Art.1
L'art. 17 della Costituzone è così modificato: "La funzione legislativa è esercitata, con competenze diverse, dalle due Camere e dai Consigli Regionali."
Art.2
All'art. 19 della Costituzione viene aggiunto il comma: "E' di esclusiva competenza dei Consigli e delle Giunte regionali l'organizzazione della propria struttura interna e attività."
Art.3
L'art. 18 della Costituzione è così modificato: "L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, oltre che a ciascun deputato della Camera stessa
e ai Consigli regionali, nelle modalità indicate dal proprio regolamento interno."
Art.4
L'art. 20 della Costituzione è così modificato: "L'iniziativa delle leggi, per quanto riguarda il Senato, appartiene ai senatori, al Governo
e ai Consigli regionali nelle modalità indicate nel regolamento interno del Senato".
Art.5
L'art. 21 della Costituzione è così modificato: "Sono di esclusiva competenza legislativa del Senato tutti quei disegni di legge riguardanti la politica reale in materia di: SEGUE ELENCO DA DISCUTERE QUI;
sono di competenza legislativa concorrente tra Senato e Regioni tutti quei disegni di legge riguardanti la politica reale in materia di: SEGUE ELENCO DA DISCUTERE QUI; si intendono di esclusiva competenza legislativa delle Regioni tutti quei disegni di legge riguardanti la politica reale in materia di: SEGUE ELENCO DA DISCUTERE QUI."
Art.6
Il Parlamento istituisce le Regioni mediante un'apposita legge ordinaria denominata: "Legge di istituzione delle Regioni".