La Corte Costituzionale di PIR
Sul ricorso interpretativo circa l'interpretazione giudiziale dell'art. 21 della Cost. promosso dal Sen. C@scista ex art 61 il giorno 13/06/2010,
Visto l'art. 21 della Cost.
Sono di esclusiva competenza legislativa del Senato tutti quei disegni di legge riguardanti la politica reale e in generale: la politica nazionale e internazionale, l' ordinamento della società, i temi etici, sociali, i diritti e i doveri civili.
Visto l'art. 54 della Cost.
I Giudici sono soggetti soltanto alla legge, devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare , né possono dichiararsi impossibilitati a decidere o in altro modo denegare giustizia al ricorrente.
Visto l'art. 60 della Cost.
Competenze relative al Forum Transatlantico : la Corte Costituzionale valuta i ricorsi sull’incostituzionalità delle leggi o sulle violazioni delle leggi ordinarie da parte degli attori del gioco secondo quanto disposto dalla Costituzione vigente.
Visto l'art. 61 della Cost.
Possono presentare ricorso alla Corte Costituzionale, per controversie relative al funzionamento del Forum Transatlantico, dieci membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento della sottoscrizione del ricorso, almeno 500 messaggi o i responsabili ufficiali di un partito. Possono, altresì, proporre ricorso i singoli parlamentari e il Presidente di Politicainrete.net.
Visto l'art. 62 della Cost.
Il Regolamento interno prevede le forme ei limiti circa la manifesta infondatezza per la proposizione dei ricorsi alla Corte Costituzionale e l'udienza di Ammissibilità, le modalità di svolgimento dei lavori e i sistemi per la redazione delle sentenze e dei decreti.
Considerato che l'interpretazione giudiziale non è esplicitamente prevista tra le competenze della C.C. di cui all'art. 60 della Cost., ma è implicitamente autorizzata dal combinato disposto degli art. 61 e 54 che autorizzano la presentazione di ricorsi per controversie riguardo la legge in generale e pongono per la C.C. l'obbligo generale di non denegare giustizia al ricorrente,
Considerato che il ricorso è stato presentato da uno dei soggetti autorizzati ex art. 61 della Cost.,
Considerato che l'art. 21 non fa menzione inequivocabile a quale normativa nazionale debbano riferirsi le leggi di competenza del Senato,
Dopo attento esame preliminare del ricorso,
Visto l'esito del voto dei giudici della Corte
Visto l'art. 8 del regolamento della Corte
PQM
la Corte costituzionale dichiara il ricorso ammissibile.
Si fissa l'udienza di merito con inizio per il giorno 26.6.2010, ore 21.30.
Si nomina relatore per la causa di merito il giudice Liberamente.
La calendarizzazione è fissata come segue:
inizio - 26.6.2010, ore 21,30
fino al 29.6.2010, ore 21,30: repliche e deduzioni;
dal 29.6.2010 ore 22,30 sino al 2.7.2010, ore 21,30 audizione di eventuali testimoni ed attività istruttoria;
dal 2.7.2010, ore 22,30 sino al 5.7.2010, ore 21.30 conclusioni delle parti;
dal 5.7.2010 ore 22,30 inizio della camera di consiglio per la decisione con relazione, sino al 7.7.2010 ore 21,30, del giudice relatore, cui seguirà la discussione;
il 9.7.2010, ore 21,30 lettura del dispositivo;
dal 9.7.2010 ore 22,30 sino all'11.7.2010, predisposizione delle motivazioni della sentenza da parte del relatore.
Si ricorda che le parti si dovranno costituire nei modi e termini previsti dal regolamento della Corte.
Dato il 22.6.2010
Il Presidente della Corte di PIR
F.to Augustinus
Il relatore
F.to jack