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  1. #31
    Seguace di Eraclito
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    Predefinito Rif: Gazzetta Ufficiale I legislatura di PIR

    Nuovo regolamento della Camera

    Parte prima – Disposizioni preliminari


    Articolo 1 - I deputati

    I deputati entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto dell’insediamento nel corso della prima seduta assembleare. L'assenza non motivata a quattro sedute consecutive, senza una valida giustificazione da presentare prima della quarta assenza comporta l’automatica decadenza del deputato e l’obbligo per il Presidente della camera di provvedere alla sostituzione del deputato decaduto con il primo dei non eletti della medesima lista.
    Prima che il primo dei non eletti accetti può comunque accettare provvisoriamente il successivo non eletto, che entra in carica titolare di un diritto provvisorio e cedevole al seggio che può esercitare come proprio, fino all’accettazione eventuale del precedente chiamato, compiendo atti pienamente validi e non successivamente modificabili dal sopravvenuto precedente chiamato.
    Le dimissioni del deputato dalla Camera sono annunziate in Assemblea o con comunicato ufficiale postato sul Forum Camera, e sono irrevocabili.


    Articolo 2 – Il Presidente della Camera

    L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Camera. Nella prima seduta dopo le elezioni la Camera è presieduta provvisoriamente dal deputato più anziano d'età forumistica, e in caso di più deputati con pari data di iscrizione al Forum da colui che vanta il maggior numero di messaggi.
    L'ordine del giorno della prima seduta prevede in modo esclusivo l'elezione del Presidente della Camera, che avviene per scrutinio palese a maggioranza dei 2/3 dei presenti. Dal terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza semplice dei presenti. Al fine di abbreviare le operazioni, il Presidente Provvisorio ha la facoltà di diminuire a 48 ore la fase di discussione delle sedute dedicate all'elezione del Presidente.


    Articolo 3 - I Vicepresidenti

    Eletto il Presidente, si procede all'elezione di due Vicepresidenti. Vengono eletti i due candidati alla Vicepresidenza più votati. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente; a tal fine possono essere da lui convocati ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento.


    Parte seconda - Del Presidente, della Conferenza dei Capigruppo, dei Gruppi parlamentari


    Articolo 4 – Il Presidente della Camera

    Il Presidente rappresenta la Camera dei deputati. Assicura il buon andamento dei suoi lavori, facendo osservare il Regolamento, e dell'amministrazione interna. Il Presidente della Camera convoca le sedute dell’Assemblea e ne fissa l'ordine del giorno. In applicazione delle norme del Regolamento, il Presidente dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.
    4.1 Ogni atto o comportamento del Presidente della Camera che si presuma contrario a norme costituzionali o di legge può essere sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale. Le determinazioni della Corte Costituzionale sono vincolanti per il Presidente della Camera e comportano l’annullamento degli atti oggetto di censura.


    Articolo 5 – La Conferenza dei Capigruppo

    La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente della Camera ogniqualvolta lo ritenga utile o su richiesta di un quarto dei deputati, per esaminare lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Alla Conferenza potranno partecipare attivamente anche i singoli membri del Gruppo Misto.


    Articolo 6 – I gruppi parlamentari

    Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di due deputati. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Presidente del Congresso a quale Gruppo intendono iscriversi. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel precedente comma, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto. I deputati di ciascun Gruppo parlamentare nominano al loro interno un Capogruppo.
    Le dimissioni del deputato da un Gruppo, la costituzioni di nuovi Gruppi, le modifiche dei nomi dei Gruppi e delle cariche interne devono essere sempre comunicate all'Assemblea in modo ufficiale durante le sedute. Il Presidente della Camera prende atto delle avvenute modificazioni, inserendo nel Gruppo Misto il deputato che dimettendosi da un Gruppo non annuncia contestualmente l'ingresso in un altro Gruppo.

    Parte terza – Il Funzionamento della Camera


    Articolo 7 – La presentazione delle proposte di legge

    L'iniziativa legislativa é esercitata tramite la presentazione della proposta di legge nell’apposito thread ufficiale "Proposte di Legge della Camera - numero legislatura" predisposto dal Presidente dell’Assemblea nei sette giorni successivi alla sua elezione. Il Presidente della Camera verifica che la proposta di legge rispetti i requisiti formali previsti dalla Costituzione ed in caso di verifica positiva provvede alla calendarizzazione della stessa.
    Le leggi popolari ordinarie e le leggi di revisione costituzionale devono essere accompagnate dalle firme necessarie per la presentazione previste dalla Costituzione, con link apposito al thread di raccolta delle firme. Nel thread delle proposte di legge vanno presentate anche le proposte di modifica del presente Regolamento.
    Le mozioni di sfiducia verso i magistrati, il Presidente della Camera ed il Governo, nonché la mozione di Censura parlamentare verso il Presidente di PIR, vanno presentate sul Forum Camera con apposito messaggio pubblico, corredato dalle firme necessarie.
    I proponenti hanno sempre la facoltà di ritirare le proprie proposte con messaggio ufficiale.


    Articolo 8 - Della fissazione dell'Ordine del Giorno e della convocazione delle sedute

    L'Ordine del Giorno della Camera per le sedute dedicate all'elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti, e alla discussione delle mozioni di fiducia, rimozione o censura riguardanti il Governo, i magistrati, il Presidente di PIR ed il Presidente della Camera è unico.
    Per le sedute ordinarie il Presidente inserisce all'Ordine del Giorno la discussione di un massimo di 2 disegni di legge, a seconda delle richieste dei Capigruppo e della necessità ed urgenza dei DDL. La discussione di un disegno di legge non può comunque avvenire oltre i 45 giorni dalla presentazione. Nell'ultimo mese di legislatura o in casi eccezionali, allo scopo di esaurire i punti suscettibili di discussione ed i DDL da esaminare, il Presidente può superare la soglia prevista.
    Non possono passare più di 10 giorni dalla chiusura di una seduta alla convocazione della successiva, a meno che non vi sia nulla da dibattere, o sia iniziata la pausa istituzionale individuata dalla legge. Una seduta non può mai essere interrotta se non per cause di forza maggiore (interruzione tecnica del sito) o per esaurimento anticipato del punto all' Ordine del Giorno.


