclusiva competenza legislativa del Governo e del Congresso tutti quei disegni di legge riguardanti le modifiche alla Costituzione, legge elettorale, organizzazione e attività del governo, legge finanziaria, Question Time di attualità politica nei termini e nei modi indicati nel regolamento interno, e tutte quelle attività da proporre e da svolgere nell'ambito del forum di politicainrete.


    Art. XXX.
    L' iniziativa delle leggi appartiene ai Senatori per quanto riguarda il Senato, nelle modalità indicate nel proprio regolamento interno.


    Art. XXX.
    Sono di esclusiva competenza legislativa del Senato tutti quei disegni di legge riguardanti la politica reale in generale, la politica internazionale, l' ordinamento della società, i diritti e i doveri civili.


    Art. XXX.
    Il Governo in carica potrà presentare al Senato, attraverso un suo membro, un progetto di legge articolato riguardanti le materie di competenza di questa camera del Parlameno, nella misura e nei tempi indicati dal regolamento interno del Senato.


    Art. XXX.
    Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi ordinarie, mediante la proposta, da parte di almeno 15 forumisti, con almeno 100 post all' attivo, di un progetto di legge redatto in articoli, da presentare al Congresso piuttosto che al Senato a seconda della specifica competenza.


    Art. XXX.
    Il regolamento interno di ciascun ramo del Parlamento dovrà stabilire procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza da parte della camera di competenza tramite voto a maggioranza semplice.


    Art. XXX.
    Le leggi sono promulgate dal Presidente di PIR entro quindici giorni dall'approvazione.


    Art. XXX.
    Il Presidente di PIR, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

    Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.


    Art. XXX.
    Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

    L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a tre mesi.

    Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

    Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.


    Art. XXX.
    È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquanta elettori o cinque consigli regionali.

    Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

    Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere le due camere del Parlamento.

    La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

    La legge determina le modalità di attuazione del referendum.


    Art. XXX.
    Il Senato delibera lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.



    Art. XXX.
    Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

    A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.










    TITOLO II


    IL PRESIDENTE DI POLITICAINRETE.NET


    Art. XXX
    Il Presidente di politicainrete.net garantisce il rispetto della Costituzione. Mediante il suo arbitrato, assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato. È garante della indipendenza nazionale, della integrità del territorio, del rispetto degli accordi della Comunità e dei trattati. È il primo rappresentante del gioco verso l'Amministrazione e l'esterno.

    Può inviare messaggi alle Camere.

    Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

    Conferisce le onorificenze della Nazione.


    Art. XXX
    Art. 6. - II Presidente di politicainrete.net è eletto per sei mesi a suffragio universale diretto.


    Art. XXX.
    Il Presidente di politicainrete.net e eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi. Se tale maggioranza non viene conseguita al primo scrutinio,si procede ad una nuova votazione, nel quattordicesimo giorno seguente. Possono presentarsi solo i due candidati i quali, a parte un eventuale ritiro, hanno ottenuto più voti al primo turno.


    ART.XXX.
    Il Presidente di politicainrete.net, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla nazione e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.


    Art. XXX.
    Il Presidente di politicainrete.net nomina il Primo Ministro dopo consultazioni separate con i Presidenti delle due camere e con i rappresentanti dei partiti pirriani.
    Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche.


    Art. XXX.
    Il Presidente di politicainrete.net accetta le dimissioni del Governo presentategli dal Primo Ministro.


    Art. XXX.
    Su proposta del Primo Ministro nomina e revoca gli altri membri del Governo.


    Art. XXX.
    La nomina del Primo Ministro deve perseguire scrupolosamente, nei limiti del possibile, la necessità che esso abbia una maggioranza parlamentare che lo sostenga e che gli conceda la fiducia in entrambi le camere.

    Se l' operato del Presidente di Politicainrete non è conferme a questa linea, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Congressista, è passibile di giudizio presso la Corte Suprema.

    La Corte Suprema se riscontrerà un comportamento anti-costituzionale nell' operato del Presidente di Politicainrete.net potrà ammonirlo con una Censura Costituzionale, deliberata a maggioranza di due terzi.


