Originariamente Scritto da
Supermario
V. 1.1
Ho modificato alcuni articoli rispetto alla versione precedente.
Eliminato qualche baco costituzionale.
Spiegato meglio dei passaggi.
Introdotto la proposta sulla Corte Suprema di Teo ( che reputo la migliore fino ad ora ) con qualche piccola modifica personale.
Vi sarei grato se qualcuno si impegnasse a "scassinare", "aggirare" questa bozza.. in modo tale da capire se ci sono dei bugs costituzionali, ecc. ecc.
Tanto per intendersi.. fate finta di essere un Presidente avido, un capo di un partito che vuole fare fuori un suo rivale... qualcosa del genere insomma..
Grazie.
PRINCIPI FONDAMENTALI
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Parte prima: Diritti e doveri dei cittadini.
TITOLO I
RAPPORTI CIVILI
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TITOLO II
RAPPORTI POLITICI
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TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI
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Parte seconda: Ordinamento del gioco.
TITOLO I
IL PARLAMENTO
Sezione I - Le Camere
Art. XXX.
Il Parlamento si compone del Congresso e del Senato.
Art. XXX
Il Congresso ed il Senato sono eletti a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati per ciascuna camera è variabile a seconda del numero dei votanti alle elezioni nel seguente modo:
21 eletti fino a 200 voti validi.
23 eletti da 201 fino a 400 voti validi.
25 eletti da 401 fino a 600 voti validi.
27 eletti da 601 fino a 800 voti validi.
29 eletti da 801 voti validi in su.
Sono eleggibili a deputati tutti i forumisti con almeno 250 post per il Congresso e con almeno 500 post per il Senato.
Art. XXX.
Il Congresso e il Senato sono eletti per sei mesi, senza considerare le varie pause festive regolamentate per legge ordinaria.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non nei casi previsti dalla legge.
Art. XXX.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro XXX giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il XXX giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Art. XXX.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Art. XXX
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche ma i diritti di parola ed intervento dei forumisti non congressisti sono regolati dal regolamento interno dell'assise.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di partecipare alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. XXX.
La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Sezione II - La formazione delle leggi
Art. XXX
La funzione legislativa è esercitata, con competenze diverse, dalle due Camere.
Art. XXX.
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo per quanto riguarda il Congresso, oltre ad ciascun deputato del Congresso stesso, nelle modalità indicate nel proprio regolamento interno.
Art. XXX.
Sono di esclusiva competenza legislativa del Governo e del Congresso tutti quei disegni di legge riguardanti le modifiche alla costituzione, legge elettorale, organizzazione e attività del governo, legge finanziaria, Question Time di attualità politica nei termini e nei modi indicati nel regolamento interno, e tutte quelle attività da proporre e da svolgere nell'ambito del forum di politicainrete.
Art. XXX.
L' iniziativa delle leggi appartiene ai Senatori per quanto riguarda il Senato, nelle modalità indicate nel proprio regolamento interno.
Art. XXX.
Sono di esclusiva competenza legislativa del Senato tutti quei disegni di legge riguardanti la politica reale in generale, la politica internazionale, l' ordinamento della società, i diritti e i doveri civili.
Art. XXX.
Il Governo in carica potrà presentare al Senato, attraverso un suo menbro, un progetto di legge articolato riguardanti le materie di competenza di questa camera del Parlameno, nella misura e nei tempi indicati dal regolamento interno del Senato.
Art. XXX.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno 15 forumisti, con almeno 100 post all' attivo, di un progetto redatto in articoli, da presentare al Congresso piuttosto che al Senato a seconda della specifica competenza.
Art. XXX.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza da parte della camera di competenza tramite voto a maggioranza semplice.
Art. XXX.
I disegni di legge di modifica costituzionale approvati al congresso hanno bisogno di una seconda approvazione al Senato.
Nel caso che un disegno di legge di modifica costituzionale venga respinto dal Senato, esso tornerà al Congresso, dove si potranno approvare nuove modifiche al testo già approvato e quindi eventualmente rinviarlo al Senato per l' approvazione definitiva.
Art. XXX.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento riguardanti disegni di legge di modifica costituzionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza speciale dei due terzi dei presenti.
Art. XXX.
Le leggi sono promulgate dal Presidente di PIR entro quindici giorni dall'approvazione.
Art. XXX.
Il Presidente di PIR, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. XXX.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a tre mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
TITOLO II
IL PRESIDENTE DI POLITICAINRETE.NET
Art. XXX
Il Presidente di politicainrete.net garantisce il rispetto della Costituzione. Mediante il suo arbitrato, assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato. È garante della indipendenza nazionale, della integrità del territorio, del rispetto degli accordi della Comunità e dei trattati. È il primo rappresentante del gioco verso l'Amministrazione e l'esterno.
Può inviare messaggi alle Camere.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Conferisce le onorificenze della Nazione.