    Articolo 9 – La seduta parlamentare

    La seduta parlamentare è convocata dal Presidente della Camera tramite l'apertura di un apposito thread. Tra la convocazione e l’apertura della discussione è necessario un preavviso minimo di 24 ore. Ciascuna seduta è composta da due sessioni: sessione di discussione della durata di 72 ore, e sessione di voto della durata di 48 ore. La fase di votazione si conclude con la proclamazione degli esiti ad opera del Presidente o di chi ne fa le veci.
    Eccezioni alla presente disposizione sono previste all'ultimo comma dell'art. 2, all'ultimo comma dell'art. 10 e dall'art. 11 qualora sia necessario raddoppiare la durata della fase di votazione per consentire il voto degli emendamenti al disegno di legge ed il voto al testo del disegno di legge nella sua versione emendata.


    Articolo 10 - Della presentazione e discussione degli emendamenti

    Durante la seduta, ciascun deputato può presentare in Assemblea al massimo 5 emendamenti per articolo del disegno di legge. Il Presidente, apprezzate le circostanze, può aumentare fino a 10 gli emendamenti. Il presentatore del disegno di legge, ovvero il primo firmatario, entro il termine delle 72 ore previste per la fase di discussione ha facoltà di accogliere gli emendamenti e di integrarli nel testo originario del DDL, che sarà posto ai voti così come modificato. Gli emendamenti o le parti di emendamento non accolti dal presentatore vengono in ogni caso poste ai voti, a meno che il presentatore non le ritiri ufficialmente entro la fase di discussione.
    Allo scopo di favorire eventuali accordi fra deputati e la chiarezza della discussione, il Presidente in via eccezionale può prorogare la fase di discussione di altre 24 ore, oltre le quali si procede in ogni caso alle operazioni di voto. Non sono ammesse proroghe nei casi previsti dal primo comma dell'art. 8.

    Articolo 11 - Della fase di votazione del disegno di legge

    Il Presidente, terminata la fase di discussione, pone ai voti gli eventuali emendamenti non assorbiti dal presentatore del disegno di legge o non ritirati dal proponente. Nel caso in cui non ci siano emendamenti, il Presidente pone ai voti il solo testo del disegno di legge o della mozione.
    Il Presidente indica sempre con chiarezza il testo integrale del disegno di legge, dell'emendamento o della mozione posto ai voti, accompagnandolo con la relativa scheda di voto, nella quale saranno presenti le opzioni “sì”, “no”, “astenuto”.
    La fase di votazione degli emendamenti, del solo testo del disegno di legge o della mozione dura 48 ore.
    Una volta terminate le operazioni di voto, il Presidente proclama il risultato con le formule “La Camera approva”, “La Camera respinge” o “La Camera non è in numero legale per deliberare”.
    A seguito della votazione degli emendamenti, il Presidente sottopone al voto immediato dell'Assemblea il testo del disegno di legge così come modificato dagli eventuali emendamenti approvati. Dopo altre 48 ore, il Presidente proclama il risultato finale.


    Articolo 12 – Convocazione in seduta comune delle Camere

    La Camera dei Deputati è convocato in seduta comune con il Senato nei casi previsti dalla Costituzione. Le formalità di convocazione, la Presidenza e le procedure sono quelle della Camera dei Deputati. La seduta comune non implica la sospensione dei lavori in seduta ordinaria, il ritardo delle convocazioni o il rinvio delle sedute convocate.


    Articolo 13 - Il voto di fiducia e la mozione di sfiducia

    La Camera è convocata per la votazione della fiducia al Governo entro cinque giorni dalla nomina di esso da parte del Presidente di POL.
    La Camera è altresì convocata per la votazione della fiducia al Governo o a un singolo Ministro su richiesta di cinque deputati e cinque senatori.
    La seduta segue le regole delle ordinarie sedute parlamentari.
    Entro 5 giorni dalla presentazione della mozione di sfiducia il Presidente della Camera dovrà convocare l'Assemblea ai fini della deliberazione sulla mozione stessa.
    Qualora un Ministro si sia dimesso o sia stato rimosso mediante mozione di sfiducia, lo stesso non potrà essere nominato nuovamente Ministro durante la medesima legislatura se non in caso di un nuovo voto di fiducia sulla sua persona da parte di entrambe le camere del Parlamento.
    Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta di legge del Governo non implica obbligo di dimissioni.


    Articolo 14 – Rimozione di uno o più Magistrati

    La procedura di rimozione di uno o più magistrati viene attivata dal Presidente della Camera su richiesta di almeno la metà dei deputati. Durata e svolgimento della seduta seguono le ordinarie regole di funzionamento della Camera. La rimozione del magistrato o dei magistrati coinvolti è disposta obbligatoriamente dal presidente della Camera qualora a suo favore si esprimano almeno i 3/4 dei votanti.


    Articolo 15 – Rimozione del Presidente della Camera

    La procedura di rimozione del Presidente della Camera viene attivata su richiesta di almeno cinque deputati. Durata e svolgimento della seduta seguono le ordinarie regole di funzionamento della Camera. La rimozione del Presidente della Camera è ordinata dal Presidente di PIR obbligatoriamente qualora a suo favore si esprimano almeno i 2/3 dei deputati.


    Articolo 16 - Question Time

    Ogni gruppo parlamentare può presentare una interrogazione rivolta al Governo affinché il Primo Ministro o il Ministro competente per materia chiarisca una questione di attualità politica, economica o relativa all’attività governativa.
    Il soggetto istituzionale al quale è rivolta l’interrogazione ha l’obbligo di rispondere all’interrogazione nei sette giorni successivi alla richiesta di Question Time. Il capogruppo del gruppo parlamentare richiedente, o un altro membro del gruppo da lui delegato, hanno facoltà di dichiararsi soddisfatti o meno della risposta ricevuta, ed eventualmente di replicare. Alla replica il soggetto al quale è stata rivolta la prima interrogazione ha facoltà di rispondere per iscritto entro i successivi 7 giorni.

    Il Presidente promulga
    Cabraizinho
    "Ma questo lungo termine è una guida fallace per gli affari correnti: nel lungo termine siamo tutti morti" (J.M. Keynes)
    "Qualcuno vivo che se lo prende nel culo però c'è sempre!" (Cabra)

  2. #32
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    Predefinito Rif: Gazzetta Ufficiale I legislatura di PIR

    Legge Costituzionale - Riforma della Corte

    Art. 49
    La Corte Costituzionale è composta da 3 Giudici il cui mandato ha durata di 6 mesi. Gli interessi generali dell’ordinamento sono difesi in giudizio dall'Avvocato Generale o dal suo Vice.