    ART. XXX.
    Se per tre volte un Primo Ministro nominato dal Presidente di Politicainrete.net non ottiene la fiducia sia al Congresso che al Senato, il Presidente di politicainrete.net assume lui stesso il ruolo di Capo del Governo e nomina un esecutivo di unità nazionale cercando di riunire intorno a se la più ampia maggioranza trasversale possibile per garantire la buona salute del paese fino alla conclusione della legislatura.

    ART. XXX.
    Il Presidente di Politicainrete.net che ha assunto in base al ART.XXX il ruolo di Capo del Governo, è tenuto a dimettersi da questo incarico se un nuovo candidato Primo Ministro ottiene un voto di fiducia in entrambe le camere.

    ART. XXX.
    Un candidato Primo Ministro non può richiedere un voto di fiducia alle camere per più di una volta ogni trenta giorni.

    ART. XXX.
    Il voto di fiducia dovrà essere autorizzato dal Presidente di Politicainrete.net dietro richiesta pubblica del candidato primo Ministro.
    Il Presidente di Politicainrete.net prima di concederlo dovrà, consultando prima il Presidente del Congresso e il Presidente del Senato, stabilire se la richiesta ha un riscontro reale nelle camere oppure no, e agire di conseguenza.
    Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche.


    ART. XXX.
    Il Presidente di politicainrete.net nomina inoltre il Governatore della Banca Centrale, sentito il parere vincolante dei presidenti delle due camere.


    ART. XXX.
    Il Presidente di politicainrete.net nomina il Cancelliere di Stato / Guardasigilli, sentito il parere vincolante della amministrazione di politicainrete.net


    ART. XXX.
    Le funzioni del Presidente di politicainrete.net, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

    In caso di impedimento permanente ( Ban definitivo o superiore al termine della fine della legislatura ) o di morte o di dimissioni del Presidente di politicainrete.net, il Presidente del Senato indice la elezione del nuovo Presidente di politicainrete.net entro trenta giorni, salvo il maggior termine previsto o mancando meno di due mesi alla fine della legislatura.


    ART. XXX.
    Il Presidente di politicainrete.net può essere destituito automaticamente dal suo incarico alla terza Censura Costituzionale da parte della Corte Suprema.

    Oppure da una mozione motivata di Censura Parlamentare avanzata da almeno dieci fra Senatori e Congressisti e approvata in entrambe le camere con una maggioranza speciale di 2/3 dei presenti.











    TITOLO III

    IL GOVERNO



    ART.XXX.
    Il potere esecutivo spetta al Consiglio dei Ministri.


    ART.XXX.
    Il consiglio dei Ministri è retto dal Primo Ministro che una volta insediato assume le funzioni di Capo del Governo.


    ART.XXX.
    Il Capo del Governo viene nominato secondo le disposizioni riportare negli articoli XXX e XXX.


    ART.XXX.
    Il Capo del Governo e i vari ministri, prima di assumere le rispettive funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente di politicainrete.net.
    Nel caso il Presidente di Politicainrete.net diventi lui stesso Capo del Governo, egli non dovrà ripetere il giuramento, mentre i ministri del suo governo dovranno giurare sulla Costituzione nelle mani del Presidente del Senato.


    ART.XXX.
    Il Governo si dovrà presentare entro cinque giorni dalla sua formazione prima in Congresso e poi in Senato, per ottenere da entrambi la fiducia che gli permetterà di insediarsi regolarmente.


    ART.XXX.
    Il Governo sorretto da un primo ministro sarà costretto a dimettersi, solo per mezzo di una sfiducia costruttiva approvata da entrambe le camere.
    Il testo della mozione di sfiducia costruttiva dovrà contenere anche l'indicazione del nuovo Capo di Governo e la nuova lista di ministri.


    ART.XXX. Il Governo sorretto dal Presidente di Politicainrete.net, dovrà dimettersi nei casi riportati negli articoli XXX, XXX e XXX.


    ART.XXX.
    Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta di legge del Governo non importa obbligo di dimissioni.


    ART.XXX.
    Il Capo del Governo in carica dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.

    I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.