Art. XXX
Art. 6. - II Presidente di politicainrete.net è eletto per sei mesi a suffragio universale diretto.
Art. XXX.
Il Presidente di politicainrete.net e eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi. Se tale maggioranza non viene conseguita al primo scrutinio,si procede ad una nuova votazione, nel quattordicesimo giorno seguente. Possono presentarsi solo i due candidati i quali, a parte un eventuale ritiro, hanno ottenuto più voti al primo turno.
ART.XXX.
Il Presidente di politicainrete.net, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla nazione e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Art. XXX.
Il Presidente di politicainrete.net nomina il Primo Ministro dopo consultazioni separate con i presidenti delle due camere e con i rappresentanti dei partiti pirriani.
Art. XXX.
Il Presidente di politicainrete.net accetta le dimissioni del Governo presentategli dal Primo Ministro.
Art. XXX.
Su proposta del Primo Ministro nomina e revoca gli altri membri del Governo.
Art. XXX.
La nomina del Primo Ministro deve perseguire scrupolosamente, nei limiti del possibile, la necessità che esso abbia una maggioranza parlamentare che lo sostenga e che gli conceda la fiducia in entrambi le camere.
Se l' operato del Presidente di Politicainrete non è conferme a questa linea, esso, per mezzo di una denuncia di qualsiasi Senatore o Congressista, è passibile di giudizio presso la Corte Costituzionale,
La Corte Suprema se riscontrerà un comportamento anti-costituzionale nell' operato del Presidente potrà ammonirlo con una Censura Costituzionale deliberata a maggioranza di due terzi.
ART. XXX.
Se per tre volte un Primo Ministro nominato dal Presidente di Politicainrete.net non ottiene la fiducia sia al Congresso che al Senato, il Presidente di politicainrete.net assume lui stesso il ruolo di Capo del Governo e nomina un esecutivo di unità nazionale cercando di riunire intorno a se la più ampia maggioranza trasversale possibile per garantire la buona salute del paese fino alla conclusione della legislatura.
ART. XXX.
Il Presidente di Politicainrete.net che ha assunto in base al ART.XXX il ruolo di Capo del Governo, è tenuto a dimettersi da questo incarico se un nuovo candidato Primo Ministro ottiene un voto di fiducia in entrambe le camere.
ART. XXX.
Non si può richiedere un voto di fiducia alle camere per più di una volta ogni trenta giorni.
ART. XXX.
Il voto di fiducia dovrà essere autorizzato dal Presidente di Politicainrete.net dietro richiesta del candidato.
Il Presidente di Politicainrete.net prima di concederlo dovrà, consultando prima il Presidente del Congresso e il Presidente del Senato, stabilire se la richiesta ha un riscontro reale nelle camere oppure no, e agire di conseguenza.
ART. XXX.
Il Presidente di politicainrete.net nomina inoltre il Governatore della Banca Centrale, sentito il parere vincolante dei presidenti delle due camere.
ART. XXX.
Il Presidente di politicainrete.net nomina il Cancelliere di Stato / Guardasigilli, sentito il parere vincolante della amministrazione di politicainrete.net
ART. XXX.
Le funzioni del Presidente di politicainrete.net, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente ( Ban definitivo o superiore al termine della fine della legislatura ) o di morte o di dimissioni del Presidente di politicainrete.net, il Presidente del Senato indice la elezione del nuovo Presidente di politicainrete.net entro trenta giorni, salvo il maggior termine previsto o mancando meno di due mesi alla fine della legislatura.
ART. XXX.
Il Presidente di politicainrete.net può essere destituito automaticamente dal suo incarico alla terza Censura Costituzionale da parte della Corte Suprema.
Oppure da una mozione motivata di Censura Parlamentare avanzata da almeno dieci fra Senatori e Congressisti e approvata in entrambe le camere con una maggioranza speciale di 2/3 dei presenti.
TITOLO III
IL GOVERNO
ART.XXX.
Il potere esecutivo spetta al Consiglio dei Ministri.
ART.XXX.
Il consiglio dei Ministri è retto dal Primo Ministro che una volta insediato assume le funzioni di Capo del Governo.
ART.XXX.
Il Capo del Governo viene nominato secondo le disposizioni riportare negli articoli XXX e XXX.
ART.XXX.
Il Capo del Governo e i vari ministri, prima di assumere le rispettive funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente di politicainrete.net.
Nel caso il Presidente di Politicainrete.net diventi lui stesso Capo del Governo, egli non dovrà ripetere il giuramento, mentre i ministri del suo governo dovranno giurare sulla Costituzione nelle mani del Presidente del Senato.
ART.XXX.
Il Governo si dovrà presentare entro cinque giorni dalla sua formazione prima in Congresso e poi in Senato, per ottenere da entrambi la fiducia che gli permetterà di insediarsi regolarmente.
ART.XXX.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta di legge del Governo non importa obbligo di dimissioni.