    Art. 51
    La Camera elegge la terna di Giudici Costituzionali a maggioranza dei 3/4 dei componenti per le prime due sedute e dei 2/3 dei componenti a partire dalla terza seduta.
    In diversa votazione, la Camera elegge la coppia Avvocato Generale e Vice Avvocato Generale, con la stessa maggioranza.
    Le procedure per la nomina dei Giudici e dell'Avvocato Generale e del suo Vice hanno inizio 15 giorni prima della scadenza del mandato dei precedenti. Fino alla nuova elezione, e comunque fino alla scadenza, sono prorogati i poteri dei precedenti componenti.

    Art. 52
    Uno dei Giudici, l'Avvocato Generale o il suo Vice può essere rimosso con un voto della Camera che esprima la stessa maggioranza che lo ha eletto.
    Decade altresì dall’incarico per dimissioni, sospensione superiore ai 30 giorni, assenza superiore ai 30 giorni, o ban.
    Viene sostituito mediante un voto della Camera che si esprima con la stessa maggioranza che aveva eletto il componente da sostituire. In caso di mancata elezione per tre volte del componente subentrante, lo stesso viene designato dal Presidente di PIR, nel rispetto del criterio con cui il sostituendo era stato a suo tempo eletto.

    Art. 56
    L’ufficio di Giudice della Corte Costituzionale e quello di Avvocato Generale o Vice Avvocato Generale sono incompatibili con l’accettazione di qualsiasi altra carica istituzionale o della dirigenza di movimenti politici. Il non rispetto di questo articolo comporta immediata decadenza dalla carica.

    Art. 68
    La Corte Costituzionale delibera con sentenza sui ricorsi presentati. La sentenza ha efficacia vincolante dal momento della sua delibera. Deve essere pubblicata ad opera del Ministro della Giustizia entro 5 giorni dalla sua deliberazione. L'efficacia della pubblicazione è meramente dichiarativa.

    Il Presidente promulga.
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  3. #33
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    Legge n.21 del Senato - Conservazione cellule staminali del cordone ombelicale

    Premessa
    La presente proposta di legge vuole essere un contributo per consentire anche alle donne italiane la conservazione per uso autologo delle cellule staminali da sangue del cordone ombelicale del proprio figlio, potendo scegliere tra la "donazione", attraverso le banche pubbliche, o la "conservazione autologa" attraverso le banche private convenzionate e accreditate, mantenendo la possibilità di una "donazione" successiva attraverso le banche pubbliche convenzionate, qualora soggetti compatibili ne facciano richiesta.


    Articolo 1: Finalità
    a) Ogni donna ha il diritto di conservare per sé, per i propri congiunti o per chi ne abbia necessità, il sangue del proprio cordone ombelicale per scopi terapeutici, clinici o di ricerca. È altresì suo diritto scegliere se destinare il proprio cordone ombelicale alla collettività, attraverso un atto libero e gratuito, o se conservarlo per proprio uso.
    b) La raccolta e la conservazione del sangue del cordone ombelicale finalizzate alla produzione di cellule staminali emopoietiche (sono le cellule in grado di auto-riprodursi e dare vita ad altre cellule dalle quali derivano tutte le cellule del sangue) sono consentite in ogni caso.


    Articolo 2: Autorizzazione di strutture private
    a) Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, autorizzano strutture private alla raccolta e alla conservazione di sangue del cordone ombelicale finalizzate alla produzione e alla conservazione di cellule staminali emopoietiche per uso personale.
    b) Le strutture di cui al comma a, al fine di ottenere l'autorizzazione prevista, devono stipulare una convenzione con un centro trasfusionale accreditato per l'esecuzione dei test virali e della tipizzazione degli antigeni leucocitari umani (HLA) dei campioni di sangue del cordone ombelicale conservati e per rendere disponibili le informazioni raccolte sulle cellule staminali da sangue del cordone ombelicale presso le banche dati nazionali o internazionali costituite allo scopo.
    c) Nel caso di compatibilità degli HLA del sangue del cordone ombelicale conservato da una struttura privata autorizzata, il centro trasfusionale convenzionato (vedi comma b) provvede a:

    - richiedere l'autorizzazione al proprietario, fornendo, se richiesto, un'adeguata informativa medica;
    - rimborsare il proprietario delle spese da lui sostenute;
    -richiedere alla struttura privata senza oneri a carico di quest’ultima, il sangue del cordone ombelicale risultato compatibile, da essa conservato, ed inviarlo alla struttura privata richiedente.


    Articolo 3: Cessione del cordone ombelicale
    Il cordone ombelicale, conservato presso le strutture private di cui all'articolo 2, rimane in ogni caso di proprietà della donna alla quale appartiene. E' sua facoltà cederlo o donarlo a chi ne fa richiesta.

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    Legge n.22 del Senato - Anti corruzione pubblica amministrazione

    Art. 1
    Sono previste revisioni delle normative già vigenti tesa ad aumentare la durata e la gravità delle sanzioni di qualsiasi tipo per i dipendenti di qualsiasi livello della PA che abbiano commesso reati legati allo svolgimento dei loro uffici.

    Art. 2
    E' previsto la sospensione immediata ed automatica per qualsiasi dipendente della PA di qualsiasi livello che sia sottoposto a processo per reati quali la sottrazione di fondi pubblici o la corruzione per tutto il periodo del procedimento.
    In caso risulti l’innocenza dell’imputato, lo Stato è tenuto a risarcire gli stipendi, i contributi e l’anzianità perduti.

    Art. 3
    E' prevista l'aggiunta automatica della pena accessoria dell'inibizione all'accesso a qualsiasi ruolo nella PA alle sanzioni computate dai magistrati nei confronti di coloro che abbiano commesso reati quali sottrazione di fondi pubblici o corruzione.

    Art. 4
    La durata della sanzione accessoria prevista dall'Art. 3 avrà durata stabilita dal magistrato competente in base alla gravità del reato commesso.

    Art. 5
    I dipendenti della PA che abbiano commesso il reato di sottrazione di fondi pubblici sono tenuti alla restituzione completa delle somme sottratte anche tramite il pignoramento e la vendita delle proprietà personali.