    ART. XXX.
    Il Governo dovrà riunirsi in Consiglio pubblico, almeno una volta ogni trenta giorni, per esercitare le sue funzioni, nei modi e nei tempi stabiliti dal suo regolamento interno, che dovrà essere redatto e approvato alla prima seduta utile.










    TITOLO IV

    LE REGIONI E L 'ASSEMBLEA FEDERALE


    Art. XXX.
    La Costituzione di Politicainrete.net riconosce alle regioni presenti nella sezione del forum "Le nostre regioni" il potere amministrativo e il potere legislativo per quanto riguarda i temi prettamente regionali e locali e la dove il Parlamento centrale non ha ancora legiferato a tal proposito.


    Art. XXX
    Ogni Regione avrà diritto di eleggere il proprio consiglio e il proprio Governatore.


    Art. XXX.
    Il Governatore resterà in carica per sei mesi, senza considerare le varie pause festive regolamentate per legge ordinaria dal Congresso Nazionale.


    Art. XXX
    Il Governatore di ogni regione sarà eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi. Se tale maggioranza non viene conseguita al primo scrutinio,si procede ad una nuova votazione, nel quattordicesimo giorno seguente. Possono presentarsi solo i due candidati i quali, a parte un eventuale ritiro, hanno ottenuto più voti al primo turno.


    Art. XXX.
    Il diritto elettivo spetta ad ogni Cittadino che si sarà iscritto alla rispettiva anagrafe regionale entro trenta giorni dalle elezioni regionali.


    Art. XXX
    Ci si può iscrivere all' anagrafe regionale che si preferisce, ma una volta iscritti non si può più cambiare Regione e iscriversi ad altre anagrafi, per nessun motivo.


    Art. XXX
    Saranno ritenute valide quelle elezioni e quelle nomine, le quali hanno visto la partecipazione di almeno dieci cittadini.


    Art. XXX.
    Le regioni che hanno visto non ritenere valide le proprie elezioni per non aver raggiunto il numero di dieci votanti complessivi, possono ripetere tali elezioni non prima di due mesi.


    Art. XXX
    Ogni elezione avrà luogo nel rispettivo forum regionale.


    Art. XXX
    Il Consiglio sarà formato da un massimo di cinque consiglieri compreso, il rispettivo Governatore.
    Ogni consiglio adotterà un proprio regolamento interno a maggioranza.


    Art. XXX.
    La legge elettorale per l'elezione del Consiglio sarà stabilita per legge ordinaria.


    Art. XXX.
    Il Governatore di ogni regione potrà presentare delle mozioni approvate dal rispettivo Consiglio alla Assemblea Federale.


    Art. XXX
    L' Assemblea Federale è un istituzione che raccoglie tutti i Governatori regolarmente eletti ed è presieduta dal Presidente di Politicainrete.net.
    L' Assemblea Federale adotterà un proprio regolamento interno approvato a maggioranza.


    Art. XXX
    L' Assemblea Federale si dovrà riunire almeno una volta ogni sessanta giorni.


    Art. XXX
    I compiti dell'Assemblea Federale sono quelli di elaborare delle proposte di legge ordinaria, da presentare al Congresso Nazionale o al Senato Nazionale a seconda delle rispettive competenze, che avranno pertanto, una volta approvate, valenza nazionale.


    Art. XXX
    I progetti di Legge per essere sottoposti alle camere nazionali, dovranno essere approvati dalla maggioranza dei presenti.


    Art. XXX.
    Con decreto motivato del Presidente di Politicainrete.net sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Governatore che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge dello Stato.


    Art. XXX.
    Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Suprema entro quindici giorni dalla sua pubblicazione.

    La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro quindici giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.














    TITOLO V

    GARANZIE COSTITUZIONALI


    Sezione I - La Corte Suprema

    ART.XXX.
    Il potere giudiziario sarà conferito ad una Corte Suprema composta da tre giudici, che sarà eletta con maggioranza di due terzi dal Congresso, votando sui candidati proposti dal Presidente.