ART.XXX.
Il Governo sorretto da un primo ministro sarà costretto a dimettersi, solo per mezzo di una sfiducia costruttiva approvata da entrambe le camere.
Il testo della mozione di sfiducia costruttiva dovrà contenere anche l'indicazione del nuovo Capo di Governo e la nuova lista di ministri.
ART.XXX. Il Governo sorretto dal Presidente di Politicainrete.net, dovrà dimettersi nei casi riportati negli articoli XXX, XXX e XXX.
ART.XXX.
Il Capo del Governo in carica dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
ART. XXX.
Il Governo dovrà riunirsi in Consiglio pubblico, almeno una volta ogni sessanta giorni, per esercitare le sue funzioni, nei modi e nei tempi stabiliti dal suo regolamento interno, che dovrà essere redatto e approvato alla prima seduta utile.
TITOLO IV
LE REGIONI E L 'ASSEMBLEA FEDERALE
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TITOLO V
GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I - La Corte Suprema
ART.XXX.
Il potere giudiziario sarà conferito ad una Corte Suprema composta da tre giudici, che sarà eletta con maggioranza di due terzi dal Congresso, votando sui candidati proposti dal Presidente.
ART.XXX.
Non potrà essere giudice chi non abbia raggiunto sei mesi di iscrizione, almeno un numero di
messaggi pari a mille al momento dell'incarico e non abbia dimostrato la propria competenza
giuridica secondo la legge, non potrà ricoprire alcuna altra carica istituzionale o partitica.
ART.XXX.
I tre giudici rimarranno in carica per un periodo di otto mesi. Le votazioni per l'elezione dei
giudici inizieranno venti giorni prima della scadenza del mandato della Corte Suprema in carica.
ART.XXX.
Il Congresso potrà essere convocato soltanto con l’ordine del giorno dell’elezione dei giudici fino
a quando questi non saranno stati eletti tutti.
ART.XXX.
La Corte Suprema avrà facoltà di stabilire il regolamento per i propri lavori adottandolo con una
maggioranza di due terzi, in cui stabilirà le procedure di udienza.
ART.XXX.
La Corte Suprema potrà eleggere un suo presidente, eleggendolo secondo il regolamento. Le
forme, i compiti e i limiti di questo ufficio sono stabiliti dal regolamento.
ART.XXX.
Non sono ammessi ricorsi che siano firmati da meno di dieci utenti con almeno cinquecento
messaggi ognuno; oppure senza la firma di almeno un congressista, di un senatore, del Presidente del Congresso o del Senato, di un giudice o del Presidente di Politicainrete.net
ART.XXX.
Il regolamento prevederà una udienza preliminare, dove i giudici verificheranno il requisito di
forma e la loro competenza ad emettere un giudizio.
ART.XXX.
La Corte Suprema avrà le seguenti attribuzioni: di giudicare la costituzionalità delle leggi e delle
mozioni approvate dalle camere; di giudicare sui conflitti di attribuzione degli organi istituzionali;
di giudicare sullo stato di accusa di un'autorità esecutiva o di comportamento anticostituzionale da parte del Presidente di Politicainrete.net; di risolvere i dubbi e le controversie
interpretative sulla Costituzione o la legge; di verificare l'ammissibilità dei quesiti del referendum;
di verificare requisiti formali quando previsto; di verificare e proclamare risultati di elezioni e
referendum; di verificare che il Congresso rispetti le decisioni dei referendum.
ART.XXX.
La Corte Suprema delibererà le sue sentenze a maggioranza di due terzi e saranno efficaci dal
momento dell'emissione, inoltre le sentenze della Corte Suprema non potranno essere impugnate.
ART.XXX.
Non saranno valide sentenze di colpevolezza di un'autorità esecutiva se non deliberate con la
unanimità dei giudici, tranne nel caso riportato nel ART. XXX.
ART.XXX.
Il ministro della Giustizia pubblicherà le sentenze entro due giorni dalla loro emissione, secondo
le forme stabilite dal regolamento del Governo.
ART.XXX.
I giudici sono soggetti alla Costituzione e alle leggi, devono giudicare secondo esse, non possono
dichiararsi incapaci di decidere e non possono rimettere questo ad altri organi.
ART.XXX.
Il Presidente di Politicainrete.net potrà chiedere al Congresso di rimuovere un giudice alla volta se ritiene che manchi
ai suoi doveri, il Congresso deciderà con maggioranza di due terzi.
ART.XXX.
I giudici che non prenderanno parte per venti giorni alle attività della Corte Suprema senza
fornire giustificazione saranno decaduti automaticamente dal loro incarico il ventunesimo giorno.
Sezione II - Revisione della Costituzione. Leggi Costituzionali.
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DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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Il Presidente dell’Assemblea Costituente :
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I vicepresidenti dell' Assemblea Costituente:
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controfirmato:
Gli amministratori del forum:
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