    Art. 6
    E' prevista l'istituzione di speciali ispettori con competenza in ambito regionali, il cui compito sarà la verifica dei criteri di trasparenza e correttezza dell'operato dei dipendenti di qualsiasi livello della PA.

    Art. 7
    E' posto un limite numerico su base mensile alle consultazioni esterne che i dirigenti dei vari organi della PA potranno utilizzare.
    Tale limite verrà stabilito a livello regionale.

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    Legge n.23 del Senato - Privatizzazione parziale e riammodernamento RAI

    Art. 1
    Due due delle tre frequenze televisive pubbliche con le strutture collegate verranno privatizzate.

    Art. 2
    La privatizzazione avverrà tramite asta pubblica il cui accesso è garantito a qualsiasi soggetto, cordata o impresa che abbia i seguenti parametri:

    2.1. Il proprietario/socio con qualsiasi pacchetto/ amministratore non sia in alcun modo collegabile ad attività politiche/ partitiche.
    2.2. Sia assicurata oltre ogni dubbio la copertura finanziaria ed i necessari presupposti tecnici.
    2.3. Il proprietario/socio con qualsiasi pacchetto/ amministratore non abbia alcun collegamento con la malavita.
    2.4. Il proprietario/socio con qualsiasi pacchetto/ amministratore non sia già proprietario di altri mass media italiani.

    Art. 3
    L'asta pubblica dovrà avvenire nel massimo rispeto die parametri di trasparenza e nel massimo rispetto delle normative vigenti e verrà fatta sotto il controllo di una apposita commissione parlamentare il più trasversale e plurale possibile.

    Art. 4
    Il soggetto, la cordata o l'impresa che vinceranno l'asta dovranno garantire che, in caso di riduzione del personale ci sia un adeguato piano di trasferimento/prepensionamento a tutela dei dipendenti delle reti privatizzate.

    Art. 5
    La rete che rimarrà pubblica dovrà finanziarsi tramite un canone giusto da stabilirsi in sede parlamentare, quindi viene ridotto lo spazio pubblicitario al minimo necessario.

    Art. 6
    La direzione della rete pubblica viene affidata ad un CdA di nomina parlamentare, che però dovrà rispettare parametri meritocratici e di preparazione.

    Art. 7
    La rete che rimarrà pubblica dovrebbe dedicarsi principalmente a sport, informazione e cultura.

    Il Presidente promulga.
    Cabraizinho
    Ultima modifica di Cabraizinho; 27-09-10 alle 12:18
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    Legge n.24 del Senato - Regolamentazione della Prostituzione

    Premessa:
    Attualmente in Italia la prostituzione non è regolamentata. Questo però non vuol dire che questo fenomeno non sia diffuso nel territorio italiano: migliaia di donne attualmente si prostituiscono ogni anno e pian piano si è formato un mercato clandestino molto pericoloso poiché le prostitute spesso sono vittime di abusi e violenza da parte di persone con precedenti penali che rappresentano i capi dell’organizzazione territoriale. Si è formato quindi un vero e proprio “mercato della prostituzione”. Per evitare questa situazione pericolosa che coinvolge anche cittadini e cittadine stranieri, la presente legge propone di legalizzare la prostituzione (come è già avvenuto con ottimi risultati in Olanda e in Germania, ad esempio) per garantire sicurezza alle prostitute e ai clienti oltre ai cittadini del territorio che vivono più sicuri.

    Articolo1: Prestazione di servizi sessuali remunerati
    L'attività di prestazione di servizi sessuali remunerati tra persone maggiorenni consenzienti è disciplinata dalla presente legge.

    Articolo 2: Attività di prestazione dei servizi sessuali remunerati
    1. La prestazione di servizi sessuali remunerati può essere svolta in forma autonoma, dipendente o associata da cittadini italiani o stranieri muniti di regolare permesso di soggiorno, di età superiore ai 18 anni.
    2. I contratti che prevedono la prestazione di servizi sessuali remunerati sono pienamente compatibili con l'articolo 1343 del Codice Civile.
    3. La stipula dei contratti di cui al comma 2 deve essere accompagnata da una dichiarazione di consenso scritto.
    4. L'esercizio della prostituzione è consentito solo sulla base di controlli sanitari periodici ed obbligatori.
    5. La fruizione delle prestazioni sessuali è consentita solo a persone maggiorenni e comporta l'utilizzo del preservativo.
    6. Le imprese, individuali o collettive, operanti nel settore della prostituzione sono tenute ad osservare la legislazione vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il mancato rispetto della normativa e degli obblighi igienico-sanitari delle prostitute è punito con la revoca della licenza.
    7. Qualora una prostituta fosse messa incinta da un cliente ignoto o che non intende riconoscere il nascituro, lo Stato provvederà ad aiutare economicamente la donna."
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    Articolo 3: Postriboli
    I tenutari predispongono aree attrezzate nelle quali l'attività di prestazione di servizi sessuali remunerati si svolga in condizioni di sicurezza e riservatezza. Tali aree non possono essere collocate in prossimità di luoghi di culto, asili e scuole. Gli standard sanitari e di sicurezza di dette aree saranno periodicamente controllate dalle autorità competenti ed eventuali effrazioni saranno sanzionate secondo le normative vigenti.

    Articolo 4: Reati
    1. E' punito con una pena di reclusione da 1 a 3 mesi l'esercizio della prostituzione in luoghi pubblici. Alle medesime pene soggiace chi in luoghi pubblici o aperti al pubblico si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione o le contratta.
    2. E' punito con la reclusione fino a 12 anni chi costringe con la violenza le donne a prostituirsi mettendo in piedi una vera e propria tratta degli schiavi
    3. E' punito con una pena raddoppiata rispetto a quella prevista al comma precedente chiunque coinvolga nell'attività della fornitura di servizi sessuali una persona permanentemente o temporaneamente incapace di intendere e di volere.
    4. La prostituzione minorile é punita con una pena di reclusione tra i 10 e i 30 anni.


    Articolo 5: Pagamento dei tributi
    E’ fatto obbligo per le prostitute il pagamento dell’IVA con aliquota ordinaria del 20% per tutte le prestazioni sessuali remunerate. Qualora non si adoperi all’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale come previsto dalla legge, sono previste sanzioni dai 1.000 ai 10.000 euro.