    ART.XXX.
    Non potrà essere giudice chi non abbia raggiunto sei mesi di iscrizione, almeno un numero di
    messaggi pari a mille al momento dell'incarico e non abbia dimostrato la propria competenza
    giuridica secondo la legge, non potrà ricoprire alcuna altra carica istituzionale o partitica.

    ART.XXX.
    I tre giudici rimarranno in carica per un periodo di otto mesi. Le votazioni per l'elezione dei
    giudici inizieranno venti giorni prima della scadenza del mandato della Corte Suprema in carica.

    ART.XXX.
    Il Congresso potrà essere convocato soltanto con l’ordine del giorno dell’elezione dei giudici fino
    a quando questi non saranno stati eletti tutti.

    ART.XXX.
    La Corte Suprema avrà facoltà di stabilire il regolamento per i propri lavori adottandolo con una
    maggioranza di due terzi, in cui stabilirà le procedure di udienza.

    ART.XXX.
    La Corte Suprema potrà eleggere un suo presidente, eleggendolo secondo il regolamento. Le
    forme, i compiti e i limiti di questo ufficio sono stabiliti dal regolamento.

    ART.XXX.
    Non sono ammessi ricorsi che siano firmati da meno di dieci utenti con almeno cinquecento
    messaggi ognuno; oppure senza la firma di almeno un congressista, di un senatore, del Presidente del Congresso o del Senato, di un giudice o del Presidente di Politicainrete.net

    ART.XXX.
    Il regolamento prevederà una udienza preliminare, dove i giudici verificheranno il requisito di
    forma e la loro competenza ad emettere un giudizio.

    ART.XXX.
    La Corte Suprema avrà le seguenti attribuzioni: di giudicare la costituzionalità delle leggi e delle
    mozioni approvate dalle camere; di giudicare sui conflitti di attribuzione degli organi istituzionali;
    di giudicare sullo stato di accusa di un'autorità esecutiva o di comportamento anticostituzionale da parte del Presidente di Politicainrete.net; di risolvere i dubbi e le controversie
    interpretative sulla Costituzione o la legge; di verificare l'ammissibilità dei quesiti del referendum;
    di verificare requisiti formali quando previsto; di verificare e proclamare risultati di elezioni e
    referendum; di verificare che il Congresso rispetti le decisioni dei referendum.

    ART.XXX.
    La Corte Suprema delibererà le sue sentenze a maggioranza di due terzi e saranno efficaci dal
    momento dell'emissione, inoltre le sentenze della Corte Suprema non potranno essere impugnate.

    ART.XXX.
    Non saranno valide sentenze di colpevolezza di un'autorità esecutiva se non deliberate con la
    unanimità dei giudici, tranne nel caso riportato nel ART. XXX.

    ART.XXX.
    Il ministro della Giustizia pubblicherà le sentenze entro due giorni dalla loro emissione, secondo
    le forme stabilite dal regolamento del Governo.

    ART.XXX.
    I giudici sono soggetti alla Costituzione e alle leggi, devono giudicare secondo esse, non possono
    dichiararsi incapaci di decidere e non possono rimettere questo ad altri organi.

    ART.XXX.
    Il Presidente di Politicainrete.net potrà chiedere al Congresso di rimuovere un giudice alla volta se ritiene che manchi
    ai suoi doveri, il Congresso deciderà con maggioranza di due terzi.

    ART.XXX.
    I giudici che non prenderanno parte per venti giorni alle attività della Corte Suprema senza
    fornire giustificazione saranno decaduti automaticamente dal loro incarico il ventunesimo giorno.








    Sezione II - Revisione della Costituzione. Leggi Costituzionali.



    ART.XXX.
    La Costituzione potrà essere modificata attraverso disegni di legge di modifica costituzionale, presentati al Congresso dal Governo o dai Congressisti stessi.


    Art.XXX.
    Ogni disegno di legge di modifica costituzionale, per essere legittimamente presentato, necessita della firma di almeno dieci Congressisti.


    Art. XXX.
    I disegni di legge di modifica costituzionale approvati al Congresso hanno bisogno di una seconda approvazione al Senato.

    Nel caso che un disegno di legge di modifica costituzionale venga respinto dal Senato, esso tornerà al Congresso, dove si potranno approvare nuove modifiche al testo già approvato e quindi eventualmente rinviarlo al Senato per l' approvazione definitiva.


    Art. XXX.
    Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento riguardanti disegni di legge di modifica costituzionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza speciale dei due terzi dei presenti.









    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI



    Art. XXX.
    Per tutta la durata della prima legislatura dal'approvazione di questa Costituzione, le cariche di Senatore e Congressista saranno compatibili e accumulabili.
    Finita la prima legislatura entrerà in regime l'articolo XXX.


    Art. XXX.
    Per tutta la durata della prima legislatura saranno considerati in vigore i regolamenti interni del Congresso, del Senato redatti e approvati dal' Assemblea Costituzionale, e non potranno essere modificati se non alla legislatura sucessiva dai propri rispettivi organi di competenza.










    Il Presidente dell’Assemblea Costituente :


    ---



    I vicepresidenti dell' Assemblea Costituente:


    ---
    ---



    controfirmato:


    Gli amministratori del forum:


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    ---
    ---




    .
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  3. #33
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    Ah ma tu allora vuoi un vice-presidente stile USA.
    Sì.

    Vota Cavaliere Nero alla Camera

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  4. #34
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    Predefinito Rif: Laboratorio indipendente e apartitico di proposte per la costituzione

    Per qualche giorno sarò presente sul forum raramente durante la giornata.

    Intanto cercherò di sfornare la v.1.5 direttamente sulle spiagge della Puglia


    A presto.
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  5. #35
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    Citazione Originariamente Scritto da Supermario Visualizza Messaggio
    Per qualche giorno sarò presente sul forum raramente durante la giornata.

    Intanto cercherò di sfornare la v.1.5 direttamente sulle spiagge della Puglia


    A presto.
    Buone vacanze. iaociao:

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  6. #36
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    Predefinito Rif: Laboratorio indipendente e apartitico di proposte per la costituzione

    V.1.5a-Supermario/Daniele









    TITOLO I

    IL PARLAMENTO



    Sezione I - Le Camere



    Art. 1
    Il Parlamento è un sistema bicamerale: esso è composto dalla Camera dei Deputati e dal Senato


    Art. 2
    La Camera ed il Senato sono eletti a suffragio universale e diretto.
    Sono eleggibili a deputati tutti i forumisti con almeno 250 post per la Camera e con almeno 500 post per il Senato. La Legge Elettorale determina il numero dei seggi e il modo in cui viene eletto il Parlamento.


    Art. 3
    La Camera e il Senato sono eletti per sei mesi, senza considerare le varie pause festive regolamentate per legge ordinaria. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non nei casi previsti dalla legge.


    Art. 4
    Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro 30 giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il 30 giorno dalle elezioni.
    Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.


    Art. 5
    Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
    Le sedute sono pubbliche ma i diritti di parola ed intervento dei forumisti non congressisti sono regolati dal regolamento interno dell'assise.
    Le deliberazioni di ciascuna Camera del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
    I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di partecipare alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.


    Art. 6
    Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. Una volta eletti i presidenti delle Camere sono tenuti a lasciare il loro seggio


    Art. 7
    Sia il Presidente del Congresso che il Presidente del Senato, sono eletti con una maggioranza speciale di due terzi dei presenti valida per le prime tre sedute.
    Dalla quarta seduta in poi l' elezione del Presidente del Congresso e del Presidente del Senato richiederà la sola maggioranza semplice dei presenti.


    Art. 8
    Il Presidente del Congresso e il Presidente del Senato possono essere destituiti con una mozione motivata, approvata con una maggioranza di due terzi dei presenti, presentata e firmata da almeno cinque Congressisti per quanto riguarda la destituzione del Presidente del Congresso e da altettanti Senatori per quanto riguarda la destituzione del Presidente del Senato.


    Art. 9
    La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
    Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.







    Sezione II - La formazione delle leggi


    Art. 10
    La funzione legislativa è esercitata, con competenze diverse, dalle due Camere.


    Art. 11
    L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo per quanto riguarda il Congresso, oltre ad ciascun deputato del Congresso stesso, nelle modalità indicate nel proprio regolamento interno.