    Articolo 6
    Le imprese, individuali o collettive, operanti nel campo della prostituzione sono tenute al rispetto del Testo Unico sulla Privacy. I registri dei clienti e l'identità degli stessi può essere consultata solo dall'autorità giudiziaria. La divulgazione di nomi e dati dei clienti da parte di imprese o dipendenti operanti nel campo della prostituzione è punita con una una pena da 1000 a 10000€, sei mesi di reclusione e la perdita della licenza ad operare nel settore.
    Ogni prostituta ha diritto, qualora cessi la sua professione, di non risultare come tale in nessun archivio o elenco pubblico, al fine di preservarne le possibilità di trovare altri impieghi.
    E' diritto delle prostitute o ex-prostitute difendersi qualora qualcuno usi la loro professione o ex-professione a scopo diffamatorio. Tale reato è punito dal 500 ai 20000€ di multa.

    Articolo 7
    Al fine di favorire l'imprenditorialità e l'autonomia delle lavoratrici o lavoratori del ramo della prostituzione lo Stato favorirà con agevolazioni fiscali, incentivi e supporto tecnico la formazione di Cooperative di Lavoro di prostitute.

    Articolo 8
    Il 5% delle entrate fiscali annue provenienti dal settore della prostituzione viene dirottato ad un fondo di solidarietà gestito dal Ministero del Lavoro e dal Ministero della Salute il cui scopo è il sostegno per quelle prostitute che hanno contratto malattie veneree croniche (AIDS, Epatite, etc) durante il loro lavoro.

    Il Presidente promulga.
    Cabraizinho
    Ultima modifica di Cabraizinho; 27-09-10 alle 12:24
    "Ma questo lungo termine è una guida fallace per gli affari correnti: nel lungo termine siamo tutti morti" (J.M. Keynes)
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  7. #37
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    Predefinito Rif: Gazzetta Ufficiale I legislatura di PIR

    Corte Costituzionale di Politicainrete - Sentenza sul 1° ricorso dell'on.le C@scista

    Premesso che in data 12.6.2010, alle ore 23.53, l'On. C@scista proponeva di fronte alla Corte Costituzionale di Politicainrete ricorso interpretativo ex art. 61 Cost., chiedendo alla Suprema Assise di esprimersi circa l'interpretazione corretta dell'art. 34 Cost., relativo alla formazione del Governo del Presidente di Politicainrete .
    Tale ricorso veniva dichiarato ammissibile, all'unanimità, con ordinanza del 22.6.2010.
    In data 23.6.2010 il Presidente della Corte Costituzionale apriva l'Udienza di Merito, nel corso della quale si costituiva in giudizio l'On. C@scista, chiedendo la prova per testi dell' On. Supermario, il quale si presentava di fronte alla Corte rispondendo, parzialmente, alle domande proposte dai Magistrati.
    In data 28.9.2010, il Presidente della Corte dava lettura del dispositivo.
    Seguiva l'immediata pubblicazione della motivazione.

    Quanto sopra premesso
    -Vagliate le motivazioni poste a fondamento del ricorso interpretativo introduttivo del presente giudizio;
    -Tenute in considerazione le dichiarazioni rese dal teste Supermario;
    -Rilevate le osservazioni dei magistrati intervenuti nel corso dell'udienza;

    La Corte Costituzionale di Politicainrete, risolvendo in via definitiva il dubbio interpretativo che ha originato il ricorso in epigrafe,

    P.Q.M.

    statuisce quanto segue:

    Va preliminarmente precisato che la figura di Capo del Governo (o di Premier) è assunta automaticamente dal Presidente di Politicainrete qualora non vadano a buon fine i tre tentativi previsti dalla Costituzione, così come si può evincere dal termine "assume" previsto dall'art.28 Cost.

    Temporaneamente, quindi, il Presidente di Politicainrete diviene in solitaria Capo di un Governo privo di Ministri e sottosegretari, con l'obbligo di nominare, però, un esecutivo vero e proprio di comune accordo con tutti i partiti politici eletti in Parlamento, cercando di riunire intorno a sè sui nomi dei ministri e dei sottosegretari la più ampia maggioranza trasversale possibile.
    Dopo l'assunzione dell'incarico di Premier da parte del Presidente di Politicainrete, la procedura di nomina del Governo prevede quindi due ulteriori fasi:
    1) una prima fase, nella quale il Presidente di Politicainrete , già Premier per le considerazioni sopra svolte, deve obbligatoriamente provare ad ottenere il consenso di tutti i partiti in merito all'opportunità di nominare un Governo del Presidente che sia composto anche da una compagine ministeriale e da sottosegretari . E' legittimo ritenere che, laddove manchi il comune accordo di tutti i partiti politici, l'unica strada possibile sia tornare alle urne.
    2) una seconda fase, immediatamente successiva al raggiungimento del comune accordo tra tutti i partiti politici, concernente la designazione concreta dei ministri che andranno a comporre l'esecutivo . In tale fase il Presidente deve semplicemente “provare” a riunire intorno a sè, nella scelta dei nominativi dei componenti dell’esecutivo, la più ampia maggioranza trasversale possibile per garantire la continuità di governo fino alla conclusione della legislatura”.

    Ordina a chiunque spetti di eseguirla e farla eseguire.
    A norma dell'art. 68 Cost., il Ministro della giustizia o un moderatore pubblichi la presente sentenza nell'archivio di Politicainrete.
    A norma dell'art. 10 del regolamento della Corte, inoltre, la presente sentenza, completa del dispositivo, sia pubblicata integralmente sulla Gazzetta Ufficiale dall'archivista di Stato entro 48 ore dall'emissione della sentenza.


    F.to Augustinus, Presidente

    F.to Liberamente, relatore est.
    Ultima modifica di Cabraizinho; 29-09-10 alle 18:55
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  8. #38
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    Predefinito Rif: Gazzetta Ufficiale I legislatura di PIR

    Legge Costituzionale - Riforma Titolo II: correzioni ortografiche e modifiche

    Art.1:

    Nel Titolo II della Costituzione vengono apportate le seguenti modifiche:

    - All’Art.8 il secondo comma è trasferito all’Art.7 della Legge Elettorale come ultimo comma del medesimo Articolo.
    - All’Art.8 al primo comma è aggiunta la frase: “La legge elettorale disciplina il numero di composizione della Camera dei Deputati e del Senato.”
    - All’Art.9 la parola “parlamentare” è sostituita da “parlamentari”.
    - All’Art.13 la parola “prome” è sostituita da “prime”.
    - All’Art.14 la parola “approvata” è sostituita da “approvate”.
    - All’Art.16 dopo la parola “legge” è aggiunta la parola “ordinaria”.
    - Gli Art. 18 e 20 sono integrati e sostituiti dal seguente nuovo Art.18 : ”L’iniziativa delle leggi appartiene ai Deputati, ai Senatori e al Governo, nelle modalità indicate dai Regolamenti delle rispettive Camere. L’iniziativa di leggi può altresì appartenere ai cittadini come da Art.23”.
    - All’Art.25 comma terzo il seguente periodo “entro la fine del terzo giorno” è sostituito dal seguente: “ al termine del decimo giorno”.