    Art. 12
    Sono di esclusiva competenza legislativa del Governo e della Camera tutti quei disegni di legge riguardanti le modifiche alla Costituzione, legge elettorale, organizzazione e attività del governo, legge finanziaria, Question Time di attualità politica nei termini e nei modi indicati nel regolamento interno, e tutte quelle attività da proporre e da svolgere nell'ambito del forum di Politica In Rete.


    Art. 13
    L' iniziativa delle leggi appartiene ai Senatori per quanto riguarda il Senato, nelle modalità indicate nel proprio regolamento interno.


    Art. 14
    Sono di esclusiva competenza legislativa del Senato tutti quei disegni di legge riguardanti la politica reale in generale, la politica internazionale, l' ordinamento della società, i diritti e i doveri civili.


    Art. 15
    Il Governo in carica potrà presentare al Senato, attraverso un suo membro, un progetto di legge articolato riguardanti le materie di competenza di questa camera del Parlamento, nella misura e nei tempi indicati dal regolamento interno del Senato.


    Art. 16
    Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi ordinarie, mediante la proposta, da parte di almeno 15 forumisti, con almeno 100 post all' attivo, di un progetto di legge redatto in articoli, da presentare al Congresso piuttosto che al Senato a seconda della specifica competenza.


    Art. 17
    Il regolamento interno di ciascun ramo del Parlamento dovrà stabilire procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza da parte della camera di competenza tramite voto a maggioranza semplice.


    Art. 19
    Le leggi sono promulgate dal Presidente di PIR entro quindici giorni dall'approvazione.
    Il Presidente di PIR, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
    Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.


    Art. 20
    Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
    L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a tre mesi.
    Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
    Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.


    Art. 21
    È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquanta elettori o cinque consigli regionali.
    Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
    Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere le due camere del Parlamento.
    La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
    La legge determina le modalità di attuazione del referendum.


    Art. 22
    Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
    A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.



    TITOLO II

    IL PRESIDENTE DI POLITICAINRETE.NET


    Art. 23
    Il Presidente di Politica In Rete garantisce il rispetto della Costituzione. Mediante il suo arbitrato, assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato. È garante della indipendenza nazionale, della integrità del territorio, del rispetto degli accordi della Comunità e dei trattati. È il primo rappresentante del gioco verso l'Amministrazione e l'esterno.


    Art. 24
    Il Presidente di Politica In Rete può inviare messaggi alle Camere.
    Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
    Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
    Conferisce le onorificenze del forum stabilite secondo la legge ordinaria.


    Art. 25
    II Presidente di Politica In Rete è eletto per sei mesi a suffragio universale diretto.
    Il Presidente di Politica In Rete e eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi. Se tale maggioranza non viene conseguita al primo scrutinio,si procede ad una nuova votazione, nel quattordicesimo giorno seguente. Possono presentarsi solo i due candidati i quali, a parte un eventuale ritiro, hanno ottenuto più voti al primo turno.


    Art. 26
    Il Presidente di Politica In Rete, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla nazione e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.


    Art. 27
    Il Presidente di Politica In Rete nomina il Primo Ministro dopo consultazioni separate con i Presidenti delle due camere e con i rappresentanti dei partiti eletti nel Parlamento.
    Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche.
    Se il Presidente dopo le consultazioni verifica che non c’è una maggioranza attorno a un candidato Primo Ministri, egli assume la carica di Capo del Governo con un governo trasversale fino a che non sia composta una maggioranza attorno ad un candidato Primo Ministro.
    Può altresì assumere la carica di Capo del Governo qualora indicato nel testo di una mozione di sfiducia costruttiva nei confronti del Primo Ministro; in questo caso mantiene la carica di Capo del Governo fino a quando o verificherà che esiste una maggioranza attorno ad un candidato Primo Ministro o se necessario fino al termine della legislatura.


    Art. 28
    Il Presidente di Politica In Rete accetta le dimissioni del Governo presentategli dal Primo Ministro.
    Su proposta del Primo Ministro nomina e revoca gli altri membri del Governo.


    Art. 29
    La nomina del Primo Ministro deve perseguire scrupolosamente, nei limiti del possibile, la necessità che esso abbia una maggioranza parlamentare che lo sostenga e che gli conceda la fiducia in entrambi le camere.

    Art. 30
    Se l' operato del Presidente di Politica In Rete non è conferme a questa linea, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Congressista, è passibile di giudizio presso la Corte Suprema.
    La Corte Suprema se riscontrerà un comportamento anti-costituzionale nell' operato del Presidente di Politicainrete.net potrà ammonirlo con una Censura Costituzionale, deliberata a maggioranza di due terzi.


    Art. 31
    Se per tre volte un Primo Ministro nominato dal Presidente di Politica In Rete non ottiene la fiducia sia alla Camera che al Senato, il Presidente di Politica In Rete assume lui stesso il ruolo di Capo del Governo come indicato all’art. 27

    Art. 32
    Il Presidente di Politica In Rete che ha assunto in base al Art. 27 il ruolo di Capo del Governo, è tenuto a dimettersi da questo incarico se il candidato Primo Ministro ottiene un voto di fiducia in entrambe le camere.

    ART. 33
    Un candidato Primo Ministro non può richiedere un voto di fiducia alle camere per più di una volta ogni trenta giorni.

    ART. 34
    Il voto di fiducia dovrà essere autorizzato dal Presidente di Politica In Rete dietro richiesta pubblica del candidato primo Ministro.
    Il Presidente di Politica In Rete prima di concederlo dovrà, consultando prima il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, stabilire se la richiesta ha un riscontro reale nelle camere oppure no, e agire di conseguenza.
    Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche.


    ART. 35
    Il Presidente di Politica In Rete propone inoltre il Governatore della Banca Centrale, sentito il parere vincolante dei presidenti delle due camere.


    ART. 36
    Le funzioni del Presidente di Politica In Rete, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Vice Presidente.
    In caso di impedimento permanente ( Ban definitivo o superiore al termine della fine della legislatura ) o di morte o di dimissioni del Presidente di Politica In Rete, il Vice Presidente diventa Presidente al posto del precedente fino al termine del mandato presidenziale.

    ART. 37
    Il Presidente di Politica In Rete può essere destituito automaticamente dal suo incarico alla terza Censura Costituzionale da parte della Corte Suprema.
    Oppure da una mozione motivata di Censura Parlamentare avanzata da almeno dieci fra Senatori e Congressisti e approvata in entrambe le camere con una maggioranza speciale di 2/3 dei presenti.











    TITOLO III

    IL GOVERNO


    ART. 38
    Il potere esecutivo spetta al Consiglio dei Ministri..
    Il consiglio dei Ministri è retto dal Primo Ministro che una volta insediato assume le funzioni di Capo del Governo. Il Primo Ministro viene nominato secondo le disposizioni riportare negli articoli 27 e 29.


    ART. 39
    Il Primo Ministro e i vari ministri, prima di assumere le rispettive funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente di Politica In Rete.
    Nel caso il Presidente di Politica In Rete diventi lui stesso Capo del Governo, egli non dovrà ripetere il giuramento, mentre i ministri del suo governo dovranno giurare sulla Costituzione nelle mani del Presidente stesso.


    ART. 40
    Il Governo si dovrà presentare entro cinque giorni dalla sua formazione prima in Congresso e poi in Senato, per ottenere da entrambi la fiducia che gli permetterà di insediarsi regolarmente.


    ART. 41
    Il Governo sorretto da un primo ministro sarà costretto a dimettersi, solo per mezzo di una sfiducia costruttiva approvata da entrambe le camere.
    Il testo della mozione di sfiducia costruttiva dovrà contenere anche l'indicazione del nuovo Capo di Governo e le forze che compongono la nuova maggioranza di Governo o in alternativa un governo tecnico formato dal Presidente di Politica in Rete.


    ART. 42
    Il Governo sorretto dal Presidente di Politica In Rete, dovrà dimettersi nei casi riportati nell’ articolo 32 o quanto specificato nell’articolo 27.


    ART. 43
    Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta di legge del Governo non importa obbligo di dimissioni.


    ART. 44
    Il Capo del Governo in carica dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.
    I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.