    Il Presidente promulga.
    Cabraizinho
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  9. #39
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    Predefinito Rif: Gazzetta Ufficiale I legislatura di PIR

    Legge Costituzionale - Istituzione della capitale virtuale di PoliticaInRete.net e regolamentazione del consiglio cittadino


    Art.1
    Sarà istituita, a partire dalla terza legislatura di PIR.net, con il nome di Città di PIR, la capitale virtuale del forum di Politicainrete.net.

    Art.2
    La capitale virtuale e' gestita da un consiglio cittadino presieduto da un sindaco.
    L' ufficio del Sindaco della Città di PIR sarà rappresentato in un thread a rilievo su forum Transatlantico che prenderà il nome di Municipio di PIR.
    Ad ogni legislatura il consiglio viene rinnovato entro 10 giorni a partire dalla pubblicazione dei dati ufficiali delle ultime elezioni da parte dell' ammistrazione di Politicainrete.net.

    Art.3
    Il consiglio cittadino è composto da 15 consiglieri cittadini eletti in elezioni da tenersi in concomitanza delle elezioni di rinnovo del Parlamento.
    Possono candidarsi alla carica di consiglieri cittadini tutti i forumisti con almeno 100 posts e 3 settimane di iscrizione al momento dell'indizione delle elezioni.
    Le elezioni per il rinnovo del Consiglio si svolgono nel medesimo arco temporale e con la stessa durata delle elezioni per il rinnovo della Camera e del Senato.

    Art.4
    La candidatura di Sindaco di PIR City e di consigliere cittadino è incompatibile con la candidatura a Presidente di PIR, senatore, deputato, Giudice della Corte Costituzionale, Governatore della Banca Centrale, Primo Ministro, Ministro del Governo e di Avvocato Generale.
    Il Sindaco della città di Pir,all'atto dell'insediamento,deve giurare sulla persona di Britney Spears.Tale giuramento dovrà essere pronunciato nel discorso di insediamento.

    Art.5
    Insediato il consiglio cittadino, il consigliere con più post all'attivo assume l' incarico di Sindaco provvisorio della Città di PIR.
    Entro tre giorni dall' insediamento del consiglio cittadino il Sindaco provvisorio dovrà aprire la prima seduta del Consiglio, se non lo farà, questo compito spetterà al secondo Consigliere con più post all'attivo o a tutti gli altri che seguiranno come numero di post, fino a quando la seduta non sarà ufficialmente aperta.

    In questa seduta della durata di 48 ore si dovranno presentare le candidature per la carica di Sindaco della Città di PIR.
    Nelle successive 48 ore ci saranno le operazioni di voto.

    Il Sindaco eletto avrà l' autorità per gestire i lavori, aprire e chiudere tutte le sedute del Consiglio Cittadino.

    Il Sindaco di PIR eletto potrà nominare un vice Sindaco fra i consiglieri cittadini che farà le sue veci quando assente o impossibilitato.

    Il Sindaco di Città di PIR può essere destituito attraverso una deliberazione del Consiglio Cittadino, richiesta tramite una sfiducia motivata, presentata pubblicamente da almeno 5 consiglieri cittadini nella thread Municipio di PIR.

    Art.6
    Tutte le deliberazioni del Consiglio Comunale, ivi compresa l' elezione e la destituzione del Sindaco di Città di Pir, non sono ritenute valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti.

    Art.7
    Il Consiglio Cittadino adotta il proprio regolamento interno secondo voto a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.
    Il regolamento emanato con decreto dal Sindaco di Città di PIR deve conformarsi alle norme costituzionali.

    Art.8
    Le competenze dell Consiglio Cittadino, regolate dal proprio regolamento interno, saranno quelle di:

    - Stabilire e tracciare l' urbanistica della Capitale Virtuale Città di PIR e autorizzare la costruzione di edifici virtuali statali o privati, attraverso piani regolatori approvati dal Consiglio stesso.

    - Disporre la costruzione di monumenti virtuali da dedicare a meritevoli personaggi Polliani, Pirriani o a personaggi o avvenimenti storici della vita reale.

    - Nominare Quartieri, Edifici, Strutture, Ponti, Piazze, Viali, Vie, strade e quant' altro presente nella topografica di Città di PIR.

    Art.9
    Ulteriori nuove competenze del Consiglio Cittadino potranno essere stabilite solo tramite legge ordinaria approvata dalla Camera dei Deputati.

    Art.10
    Il sindaco della Città di PIR per meglio gestire i lavori della propia giunta, potrà attribuire delle competenze speciali a dei Consiglieri Cittadini che prederanno il titolo aggiuntivo di assessore.

    Il Presidente promulga.
    Cabraizinho
    Ultima modifica di Cabraizinho; 09-10-10 alle 15:09
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  10. #40
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    Predefinito Rif: Gazzetta Ufficiale I legislatura di PIR

    Nuovo Regolamento del Senato

    Introduzione e Linea guida
    Lo scopo del Senato è quello di permettere una discussione seria, pluralista ed esaustiva dei temi di politica reale di volta in volta scelti dai partiti ivi rappresentati, con lo scopo finale di elaborare e presentare dei disegni di legge concorrenti fra loro sulla materia in questione e di giungere alla approvazione di un unica legge sulla materia in questione da archiviare nel registro delle leggi approvate.


    Il Senato
    Tutta l'attività del Senato sarà svolta in una sottosezione del Parlamento Virtuale, nominata "Senato di Pir".
    Nella sottosezione saranno presenti obbligatoriamente tre thread messi in rilievo e chiusi ai non addetti ai lavori:

    - Albo delle leggi approvate.
    - Ufficio di Presidenza del Senato.
    - Presenze dei Senatori.

    L' Albo delle leggi approvate sarà unico per tutte le legislature e quindi non andrà mai chiuso o rinnovato, mentre i restanti due al termine di ogni legislatura saranno chiusi e archiviati e sostituiti da analoghi thread dedicati alla nuova legislatura in corso.


    Insediamento del Senato.
    Al termine delle elezioni del Senato e alla distribuzione ufficiale da parte della amministrazione di PIR dei seggi, il Senatore eletto, con più post all'attivo assumerà l' incarico di presidente provvisorio del Senato.
    Ricevuto così l' incarico il presidente provvisorio entro tre giorni, dalla distribuziona ufficiale dei seggi, dovrà aprire la prima seduta del Senato, se non lo farà, questo compito spetterà al secondo Senatore con più post all'attivo o a tutti gli altri che seguiranno come numero di post, fino a quando la seduta non sarà ufficialmente aperta.
    Gli eletti Senatori non sono tenuti ad accettare ufficialmente la loro carica in aula, decadranno solo e soltanto nei casi previsti dalla Costituzione.
    In questa seduta della durata di 48 ore si dovranno presentare le candidature per la carica di Presidente del Senato e per le due vicepresidenze del Senato.
    Nelle successive 48 ore in seduta unica si dovranno tenere le operazioni di voto per l' elezione del Presidente del Senato e per i due vicepresidenti.


    Il Presidente del Senato
    La carica del Presidente del Senato sarà attribuita secondo Costituzione.
    Le cariche di Vicepresidente del Senato saranno attribuite nelle stesse modalità previste per quelle del Presidente del Senato.
    Il Presidente del senato puo' essere destituito nei casi e con le modalità previste dalla Costituzione
    I Vicepresidenti possono a loro volta essere destituiti con le stesse modalità previste dalla Costituzione per la destituzione del Presidente del senato.

    Il Presidente del Senato ha il compito di vigilare sulla regolarità dei lavori del Senato e sul rispetto del regolamento.
    Il Presidente del Senato ha la responsabilità e pertanto l' ultima parola su ogni controversia e disputa regolamentare che riguarda il Senato, egli dovrà rispondere del suo operato solo e soltanto davanti alla corte costituzionale.


    Gruppi Parlamentari al Senato
    Una volta eletto il Presidente del Senato, le varie liste o coalizioni politiche presenti in Senato dovranno indicare pubblicamente ed ufficialmente il loro capogruppo presso l' ufficio di presidenza.
    Basta un solo Senatore eletto per formare un gruppo parlamentare.


    La scelta dei temi da dibattere
    Il Presidente del Senato periodicamente dovrà convocare i capigruppo nel suo ufficio di presidenza per stabilire i temi da dibattere nel turno di discussione.
    La riunione per stabilire i temi da dibattere si dovrà ripetere ad ogni inizio turno di dibattito fino alla fine della legislatura.
    Un turno di discussione può durare un massimo di venti giorni escluse le operazioni di voto e non si può svolgere più di un turno di discussione per volta.
    I temi che potranno essere presi in esame sono quelli permessi dalla Costituzione per il Senato.
    Si potranno discutere fino ad un massimo di quattro temi per ogni turno di discussione.

    La scelta dei temi da trattare dovrà seguire le seguenti indicazioni:
    - Da uno a due temi possono essere scelti dal Presidente del Senato, fra quelli proposti dai rappresentanti dei gruppi politici.
    - Un tema verrà scelto, a rotazione, da un rappresentante di un gruppo politico.
    Per determinare la scaletta di scelta si seguirà l' ordine alfabetico delle sigle ufficiali.
    Chi ha beneficiato di questa possibilità non potrà proporre altri temi al Presidente del Senato per quel turno di discussione.
    - Un quarto tema potrà essere proposto dal Governo in carica.
    Il relatore di questo progetto di legge dovrà essere il capo del governo stesso o il ministro competente.
    Il Governo potrà comunque presentare una propria proposta di legge per ogni tema trattato dal Senato nel turno di dibattito, attraverso il capo del governo o il ministro competente, ma questa facoltà comunque non inciderà sulla libertà di ogni Senatore o delle singole liste di presentare un proprio progetto di legge indipendente da quello del Governo.

    Il Presidente del Senato dovrà vigilare in modo tale che non ci si orienti a trattare grandi temi in modo generalista in un unico turno di discussione, ma che piuttosto che essi siano suddivisi in più argomenti specifici e trattati in più turni di discussione, e pertanto dopo aver provato a mediare con le parti, se queste insisteranno nella direzione sbagliata, il Presidente del Senato potrà respingere o modificare un tema che va contro le indicazioni del regolamento del Senato.
    Nel caso che durante il suo svolgimento ci si accorga che un tema è troppo grande e complesso, il Presidente del Senato potrà suddividerlo in due o più sottotemi che verranno poi votati separatamente e se approvati assumeranno la valenza di Legge del Senato.


    Le sedute del Senato
    Una volta scelti i temi, spetterà al Presidente del Senato aprire una seduta del Senato ufficiale per ognuno di essi e regolamentare i lavori.

    Tutte le sedute del Senato ( comprese quelle che riguardano l' approvazione dei DDL costituzionali e dei DDL popolari ) avranno una numerazione progressiva in numeri romani e dovranno riportare nel titolo del thread anche la materia trattata, in modo da facilitare il lavoro degli archivisti di Stato.

    Il Presidente del Senato dovrà far svolgere tre fasi ben distinte per ogni tema entro e non oltre la durata di un turno di discussione.
    Il presidente del Senato potrà autogestirsi come meglio crede, importante è che riesca a completare la prime due fasi entro il turno di dibattito di massimo venti giorni escluse le operazioni di voto.

    Le tre fasi sono:

    - Dibattito libero
    - Presentazione delle leggi e dichiarazione di voto.
    - Votazione proposte di legge ed eventuali emendamenti.

    Nella fase di dibattito i Senatori potranno liberamente dibattere fra di loro sul tema in questione ed eventualmente si potrà presentare in anteprima delle proprie bozze di legge sul tema in questione, cercare consensi, appoggi, ascoltare critiche, accogliere o respingere emendamenti, rifiutare o promettere il voto sulla proposta di un collega.

    Nella fase di presentazione i relatori posteranno il loro progetto di legge in modo da illustrare, spiegare e promuovere quanto da loro proposto.
    In questa fase i Senatori che lo vorranno fare potranno anche presentare ufficialmente gli emendamenti non accolti dal relatore nella fase precedente.
    In questa fase potranno intervenire anche tutti i Senatori eletti e ognuno di essi potrà prendere parola per un orazione politica sul tema, che dovrà terminare con la propria dichiarazione di voto.