    ART. 45
    Il Governo dovrà riunirsi in Consiglio pubblico, almeno una volta ogni trenta giorni, per esercitare le sue funzioni, nei modi e nei tempi stabiliti dal suo regolamento interno, che dovrà essere redatto e approvato alla prima seduta utile.


    TITOLO IV

    LE REGIONI E L 'ASSEMBLEA FEDERALE


    TITOLO V

    GARANZIE COSTITUZIONALI


    Sezione I - La Corte Suprema

    Sezione II - Revisione della Costituzione. Leggi Costituzionali.



    ART.XXX.
    La Costituzione potrà essere modificata attraverso disegni di legge di modifica costituzionale, presentati al Congresso dal Governo o dai Congressisti stessi.


    Art.XXX.
    Ogni disegno di legge di modifica costituzionale, per essere legittimamente presentato, necessita della firma di almeno dieci Congressisti.


    Art. XXX.
    I disegni di legge di modifica costituzionale approvati al Congresso hanno bisogno di una seconda approvazione al Senato.

    Nel caso che un disegno di legge di modifica costituzionale venga respinto dal Senato, esso tornerà al Congresso, dove si potranno approvare nuove modifiche al testo già approvato e quindi eventualmente rinviarlo al Senato per l' approvazione definitiva.


    Art. XXX.
    Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento riguardanti disegni di legge di modifica costituzionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza speciale dei due terzi dei presenti.









    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


    Art. XXX.
    Per tutta la durata della prima legislatura dal'approvazione di questa Costituzione, le cariche di Senatore e Congressista saranno compatibili e accumulabili.
    Finita la prima legislatura entrerà in regime l'articolo 9.


    Art. XXX.
    Per tutta la durata della prima legislatura saranno considerati in vigore i regolamenti interni del Congresso, del Senato redatti e approvati dal' Assemblea Costituzionale, e non potranno essere modificati se non alla legislatura successiva dai propri rispettivi organi di competenza.










    Il Presidente dell’Assemblea Costituente :


    ---



    I vicepresidenti dell' Assemblea Costituente:


    ---
    ---



    controfirmato:


    Gli amministratori del forum:


    ---
    ---
    ---
    ---
    ---
    ---
    Ultima modifica di Daniele; 30-08-09 alle 23:49

  7. #37
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    Predefinito Rif: Laboratorio indipendente e apartitico di proposte per la costituzione

    ho preso la bozza di supermario e l'ho un pò rielaborata, ho tolto riferimento alla questione federale a alla corte costituzionale in quanto ritengo di non essere la persona più adatta a discuterne, lascio questo compito a gente competente in materia

  8. #38
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    Predefinito Rif: Laboratorio indipendente e apartitico di proposte per la costituzione

    In sostanza mi pare che hai introdotto la figura del vicepresidente e hai messo la possibilità che il Presidente stesso possa essere sfiduciare un primo ministro con una sfiducia costruttiva.

    Sbaglio ?
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  9. #39
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    Predefinito Rif: Laboratorio indipendente e apartitico di proposte per la costituzione

    Citazione Originariamente Scritto da Supermario Visualizza Messaggio
    In sostanza mi pare che hai introdotto la figura del vicepresidente e hai messo la possibilità che il Presidente stesso possa essere sfiduciare un primo ministro con una sfiducia costruttiva.

    Sbaglio ?
    ho introdotto il vice presidente e che il presidente governi o se richiesto nella sfiducia costruttiva o se non c'è una maggioranza, comunque vada egli rimane in carica fino a quando non vi sia qualcuno che riesca a mettere insieme una maggioranza o se necessario fino alla fine della legislatura. Ciò non toglie che non si elegga un primo ministro, però se per esempio un Primo Ministro X inizia con legislatura con una maggioranza che a 2 mesi dal termine del mandato è sfiduciato costruttivamente o un'altro candidato o il presidente stesso terminano la legislatura. In linea teorica l'intervento del presidente arriva se proprio non si trova una maggioranza o nessuno che la conduca, onde evitare crisi istituzionali che non possiamo permetteci

  10. #40
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    condivido le parole di daniele

 

 
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