    Nella terza e ultima fase indicata come: "Votazione proposte di legge ed eventuali emendamenti" il Presidente del Senato dovrà mettere ai voti quanto presentato nella precedente fase.
    Il voto avrà una durata di 48 ore.
    Tutte le deliberazioni del Senato non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo nei casi che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.


    Le schede di voto
    Le schede di voto dovranno essere compilate dal Presidente del Senato, con uno standard ben preciso da mantenere per tutta la legislatura che potrà variare a seconda delle situazioni che si presenteranno.

    - Prima situazione: Un unico DDL da approvare.

    Il Presidente del Senato, dovrà preparare una scheda semplice con quattro voci.
    Da ricordare che il DDL sarà approvato se presente la maggioranza dei componenti del Senato, e se avrà preso tanti voti quanto la maggioranza dei presenti.

    Esempio:

    FAVOREVOLI [ ]
    CONTRARI [ ]
    ASTENUTI [ ]


    - Seconda situazione: Più di un unico DDL da approvare, "DDL "Concorrenti".

    Nel caso si presentassero due o più DDL da approvare, essi saranno da considerare come "DDL Concorrenti" quindi dovranno essere messi l' uno contro l' altro.
    Da ricordare che sarà approvato solo il DDL che, presente la maggioranza dei componenti del Senato, avrà preso tanti voti quanto la maggioranza dei presenti.

    Esempio:

    DDL Tizio [ ]
    DDL Caio [ ]
    DDL Sempronio [ ]
    CONTRARI [ ]
    ASTENUTI [ ]


    Gli emendamenti si distingueranno in "aggiuntivi" e "concorrenti".
    Ci dovrà essere obligatoriamente una scheda separata per ogni emendamento aggiuntivo, mentre gli emendamenti "concorrenti" verranno votati in un unica scheda simile a quella per i DDL concorrenti.

    Nel caso si presentassero molti emendamenti da rendere difficoltoso il senso della votazione, il Presidente del Senato, a sua discrezione, può decidere di dividere la fase di voto in due sessioni, la prima dedicata agli emendamenti, la seconda al voto di rettifica finale sul testo emendato.

    Nota Bene: Il Senatore è tenuto ad usare la scheda fornita dalla Presidenza del Senato, la modifica parziale o totale della scheda ( intesa come inserimento di voci extra ) o l' applicazione di più di un segno di voto per ogni scheda, comporterà l' annullamento insindacabile della stessa.



    I progetti di legge
    I progetti di legge dovranno essere presentati in aula in questa forma:

    - Dovrà essere riportato in calce il titolo del Tema trattato e il nome del suo relatore.
    - Seguirà un testo di presentazione e annunciazione d' intenti che questa legge vuole perseguire.
    - Successivamente dovrà figurare una seconda parte, divisa dalla prima , titolata in calce "Proposte", nella quale si dovranno elencare una o più proposte concrete per finalizzare e trasformare dalla teoria alla pratica l' annunciazione d' intenti della prima parte.


    Leggi Approvate
    Tutte quelle proposte di legge approvate, diventeranno leggi ufficiali dello Stato, fino a quando non verranno modificate parzialmente o sostituite completamente con l' approvazione di un altra proposta di legge, sul medesimo tema.
    Le leggi approvate in ogni caso non potranno più essere modificate o sostituite, e quello specifico tema non potrà più essere trattato fino alla fine della legislatura.
    Solo nella legislatura successiva si potrà tornare a legiferare su quello specifico tema.
    I temi delle leggi non approvate potranno essere di nuovo presentati al turno di dibattito successivo.

    Le leggi approvate verranno riportate nel Trhead "Albo delle leggi approvate" messo in rilievo nel sottoforum "Senato".
    Il Thread "Albo delle leggi approvate" dovrà essere organizzato in questo modo:
    - Ogni legge approvata avrà un suo personale post, dove sarà riportato il discorso di presentazione del relatore, e il testo di legge per intero.
    Seguiranno i link della specifica fase di discussione e della specifica fase di presentazione e voto, in modo da creare un veloce e pratico archivio delle leggi approvate dal Senato.

    Ogni legge approvata, oltre ad una numerazione progressiva, porterà anche il nome del proprio relatore e un titolo.
    Le leggi successivamente parzialmente o totalmente modificate manterranno la numerazione e il titolo originale.
    Al nome del relatore di una legge parzialmente modificata si aggiungerà quello del nuovo relatore che ha presentato la modifica approvata.


    Disegni di Legge Popolari
    In osservanza alla Costituzione il Senato accoglierà in aula le proposte di legge d' iniziativa popolare.
    Spetterà al Presidente del Senato controllare che la proposta di legge sia conforme come forma a quanto richiesto dal regolamento interno del Senato.
    I Senatori e il Governo potranno presentare degli emendamento o delle proposte alternative sul tema della legge d' iniziativa popolare.
    Le leggi d' iniziativa popolare saranno discusse e approvate in due singole fasi della durata massima di 96 ore per la fase di dibattito e di 48 ore per la fase di voto.
    Le leggi di iniziativa popolare approvate prenderanno il nome del loro relatore e riceveranno la numerazione progressiva delle leggi del Senato.


    Modifiche del regolamento Senatoriale
    Nel caso di richiesta ufficiale di 5 Senatori, il Presidente del Senato e i rappresentanti ufficiali delle liste presenti in Senato ( o i loro sostituti indicati fra gli altri senatori ) andranno a formare una commissione che entro cinque giorni dovrà redigere le varie modifiche al regolamento interno del Senato, da presentate successivamente in aula per l' approvazione finale.
    In commissione ogni rappresentante avrà un potere di voto calcolato in base a quanti Senatori rappresenta.
    Le modifiche così proposte per essere definitivamente approvate dovranno raggiungere la maggioranza speciale richiesta dalla Costituzione.


    Decadenza dei Senatori
    Fermo restanto che i Senatori decadranno secondo le modalità previste dalla Costituzione, ai Vicepresidenti, con la supervisione del Presidente del Senato, spetta la compilazione di una tabella delle presenze/assenze da mostrarsi in apposito thread intitolato "Presenze/Assenze al Senato".


    Il Presidente promulga
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